Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:463
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]438/04
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] d'appel di Bruxelles)
«Settore delle telecomunicazioni — Servizio universale e diritti degli utenti — Portabilità dei numeri di telefono — Costo dell’attivazione nell’ipotesi di trasferimento di un numero di telefono mobile — Art. 30, n. 2, della direttiva 2002/22/CE (direttiva “servizio universale”) — Tariffa dell’interconnessione correlata all’attivazione della portabilità dei numeri — Orientamento dei prezzi in funzione dei costi — Potere normativo delle autorità regolamentari nazionali — Art. 4, n. 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva “quadro”) — Tutela giuridica effettiva — Tutela dei dati riservati»
Conclusioni dell'avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate il 23 marzo 2006
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 luglio 2006
Massime della sentenza
1.
Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Servizio universale e diritti degli utenti — Direttiva
2002/22
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, art. 30, n. 2)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica — Direttiva 2002/21
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, art. 4)
1. I prezzi dell’interconnessione correlata alla portabilità dei numeri, ai sensi dell’art. 30, n. 2, della direttiva 2002/22,
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, riguardano
i costi connessi al traffico dei numeri trasferiti nonché i costi di attivazione sostenuti dagli operatori di telefonia mobile
per dare corso alle richieste di trasferimento di numero.
Il detto articolo non osta all’adozione di un provvedimento nazionale che stabilisca un metodo determinato per il calcolo
dei costi e che fissi ex ante e in base ad un modello teorico dei costi l’importo massimo dei prezzi che l’operatore cedente
può richiedere all’operatore cessionario a titolo dei costi di attivazione, quando le tariffe siano orientate ai costi in
modo tale da non dissuadere i consumatori dall’uso dell’agevolazione della portabilità.
(v. punti 30, 37, dispositivo 1-2)
2. L’art. 4 della direttiva 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica,
deve essere interpretato nel senso che l’organo designato a conoscere dei ricorsi avverso le decisioni delle autorità regolamentari
nazionali deve poter disporre di tutte le informazioni necessarie al fine di esaminare la fondatezza del ricorso, ivi comprese,
eventualmente, le informazioni riservate in base alle quali le dette autorità hanno adottato la decisione oggetto del ricorso.
Spetta, tuttavia, a tale organo garantire il trattamento confidenziale dei dati di cui trattasi, nel rispetto delle esigenze
di effettività della tutela giurisdizionale e del rispetto del diritto di difesa delle parti della controversia.
(v. punto 43, dispositivo 3)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
13 luglio 2006 (
*
)
«Settore delle telecomunicazioni – Servizio universale e diritti degli utenti – Portabilità dei numeri di telefono – Costo dell’attivazione nell’ipotesi di trasferimento di un numero di telefono mobile – Art. 30, n. 2, della direttiva 2002/22/CE (direttiva “servizio universale”) – Tariffa dell’interconnessione correlata all’attivazione della portabilità dei numeri – Orientamento dei prezzi in funzione dei costi – Potere normativo delle autorità regolamentari nazionali – Art. 4, n. 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva “quadro”) – Tutela giuridica effettiva – Tutela dei dati riservati»
Nel procedimento C-438/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla [OSCURATO:PERSONA] d’appel
di Bruxelles (Belgio), con decisione 14 ottobre 2004, pervenuta in cancelleria il 19 ottobre 2004, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] belge des services postaux et des télécommunications (IBPT),
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA] SA,
Base SA,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen, P. Kūris (relatore), G. Arestis e J. Klučka,
giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 ottobre 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] SA, dagli avv.ti F. Louis e A. Vallery, avocats;
– per l’[OSCURATO:PERSONA] belge des services postaux e des télécommunications (IBPT), dagli avv.ti S. Depré, C. Janssens e S. Adam, avocats;
– per la [OSCURATO:PERSONA] SA, dall’avv. D. [OSCURATO:PERSONA], avocat;
– per la Base SA, dagli avv.ti A. Verheyden e Y. Desmedt, avocats;
– per il governo italiano, dall’avv. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dall’avv. P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per il governo cipriota, dal sig. D. Lysandou, in qualità di agente;
– per il governo lituano, dal sig. D. Kriaučiūnas, in qualità di agente;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig. M. Bethell, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti K. Smith e G. Peretz, barristers;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra D. Maidani e dal sig. M. Shotter, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 marzo 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7
marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
«quadro») (GU L 108, pag. 33; in prosieguo: la «direttiva quadro»), nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51; in prosieguo: la «direttiva servizio universale»).
2 Tale questione è stata sollevata nel contesto di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e l’[OSCURATO:PERSONA]
belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), persona giuridica di diritto pubblico, controversia relativa
alla decisione del detto istituto del 16 settembre 2003, con cui sono stati fissati i costi di attivazione dovuti dall’operatore
di telefonia mobile cessionario nell’ipotesi di trasferimento o di portabilità del numero da un operatore all’altro per il
periodo dal 1° ottobre 2002 al 1° ottobre 2005 (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni
e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura
di una rete aperta (ONP) (GU L 199, pag. 32), nella versione modificata dalla direttiva 98/61/CE (GU L 268, pag. 37; in prosieguo:
la «direttiva 97/33»), è stata abrogata dalla direttiva quadro con effetto dal 25 luglio 2003. La direttiva 97/33 istituiva,
ai sensi del suo art. 1, primo comma, un quadro normativo atto a garantire, nella Comunità europea, l’interconnessione delle
reti di telecomunicazione e, in particolare, l’interoperabilità dei servizi e la fornitura di un servizio universale, in una
situazione di mercati aperti e concorrenziali.
4 L’art. 2, n. 1, lett. a), della detta direttiva definiva la nozione di «interconnessione» quale «collegamento fisico e logico
di reti di telecomunicazione utilizzate dal medesimo o da un altro organismo per consentire agli utenti di un organismo di
comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro organismo o di accedere ai servizi offerti da un altro organismo».
5 L’art. 7 della detta direttiva fissava i principi in materia di tariffe di interconnessione e disciplinava i sistemi di contabilizzazione
dei costi. Inoltre, l’allegato IV della detta direttiva conteneva un «Elenco, a titolo esemplificativo, di elementi delle
tariffe di interconnessione». Detto elenco recitava, segnatamente, «[l]e tariffe di interconnessione possono includere, secondo
il principio della proporzionalità, una percentuale equa dei costi congiunti e comuni e dei costi sostenuti per fornire la
parità di accesso e la portabilità dei numeri, oltre che i costi connessi con i requisiti essenziali (mantenimento dell’integrità
della rete, sicurezza della rete in situazioni di emergenza, interoperabilità dei servizi e protezione dei dati)».
6 L’art. 12, n. 5, della direttiva 97/33 prevedeva quanto segue:
«Le autorità nazionali di regolamentazione favoriscono l’introduzione, nei tempi più brevi possibili, della portabilità del
numero di operatore – grazie alla quale l’abbonato che ne faccia richiesta potrà conservare il proprio numero nella rete telefonica
pubblica fissa e nella rete digitale integrata nei servizi (ISDN) indipendentemente dal fornitore di servizi, in una località
determinata in caso di numeri geografici, e in qualsiasi località in caso di numeri diversi dai numeri geografici – e fanno
in modo che sia operativa entro il 1° gennaio 2000 o, nei paesi in cui è stato accordato un periodo transitorio supplementare,
in data immediatamente posteriore e comunque non oltre i due anni successivi alla data convenuta per la totale liberalizzazione
dei servizi di telefonia vocale.
Al fine di garantire che le tariffe applicate al consumatore siano ragionevoli, le autorità nazionali di regolamentazione
garantiscono che la determinazione dei prezzi di interconnessione relativi alla fornitura di tale servizio sia ragionevole».
7 Il 7 marzo 2002 il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea hanno fissato un nuovo contesto normativo per tutte
le reti ed i servizi di trasmissione, con quattro direttive, vale a dire, oltre alla direttiva quadro e alla direttiva servizio
universale, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all’accesso alle reti di
comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva «accesso») (GU L 108,
pag. 7; in prosieguo: la «direttiva accesso»), nonché la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE,
relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») (GU L 108,
pag. 21; in prosieguo: la direttiva «autorizzazioni»).
8 L’art. 30 della direttiva servizio universale così dispone:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi
di telefonia mobile, che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall’impresa fornitrice
del servizio:
a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico;
b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.
Il presente paragrafo non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti
mobili.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i prezzi dell’interconnessione correlata alla portabilità
del numero siano orientati ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico degli abbonati non agiscano da disincentivo all’uso
di tali prestazioni.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione non prescrivono tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino
distorsioni della concorrenza, come ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio specifiche o comuni».
9 L’art. 4, n. 1, della direttiva quadro così recita:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque
impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità
nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti
coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate e tali da consentirgli di assolvere
le sue funzioni. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un
efficace meccanismo di ricorso. In attesa dell’esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell’autorità nazionale
di regolamentazione, a meno che l’organo di ricorso non decida altrimenti».
La normativa interna
10 Con la decisione controversa, adottata ai sensi della legge belga 17 gennaio 2003, relativa allo status dell’autorità di regolamentazione
dei settori delle poste e telecomunicazioni belghe (
Moniteur belge
del 24 gennaio 2003; in prosieguo: la «legge 17 gennaio 2003») e del regio decreto 23 settembre 2002, relativo alla portabilità
dei numeri degli utenti finali dei servizi di telecomunicazioni mobili offerti al pubblico (
Moniteur belge
del 1° ottobre 2002; in prosieguo: il «regio decreto 23 settembre 2002»), l’IBPT, autorità nazionale di regolamentazione
ai sensi dell’art. 2, lett. g), della direttiva quadro, fissava, per il periodo intercorrente dal 1° ottobre 2002 al 1° ottobre
2005, il costo di attivazione per numero di telefonia mobile trasferito a buon fine da un operatore a un altro ad EUR 3,86
per un’installazione semplice e ad EUR 23,41 per un’installazione complessa. Conformemente all’art. 19 del detto regio decreto,
tale costo veniva fissato secondo la nozione di «costi teorici di un operatore mobile efficiente». Dal punto 4 della decisione
controversa risulta che tale operatore di riferimento non è necessariamente l’operatore i cui costi sono inferiori, bensì
quello che deve essere ritenuto competitivo nell’ambito del gruppo di contesti comparabili. Per emanare la decisione controversa,
l’IBPT ha tenuto conto delle informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»)
e dalla Base SA (in prosieguo: la «Base»), vale a dire i tre operatori di telefonia mobile attivi in Belgio.
11 Il regio decreto 23 settembre 2002 prevede, inter alia, disposizioni relative alla ripartizione dei costi che gli operatori
di rete devono sostenere per effetto del trasferimento di numeri di telefonia mobile, distinguendo quattro tipi di costi:
i costi dovuti all’attivazione della portabilità, i costi di attivazione per linea o per numero (in prosieguo: i «costi di
attivazione»), i costi connessi alla banca dati di riferimento, nonché i costi di traffico connessi alla portabilità dei numeri
(in prosieguo: i «costi di traffico»).
12 L’art. 18 del detto regio decreto definisce i costi di attivazione, come «i sovraccosti una tantum sorti per effetto del trasferimento
di uno o più numeri mobili, oltre ai costi connessi al trasferimento di uno o più clienti mobili senza portabilità dei numeri
verso un altro operatore o fornitore di servizi mobili ovvero per la cessazione della fornitura del servizio».
13 Ai sensi del successivo art. 19, «i costi di attivazione per linea o per numero (…) sono fissati dall’[IBPT] sulla base dei
costi teorici di un operatore mobile efficiente. Gli importi fissati dall’[IBPT] per coprire i costi di attivazione per linea
o per numero (…) sono orientati ai costi».
14 Dalla decisione di rinvio si evince che vengono presi in considerazione solamente i costi di attivazione sostenuti dall’operatore
di una rete di telefonia mobile che ceda un numero di telefono mobile (in prosieguo: l’«operatore cedente»). L’operatore cedente
può imputare all’operatore mobile al quale viene trasferito il numero telefonico mobile (in prosieguo: l’«operatore cessionario»)
i costi di attivazione a concorrenza dell’importo fissato dall’IBPT. Tale importo costituisce un importo massimo, sicché gli
operatori di telefonia mobile possono concordare tra loro un importo inferiore. Per contro, un operatore cedente può esigere,
in linea di principio, l’importo fissato dall’IBPT anche qualora i suoi costi effettivi di attivazione siano inferiori.
15 Ai sensi dell’art. 11 del regio decreto 23 settembre 2002, l’operatore cedente non può chiedere indennizzi ad un utente finale
che trasferisce il proprio numero. Peraltro, l’operatore cessionario non può chiedere a tale utente un indennizzo superiore
a EUR 15 per il trasferimento del proprio numero.
16 Infine, ai sensi dell’art. 18 del detto regio decreto, i costi di traffico sono i «costi supplementari generati sulla rete
da chiamate verso numeri trasferiti rispetto alle chiamate verso numeri non trasferiti». Tali costi devono essere rimborsati
pro quota all’operatore cedente dall’operatore della rete dalla quale viene effettuata la chiamata, il quale fa sostenere
il costo della chiamata all’utente finale.
[OSCURATO:PERSONA] principale e questioni pregiudiziali
17 Avverso la decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] d’appel di Bruxelles, sostenendo che i costi
di attivazione fissati dalla detta decisione sarebbero eccessivi. Il detto ricorso veniva proposto contro l’IBPT, la [OSCURATO:PERSONA] e la Base. A differenza della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tali costi non siano eccessivi, mentre la Base,
che sostiene la domanda della [OSCURATO:PERSONA], solleva eccezione di illegittimità del regio decreto 23 settembre 2002 e, pertanto,
della decisione controversa di cui costituisce il fondamento, invocando, in particolare, la violazione dell’art. 30, n. 2,
della direttiva servizio universale.
18 [OSCURATO:PERSONA] d’appel di Bruxelles rileva che la decisione controversa deve essere considerata produttiva degli effetti di un provvedimento
in virtù del quale viene imposto un prezzo massimo comune per il trasferimento di un numero, prezzo al quale può, pertanto,
derogarsi solo al ribasso con il consenso dell’operatore cedente. Il giudice a quo osserva che la fondatezza del ricorso dipende
dalla soluzione a diversi quesiti relativi alla legittimità del regio decreto 23 settembre 2002, che costituisce il fondamento
normativo della detta decisione.
19 Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] d’appel di Bruxelles decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Per quanto riguarda il servizio di portabilità dei numeri, di cui all’art. 30 della direttiva [servizio universale]:
a) Se l’art. 30, n. 2, della [direttiva servizio universale], ai sensi del quale le autorità nazionali di regolamentazione provvedono
affinché i prezzi dell’interconnessione correlata alla portabilità del numero siano orientati ai costi, riguardi solamente
i costi connessi al traffico verso un numero trasferito o anche i prezzi dei costi sostenuti dagli operatori per evadere le
richieste di trasferimento del numero.
b) Se l’art. 30, n. 2, della direttiva [servizio universale], laddove riguardi soltanto i costi di interconnessione correlati
al traffico verso il numero trasferito, debba essere interpretato:
i) nel senso che esso lascia gli operatori liberi di trattare le condizioni commerciali del servizio e vieta agli [OSCURATO:PERSONA] membri
di imporre ex ante condizioni commerciali alle imprese cui spetta l’obbligo di fornire il servizio di portabilità del numero
quanto alle prestazioni connesse all’evasione di una richiesta di trasferimento;
ii) nel senso che esso non vieta agli [OSCURATO:PERSONA] membri di imporre ex ante per il detto servizio condizioni commerciali agli operatori
designati come detentori di un significativo potere di mercato.
c) Se l’art. 30, n. 2, della direttiva [servizio universale], laddove venga inteso nel senso di imporre a tutti gli operatori
l’obbligo di orientamento ai costi per quanto riguarda i costi di trasferimento del numero, debba essere interpretato nel
senso che esso osta:
i) a un provvedimento normativo nazionale che imponga per il calcolo dei costi un metodo di calcolo determinato;
ii) a un provvedimento nazionale che determini ex ante la ripartizione dei costi tra gli operatori;
iii) a un provvedimento nazionale che autorizzi l’autorità nazionale di regolamentazione a determinare ex ante per tutti gli operatori
e per un periodo determinato l’importo massimo dei prezzi che l’operatore cedente può richiedere all’operatore cessionario;
iv) a un provvedimento nazionale che accordi all’operatore cedente il diritto di applicare i prezzi determinati dall’autorità
nazionale di regolamentazione dispensandolo dall’obbligo di dimostrare che i prezzi da esso applicati sono orientati ai suoi
costi.
2) Per quanto riguarda il diritto di ricorso di cui all’art. 4 della direttiva [quadro]:
Se l’art. 4, n. 1, della direttiva [quadro] debba essere interpretato nel senso che l’autorità designata a conoscere dei ricorsi
deve poter disporre di tutte le informazioni necessarie affinché il merito della causa possa essere debitamente considerato,
comprese le informazioni riservate in base alle quali l’autorità nazionale di regolamentazione ha adottato la decisione oggetto
del ricorso».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
Sul primo capo della prima questione
20 Con il primo capo della prima questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se i prezzi dell’interconnessione correlata
alla portabilità dei numeri, quali previsti dall’art. 30, n. 2, della direttiva servizio universale, riguardino, oltre i costi
connessi al traffico, anche i costi di attivazione.
21 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], nonché l’IBPT, la Commissione delle Comunità europee nonché i governi cipriota e lituano
sostengono che le disposizioni di cui al detto art. 30, n. 2, riguardino esclusivamente i costi connessi al traffico verso
un numero trasferito e non i costi sostenuti per dar corso ad una richiesta di trasferimento di numeri tra operatori mobili.
22 Al contrario, la Base nonché i governi italiano e del [OSCURATO:PERSONA] ritengono che i prezzi dell’interconnessione di cui alla
detta disposizione ricomprendano tutti i servizi connessi con l’esecuzione della portabilità dei numeri per i quali gli operatori
sono legittimati a richiedere un compenso.
23 In limine, occorre precisare che la nozione di portabilità dei numeri riguarda la facilità con cui un abbonato di telefonia
mobile può mantenere il medesimo numero di telefono nel caso di cambiamento di operatore.
24 L’attuazione di tale agevolazione richiede che le piattaforme tra operatori siano compatibili, che il numero dell’abbonato
venga trasferito da un operatore ad un altro e che talune operazioni tecniche consentano di inoltrare chiamate telefoniche
verso il numero trasferito.
25 La portabilità dei numeri ha l’obiettivo di eliminare per i consumatori qualsiasi ostacolo alla libera scelta, in particolare
tra gli operatori di telefonia mobile, e di garantire, in tal modo, lo sviluppo di una concorrenza effettiva sul mercato dei
servizi telefonici.
26 Al fine di conseguire tale obiettivo, il legislatore comunitario ha previsto, all’art. 30, n. 2, della direttiva servizio
universale, che le autorità regolamentari nazionali controllino che i prezzi dell’interconnessione correlata alla portabilità
dei numeri siano orientati ai costi e che gli eventuali oneri a carico del consumatore non producano l’effetto di dissuadere
dall’uso di tali servizi complementari.
27 Orbene, l’interpretazione secondo la quale i costi di attivazione non sarebbero contemplati dalla detta disposizione si porrebbe
in contrasto con l’oggetto e la finalità della direttiva servizio universale e rischierebbe di limitare l’effetto utile della
medesima dal punto di vista della fornitura della portabilità.
28 I costi di attivazione, infatti, costituiscono una parte rilevante dei costi che possono essere ripercossi – direttamente
o indirettamente – dall’operatore cessionario sull’abbonato che intenda fare uso dell’agevolazione della portabilità del suo
numero mobile.
29 Se tali costi non fossero ricompresi nell’obbligo di controllo previsto dall’art. 30, n. 2, della direttiva servizio universale,
la loro fissazione a livelli eccessivamente elevati da parte degli operatori cedenti, in particolare quelli già affermati
sul mercato e in possesso di un ampio portafoglio clienti, rischierebbe di dissuadere i consumatori dall’uso di tale agevolazione,
ovvero di renderla, de facto, ampiamente illusoria.
30 Il primo capo della prima questione deve essere pertanto risolto nel senso che i prezzi dell’interconnessione correlata alla
portabilità dei numeri, di cui all’art. 30, n. 2, della direttiva servizio universale, riguardano i costi connessi al traffico
dei numeri trasferiti nonché i costi di attivazione sostenuti dagli operatori di telefonia mobile per dare corso alle richieste
di trasferimento di numero.
Sul secondo e terzo capo della prima questione
31 Alla luce della soluzione data al primo capo della prima questione, è sufficiente procedere solamente alla soluzione del terzo
capo della questione medesima.
32 In tale sede il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se le autorità regolamentari nazionali possano fissare ex ante
l’importo massimo dei prezzi per tutti gli operatori di telefonia mobile, in base ad un modello teorico di costi.
33 In limine, occorre rilevare che l’art. 30, n. 2, della direttiva servizio universale fa obbligo alle autorità regolamentari
nazionali di provvedere affinché gli operatori orientino i prezzi in funzione dei loro costi e che, inoltre, i prezzi non
abbiano un effetto dissuasivo per il consumatore.
34 Una volta verificato che le tariffe sono fissate in funzione dei costi, la detta disposizione conferisce un certo margine
di discrezionalità alle autorità nazionali per valutare la situazione e definire il metodo che appare loro più idoneo al fine
di assicurare la piena efficacia della portabilità, in modo tale che i consumatori non siano dissuasi dall’uso della detta
agevolazione.
35 Orbene, deve necessariamente rilevarsi che tale margine di discrezionalità non è stato superato, nella specie, dalle autorità
regolamentari nazionali. Infatti, un metodo consistente nella definizione dell’importo massimo dei prezzi, come quello adottato
nella specie dalle autorità belghe, può essere ritenuto compatibile con l’art. 30, n. 2, della direttiva servizio universale,
a condizione che i nuovi operatori abbiano la possibilità effettiva di contestare l’applicazione dei prezzi massimi da parte
degli operatori già presenti sul mercato, dimostrando che tali prezzi sono troppo elevati rispetto alla struttura dei costi
dei detti operatori.
36 Dalle suesposte considerazioni risulta quindi che, in linea di principio, la direttiva servizio universale non osta a che
le autorità nazionali competenti fissino ex ante l’importo massimo dei prezzi per tutti gli operatori di telefonia mobile,
in base ad un modello teorico di costi.
37 Alla luce di tali considerazioni, il terzo capo della prima questione va risolto nel senso che l’art. 30, n. 2, della direttiva
servizio universale non osta all’adozione di un provvedimento nazionale, come quello oggetto della causa principale, che fissi
ex ante e in base ad un modello teorico di costi l’importo massimo dei prezzi che l’operatore cedente può richiedere all’operatore
cessionario a titolo di costi di attivazione, quando le tariffe siano orientate ai costi in modo tale da non dissuadere i
consumatori dall’uso dell’agevolazione della portabilità.
Sulla seconda questione
38 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se dall’art. 4 della direttiva quadro risulti che un
organismo indipendente previsto dalla detta disposizione, quale il giudice del rinvio, debba poter disporre di tutte le informazioni
necessarie ai fini dell’esame della fondatezza del ricorso di cui è adita, ivi compresi dati che, secondo la normativa applicabile
in materia di segreto d’ufficio, sono riservati.
39 Dalla decisione di rinvio risulta che l’IBPT fa valere l’obbligo di riservatezza al quale è vincolato ai sensi del suo statuto,
come definito dalla legge 17 gennaio 2003.
40 A tale riguardo, occorre rilevare che l’organismo competente a conoscere dei ricorsi avverso le decisioni dell’autorità regolamentare
nazionale ai sensi dell’art. 4 della direttiva quadro deve poter disporre di tutte le informazioni necessarie per essere in
grado di decidere con piena cognizione di causa in ordine alla fondatezza del detto ricorso, ivi comprese le informazioni
riservate. Tuttavia, la tutela di tali informazioni nonché del segreto d’ufficio deve essere garantita e adattata in modo
di conciliarla con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale e con il rispetto del diritto di difesa delle parti
della controversia.
41 Dall’art. 4, n. 1, della direttiva quadro risulta espressamente che il diritto di ricorso che può essere esercitato da qualunque
utente o fornitore avverso le decisioni dell’autorità regolamentare nazionale lesive nei suoi confronti deve fondarsi su un
efficace meccanismo di ricorso, che consenta che il merito della controversia sia tenuto in debita considerazione.
42 Peraltro, l’art. 5, n. 3, della direttiva medesima prevede che, nel contesto degli scambi di informazioni tra le autorità
regolamentari nazionali e la Commissione, le informazioni considerate riservate dalle dette autorità possono essere comunicate
alla Commissione, che deve tuttavia garantire tale riservatezza.
43 La seconda questione deve pertanto essere risolta nel senso che l’art. 4 della direttiva quadro deve essere interpretato nel
senso che l’organo designato a conoscere dei ricorsi avverso le decisioni delle autorità regolamentari nazionali deve poter
disporre di tutte le informazioni necessarie al fine di esaminare la fondatezza del ricorso, ivi comprese, eventualmente,
le informazioni riservate in base alle quali le dette autorità hanno adottato la decisione oggetto del ricorso. Spetta, tuttavia,
a tale organo garantire il trattamento confidenziale dei dati di cui trattasi, nel rispetto delle esigenze di effettività
della tutela giurisdizionale e del rispetto del diritto di difesa delle parti della controversia.
Sulle spese
44 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1)
I prezzi dell’interconnessione correlata alla portabilità dei numeri, ai sensi dell’art. 30, n. 2, della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di
reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), riguardano i costi connessi al traffico
dei numeri trasferiti nonché i costi di attivazione sostenuti dagli operatori di telefonia mobile per dare corso alle richieste
di trasferimento di numero.
2)
L’art. 30, n. 2, della direttiva 2002/22 non osta all’adozione di un provvedimento nazionale che stabilisca un metodo determinato
per il calcolo dei costi e che fissi ex ante e in base ad un modello teorico dei costi l’importo massimo dei prezzi che l’operatore
cedente può richiedere all’operatore cessionario a titolo dei costi di attivazione, quando le tariffe siano orientate ai costi
in modo tale da non dissuadere i consumatori dall’uso dell’agevolazione della portabilità.
3)
L’art. 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), deve essere interpretato nel senso che
l’organo designato a conoscere dei ricorsi avverso le decisioni delle autorità regolamentari nazionali deve poter disporre
di tutte le informazioni necessarie al fine di esaminare la fondatezza del ricorso, ivi comprese, eventualmente, le informazioni
riservate in base alle quali le dette autorità hanno adottato la decisione oggetto del ricorso. Spetta, tuttavia, a tale organo
garantire il trattamento confidenziale dei dati di cui trattasi, nel rispetto delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale
e del rispetto del diritto di difesa delle parti della controversia.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.