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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26664/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 9305/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] – RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pordenone (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) elettivamente domiciliato pressol’avv. [OSCURATO:PERSONA] con Studio sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n.1 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) giusta procura speciale stesain calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore i n data 2agosto 2024; Oggetto: impugnazione estrattodi ruolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 -controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.463/05/20 depositata i n data 28 / 09 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 3 / 0 9 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: -[OSCURATO:PERSONA], ricevuta la notifica di diverse cartelle di pagamento e dellesuccessive comunicazioni di iscrizioni ipotecarie, non impugnava tali atti ma richiedeva e otteneva dal Riscossore l’estratto di ruolo oggettodel presente giudizio, impugnando tale ultimo atto; -la CTP accoglieva l’impugnazione; -appellava Agenzia delle Entrate riscossione; -il giudice di secondo grado rigettava il gravame; -ricorre a questa Corte il Riscossore con atto affidato a un solo motivo di doglianza ; il contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.; Consideratoche: -l’unica censura dedotta è incentrata sulla violazione dell’art. 19 c. 3 edell’art. 21 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4c.p.c. per avere erroneamente la CTR ritenuto impugnabile l’estratto diruolo in argomento; -il motivo è all’evidenza fondato e il ricorso originario del contribuente va dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire , in forza dell’interpretazione,come vagliata dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, dell’art. 3 bis del d.

L . 21 ottobre 2021, n. 146 sull’impugnazionedell’estratto di ruolo e della cartella esattoriale anche inrelazione all’invalida notifica ; - l ’estratto di ruolo non è invero impugnabile se non nei casi elencati dalla summenzionata norma, ove il ricorrente dimostri la sussistenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblicaamministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel caso in esame anche alla luce della lettura della memoria depositata dalcontroricorrente; -la suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal dirittovivente (Cass., Sez.

U n . n. 26283/2022), sicché il contribuente ha interesse a impugnare una cartella di pagamento nei soli casi delineatidalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta ; - d a ultimo, la Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citatoart. 3 - bis d.l. cit. ribadendo che, eventuali modiche al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi da essapreviste, sono inammissibili (Corte Cost. sent . n. 190/2023 e ord. n.80/2024); -p ertanto, in conclusione , poiché la norma citata delinea il contenuto dell’interessead agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in casodi cartella non notificata o invalidamente notificata ; non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3 - bi s del d.

L. n. 146/2021; non vi è interesse adagire; la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni statoe grado del processo (Cass. Sez.

U n. , n. 12637 /2008); - deve quindi accogliersi il ricorso e ritenersi, nel caso in esame, l’originarioricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire ; - stante l’intervento della sopra richiamata giurisprudenza a Sezioni Unitedi questa Corte in data successiva al ricorso di cui si è detto, le spesedel giudizio sono integralmente compensate tra le parti; p.q.m.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 accoglie il ricorso; dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 9305/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] – RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pordenone (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) elettivamente domiciliato pressol’avv. [OSCURATO:PERSONA] con Studio sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n.1 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) giusta procura speciale stesain calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore i n data 2agosto 2024; Oggetto: impugnazione estrattodi ruolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 -controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.463/05/20 depositata i n data 28 / 09 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 3 / 0 9 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: -[OSCURATO:PERSONA], ricevuta la notifica di diverse cartelle di pagamento e dellesuccessive comunicazioni di iscrizioni ipotecarie, non impugnava tali atti ma richiedeva e otteneva dal Riscossore l’estratto di ruolo oggettodel presente giudizio, impugnando tale ultimo atto; -la CTP accoglieva l’impugnazione; -appellava Agenzia delle Entrate riscossione; -il giudice di secondo grado rigettava il gravame; -ricorre a questa Corte il Riscossore con atto affidato a un solo motivo di doglianza ; il contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.; Consideratoche: -l’unica censura dedotta è incentrata sulla violazione dell’art. 19 c. 3 edell’art. 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4c.p.c. per avere erroneamente la CTR ritenuto impugnabile l’estratto diruolo in argomento; -il motivo è all’evidenza fondato e il ricorso originario del contribuente va dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire , in forza dell’interpretazione,come vagliata dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, dell’art. 3 bis del d. L . 21 ottobre 2021, n. 146 sull’impugnazionedell’estratto di ruolo e della cartella esattoriale anche inrelazione all’invalida notifica ; - l ’estratto di ruolo non è invero impugnabile se non nei casi elencati dalla summenzionata norma, ove il ricorrente dimostri la sussistenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblicaamministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel caso in esame anche alla luce della lettura della memoria depositata dalcontroricorrente; -la suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal dirittovivente (Cass., Sez. U n . n. 26283/2022), sicché il contribuente ha interesse a impugnare una cartella di pagamento nei soli casi delineatidalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta ; - d a ultimo, la Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citatoart. 3 - bis d.l. cit. ribadendo che, eventuali modiche al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi da essapreviste, sono inammissibili (Corte Cost. sent . n. 190/2023 e ord. n.80/2024); -p ertanto, in conclusione , poiché la norma citata delinea il contenuto dell’interessead agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in casodi cartella non notificata o invalidamente notificata ; non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3 - bi s del d. L. n. 146/2021; non vi è interesse adagire; la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni statoe grado del processo (Cass. Sez. U n. , n. 12637 /2008); - deve quindi accogliersi il ricorso e ritenersi, nel caso in esame, l’originarioricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire ; - stante l’intervento della sopra richiamata giurisprudenza a Sezioni Unitedi questa Corte in data successiva al ricorso di cui si è detto, le spesedel giudizio sono integralmente compensate tra le parti; p.q.m. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 accoglie il ricorso; dichi
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