CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30195/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di Appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalleparti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorsolette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alterio, che hainsistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza del 12 novembre 2025 con cui la Corte di Appello di Napoli,in parziale riforma della sentenza emessa, in data 23 ottobre 2024, dal [OSCURATO:PERSONA], lo ha condannato alla pena di anni 4, mesi 5, giorni 10 direclusione ed euro 1.333,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 474,648 cod. pen. e 291-bis, 291-ter, 296 d.P.R. 43/1973.2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degliartt. 192 cod. proc. pen. e 474, 648 cod. pen. nonché vizio di motivazione inrelazione alla sussistenza degli elementi costitutivi di tali fattispecie criminose.2.1. Con riguardo al reato di cui all’art. 474 cod. pen., la difesa evidenzia comela Corte distrettuale, in parziale riforma della decisione di primo grado, abbiaescluso la provenienza estera del tabacco, rilevando che la contraffazione deipacchetti nonché l’assenza di codici identificativi e la loro ripetizione su piùconfezioni, impedivano di accertarne con certezza l’origine.I giudici di appello avrebbero, inoltre, qualificato la presenza di avvertenzesanitarie in lingua straniera quale mero espediente volto a conferire apparentecredibilità al prodotto, escludendone la rilevanza probatoria in ordine allaprovenienza transfrontaliera. Ciò nondimeno la Corte distrettuale, purriqualificando il fatto come contrabbando di tabacchi lavorati nazionali, avrebbeerroneamente ritenuto sussistente la rilevanza penale della condotta.La difesa sostiene, in proposito, che il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] stato fondato esclusivamente su una presunta “falsità tecnica”, desuntadalla mancanza del codice univoco, in assenza di qualsivoglia accertamentoperitale sul punto. Tale ricostruzione si porrebbe in contrasto con il principio didiritto secondo cui la contraffazione non può essere desunta da elementimeramente formali, ove il prodotto, come nel caso di specie, presentiun’apparenza di originalità.A tal riguardo, viene richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale cheafferma la necessità di una prova rigorosa della riproduzione del marchio ai finidella configurabilità del reato di cui all’art. 474 cod. pen. con conseguenteerroneità della decisione impugnata per aver confuso l’irregolarità doganale conla falsità del segno distintivo.Si deduce, inoltre, l’assenza di prova certa in ordine alla contraffazione deimarchi apposti sui tabacchi sequestrati, non essendo stata svolta alcunaindagine tecnica sulla loro autenticità né potendo ritenersi sufficiente la notadell’ADM, priva di indicazioni circa l’identità e le competenze del soggetto autoredelle dichiarazioni ivi contenute; parimenti, si evidenzia la mancanza diconsulenze tecniche sui marchi ritenuti difformi dagli originali.2.2. Il ricorrente censura, altresì, la ritenuta configurabilità del reato di cuiall’art. 648 cod. pen., osservando che la detenzione dei pacchetti di sigarette erafunzionale alla vendita al minuto già contestata al capo B), con conseguenteassorbimento delle condotte di ricettazione.La difesa deduce, in proposito, che il reato di ricettazione presupponel’individuazione di un delitto presupposto, erroneamente individuato dalla Cortenella contraffazione dei marchi, pur a fronte dell’esclusione della provenienzaestera dei tabacchi e della loro qualificazione come nazionali. Tale impostazionedeterminerebbe una contraddizione nella ricostruzione dei reati di cui agli artt.474 e 648 cod. pen., con ricadute sulla valutazione dell’offensività, da ritenersi,nel caso concreto, minima anche in considerazione dell’esiguo quantitativosequestrato.3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ederronea applicazione degli artt. 2 cod. pen., 84 e 85 d.l.gs. 141/2024.La difesa censura l’applicazione della pena detentiva, sostenendo che, a seguitodella riforma del 2024, il contrabbando di quantitativi inferiori a 15 kg nonintegra più una fattispecie di reato, neppure in presenza di recidiva.Di conseguenza, l’irrogazione di una pena detentiva per condotte che illegislatore ha inteso ricondurre nell’ambito dell’illecito amministrativo sottosogliasi porrebbe in contrasto con i principi di legalità e di applicazione della disciplinapiù favorevole.Il ricorrente deduce, inoltre, che i giudici di appello avrebbero erroneamenteritenuto che la connessione con il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. fosse idoneaa mantenere la rilevanza penale del fatto, senza considerare che la riforma del2024, nel ridefinire soglie e circostanze aggravanti, avrebbe inteso distinguerenettamente tra il contrabbando di modesta entità e le condotte organizzate dipiù ampia portata.Da ciò conseguirebbe la sproporzione della pena detentiva inflitta, superiore aquattro anni, rispetto all’esiguità del quantitativo di tabacco nazionale, incontrasto con la finalità della riforma, orientata a riservare la sanzione carcerariaai traffici di rilevante dimensione.A giudizio della difesa, l’entrata in vigore del d.l.gs. 141/2024 avrebbe ridefinito iconfini della fattispecie di contrabbando, sicché l’applicazione dell’art. 2 cod. pen.determinerebbe, nel caso di specie, un’irragionevole permanenza della rilevanzapenale di condotte che, per la modesta quantità, il legislatore ha intesoassoggettare a sanzione amministrativa. Da ciò la difesa desume il difetto dioffensività della condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA], non superabile mediante il richiamoalla contestuale sussistenza del reato di cui all’art. 474 cod. pen.4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ederronea applicazione degli artt. 62-bis, 99 e 133 cod. pen. nonchécontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alladeterminazione del trattamento sanzionatorio, al riconoscimento della recidivaed al rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.4.1. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche sarebbe fondatoesclusivamente sulla mancata confessione del ricorrente e quindi valorizzandonegativamente il legittimo sull’esercizio di facoltà processuali a lui riconosciute,con una motivazione che si connota per un indebito carattere sanzionatoriorispetto a condotte processuali pienamente legittime.4.2. La Corte distrettuale avrebbe, inoltre, applicato l’aumento di due terzi per larecidiva reiterata in modo meramente automatico, senza tenere conto che iprecedenti del [OSCURATO:PERSONA] risalirebbero a circa trent’anni addietro e senza fornire unapparato motivazionale idoneo a dar conto delle ragioni della scelta, in evidentecontrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.201/2023, secondo cui il giudice di merito è tenuto a sviluppare una motivazioneindividualizzata, che tenga conto della natura dei precedenti e delle ragioni per lequali la condotta attuale debba ritenersi espressiva di una maggiore pericolosità.4.3. La Corte territoriale avrebbe, infine, escluso la configurabilità dell’ipotesilieve di cui all’art. 648, comma secondo, cod. pen., valorizzando unicamente lacircostanza che il tabacco rinvenuto nella diponibilità del ricorrente provenisse dacircuiti illegali e fosse, per tale ragione, ritenuto pericoloso. Tale conclusionesarebbe del tutto carente, non avendo il giudice di merito considerato il datoquantitativo, pari ad appena 1,18 kg. né le concrete modalità della condotta, agiudizio della difesa, riconducibili ad un’ipotesi di vendita su strada conconseguente violazione dei criteri di proporzionalità della pena, avendo i giudicidi merito determinato un trattamento sanzionatorio sproporzionato e noncoerente rispetto alla modesta entità economica del fatto.5. Il difensore del ricorrente, in data 02 maggio 2026, ha depositato conclusioniscritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è al contempo aspecifico e manifestamenteinfondato.1.1. La motivazione della sentenze oggetto di ricorso ha dato adeguatamenteconto delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello ad affermare che ilricorrente abbia commesso i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., a seguitodi una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni dilogica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove,confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalladifesa con l’atto di appello (vedi pagg. da 4 a 6 della sentenza oggetto diricorso).I giudici di appello hanno, in particolare, evidenziato come i pacchetti di sigarettesequestrati, pur recando gli avvisi sanitari in lingua straniera, fossero privi delcodice identificativo univoco normalmente impresso dal fabbricante ovvero, neicasi in cui tale codice risultava presente, recassero il medesimo identificativo sututti i pacchetti appartenenti alla stessa marca, circostanza incompatibile con leordinarie modalità di produzione e tracciabilità dei prodotti del tabacco. A talisignificativi elementi indiziari la Corte territoriale ha, inoltre, correttamenteaffiancato la totale assenza di documentazione attestante la lecita provenienzadella merce.Tali circostanze, apprezzate nel loro complesso secondo un coerente percorsologico-argomentativo, sono state correttamente ritenute idonee a dimostrare lanatura contraffatta dei marchi commerciali, tutti registrati e di notorietàmondiale, apposti sui tabacchi rinvenuti nella disponibilità del ricorrente. Neconsegue la corretta affermazione della sussistenza degli elementi costitutivi deldelitto previsto dall’art. 474 cod. pen., risultando accertata la detenzione diprodotti recanti segni distintivi contraffatti.Tale ricostruzione fattuale, immune da censure sotto il profilo della completezzaargomentativa e della coerenza logico-razionale, si fonda su apprezzamenti dimerito non connotati da contraddittorietà né da manifesta illogicità e risulta,pertanto, insindacabile in questa sede di legittimità.1.2. Con riguardo alla configurabilità del delitto di ricettazione, la Corteterritoriale ha fornito una motivazione immune da vizi logici e giuridici,individuando correttamente nel delitto di cui all’art. 473 cod. pen. il reatopresupposto dal quale provengono le confezioni recanti marchi contraffatti. Igiudici di merito hanno, peraltro, evidenziato come difettino elementi di naturalogico-fattuale idonei a dimostrare un concorso del ricorrente nella contraffazionedei marchi, rilevando, altresì, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non ha mai resodichiarazioni dalle quali possa desumersi una sua partecipazione a tale attivitàillecita (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).Nel pervenire a tale conclusione, la Corte distrettuale ha fatto correttaapplicazione del consolidato principio di diritto secondo cui, ai fini dellaconfigurabilità del delitto di ricettazione, non è richiesta la prova positiva dellamancata partecipazione dell’imputato al delitto presupposto, essendo invecesufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del24/11/2021, Desideri, Rv. 282955 – 01; Sez. 2, n. 15060 del 29/01/2026,Libero, non massimata).Va, inoltre, ribadito che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 648cod. pen., non è necessario che il reato presupposto sia stato formalmentecontestato a terzi o definitivamente accertato nei confronti di un determinatoautore. È, infatti, sufficiente che dagli elementi acquisiti emerga la provenienzadelittuosa del bene ricevuto. In tale prospettiva, questa Corte ha chiarito che ilreato presupposto non deve essere accertato in tutti i suoi elementi costitutivi,potendo la provenienza illecita del bene essere desunta anche dalle suecaratteristiche oggettive e dalla sua natura, come correttamente ritenuto nelcaso di specie con riguardo ai prodotti recanti marchi contraffatti (Sez. 1, n.46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334 - 01).Alla luce di tali principi, il Collegio intende dare continuità al consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto diricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi sono tra loroconcorrenti, in quanto le rispettive fattispecie incriminatrici disciplinano condottedistinte, sia sotto il profilo strutturale sia sotto quello cronologico, tra le qualinon è configurabile un rapporto di specialità né è desumibile dal sistema unadiversa volontà, espressa o implicita, del legislatore (Sez. 2, n. 21469 del20/03/2019, Wang, Rv. 276326–01; Sez. 2, n. 9999 del 03/03/2026, Diop, Rv.289676 - 01). Ne consegue la manifesta infondatezza della censura difensiva,correttamente disattesa dai giudici di merito.1.3. A fronte di tale apparato argomentativo, privo di aporie logiche o interneincongruenze, la difesa si è limitata a riproporre le medesime doglianze giàdedotte in sede di appello, senza confrontarsi in modo puntuale con le ragionidella decisione impugnata.Le censure articolate si risolvono, dunque, in mere deduzioni di carattereoppositivo, connotate da evidente aspecificità e inidonee a scalfire la tenutalogico-giuridica della motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata.Deve essere, in proposito, ribadito il principio costantemente affermato daquesta Corte che non è consentito in sede di legittimità sollecitare una diversalettura del compendio processuale, quando quella adottata dal giudice di meritorisulti plausibile sul piano logico e sorretta da congrua motivazione.Le doglianze in esame si collocano esattamente in tale prospettiva, traducendosinel tentativo di contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti a quellaragionevolmente accolta dalla Corte territoriale.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.La Corte distrettuale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, hacorrettamente ritenuto integrata la fattispecie di contrabbando di tabacchilavorati, valorizzando il dato oggettivo costituito dall’assenza, sui prodottisequestrati, di qualsiasi contrassegno o segno identificativo riconducibile aiMonopoli di Stato.I giudici di appello hanno, altresì, puntualmente evidenziato che la condottacontestata rientrava, al momento della sua commissione, nella previsione delcombinato disposto degli artt. 1 della legge n. 27 del 1957, 65 e 81 della leggen. 907 del 1942, disposizioni che, nell’ipotesi in cui il contrabbando fosseconnesso, come nel caso di specie, alla commissione di un delitto contro la fedepubblica, prevedevano che alla pena della multa si aggiungesse quella dellareclusione da sei mesi a tre anni.La Corte di merito ha, inoltre, correttamente rilevato che tale fattispecieincriminatrice, concernente il contrabbando di tabacchi connesso allacommissione del delitto di cui all’art. 474 cod. pen., ha trovato continuitànormativa a seguito dell’abrogazione dell’art. 65 della legge n. 907 del 1942,essendo confluita nella disciplina dettata dagli artt. 84, commi primo e secondo,e 85, comma secondo, lett. c), del d.lgs. n. 141/2024.Tale nuova disciplina, diversamente da quanto previsto dall’art. 291-bis d.P.R. n.43/1973, non opera alcuna distinzione tra contrabbando di tabacco lavoratoestero e contrabbando di tabacco lavorato nazionale, assoggettando a sanzionepenale, in termini unitari, ogni condotta di contrabbando di tabacchi connessaalla commissione di un delitto contro la fede pubblica.Ne consegue che la successione delle disposizioni normative non ha determinatoalcuna abolitio criminis né un vuoto di tutela, essendosi realizzata una continuitàdella rilevanza penale della condotta contestata; deve, pertanto, ritenersiinfondato il motivo di ricorso.3. Il terzo motivo è aspecifico e non consentito in sede di legittimità.3.1. La doglianza con cui la difesa deduce il vizio di motivazione con riguardo almancato riconoscimento della ricettazione attenuata non è consentita poichéinveste una questione non specificamente devoluta in sede di gravame e, per dipiù, non riconducibile a profili rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.Va, infatti, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i qualivengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradidi impugnazione, poiché esse restano estranee al perimetro cognitivo del giudicedi legittimità quando, proprio in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione,non potevano essere esaminate dal giudice del gravame. In tale prospettiva,l’accesso al sindacato di legittimità presuppone che la censura sia statatempestivamente e specificamente formulata nel giudizio di impugnazione dimerito, non potendo la parte riservare al ricorso per cassazione questioni cheavrebbe dovuto sottoporre, nei tempi e nelle forme previste, al giudicecompetente. Ne consegue che le censure formulate per la prima volta con ilricorso per cassazione hanno ad oggetto “punti della decisione” ormai sottratti alsindacato giurisdizionale, avendo acquisito stabilità in forza del principio deltantum devolutum, quantum appellatum (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020,Tocco, Rv. 280306–01; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv.279903–01; Sez. 3, n. 57716 del 29/09/2017, B., Rv. 271869–01; Sez. 2, n.29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316–01; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 41735del 18/09/2025, Beltrante, non massimata).3.2. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche l’intensa capacità criminaledel ricorrente desumibile dagli precedenti penali anche specifici e la mancanza dielementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 6 della sentenzaimpugnata).Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non ènecessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dellesfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, comenel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 2,n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).3.3. Il riconoscimento della recidiva operato dai giudici di merito si fonda su unapparato motivazionale adeguato, coerente e immune da vizi logici, in quantopienamente aderente alle risultanze processuali, e, pertanto, non sindacabile insede di legittimità.La Corte territoriale, nel disattendere le deduzioni difensive, ha infatti valorizzatoin modo puntuale e coerente la progressione criminosa desumibile sia daiprecedenti penali del [OSCURATO:PERSONA] sia dalle cinquantasei ordinanze di ingiunzioneemesse nei suoi confronti per violazione dell’art. 291-bis, comma secondo, d.P.R.n. 43 del 1973, tutte rimaste integralmente ineseguite.Muovendo da tali elementi, i giudici di merito hanno evidenziato come gli illeciticontestati si inseriscano in un percorso criminoso caratterizzato da unaprogressiva intensificazione dell’attitudine delinquenziale, evidenziando unapericolosità sociale ingravescente, della quale i reati per cui si procederappresentano un’ulteriore manifestazione, in considerazione dell’omogeneitàdelle condotte e della loro prossimità temporale.Ne consegue che il percorso argomentativo seguito dal giudice di appello sipresenta privo di illogicità e conforme ai princìpi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità in materia di recidiva, mentre le deduzioni contenute nel ricorso inesame si risolvono in una mera negazione delle circostanze accertate, incontrasto con l’evidenza delle stesse, con conseguente aspecificità delle censureproposte.4. In conclusione, il ricorso, complessivamente considerato, deve essererigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]