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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00555/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6760/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] MARCHEn.1355/2022 depositata i l 20/12/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di diciotto motivi, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche ha disatteso, previa riunione, gli appelli proposti avverso le decisioni di prime cure che, a loro volta, avevano respinto le impugnazioni degli avvisi di accertamento emessi per il recupero a tassazione dell’IMU dovuta dalla contribuente, per gli anni 2016-2019, in relazione al possesso di piattaforme marine di coltivazione di giacimenti di idrocarburi situati nelMare Adriatico, denominate “Davide” e “Davide 7”, dei quali ha apposita concessione, ubicate a diciassette chilometri dalla costa italiana, presso i punti cartografici di longitudine e latitudine individuati dalla documentazione ufficiale UNMIG e tra loro connesse da sea-lines.

Davide (che raccorda Davide 7) è inoltre connessa mediante condutture sottomarine ad una centrale di lavorazione a terra degli idrocarburi, sita nel Comune di Grottammare.

In relazione alle piattaforme ora menzionate, la ricorrente avevasottoscritto con il Comune di Pedaso, per le annualità 2002 - 2015, un accordo conciliativo stragiudiziale, con il quale le parti avevano individuato gli elementi costitutivi del presupposto di imposta e calcolato la base imponibile IMU, anche alla luce del principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria.

L’importo determinato con detto accordo escludeva dalla tassazione, tra le numerose voci risultanti nella contabilità ENI afferente al campo petrolifero relativo alla concessione di coltivazione in cui operano le piattaforme Davide e Davide 7, i pozzi petroliferi, le sea lines (condutture sottomarine che trasportano i prodotti petroliferi dal pozzo alla piattaforma, o da una piattaforma all’altra, o dalla piattaforma ad una centrale sulla terraferma) e i diritti di coltivazione.

Il Comune, per le annualità 2016-2019, notificava gli avvisi di accertamento alla base dell’odierna controversia, che si discostano dalla base imponibile individuatanel predetto accordo, in quanto tassano voci ulteriori rispetto a quelle in esso contabilizzate (in particolare, i pozzi e le sea lines).

L’impugnazione degli avvisi di accertamento esitava nella decisione della C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] che, riuniti i giudizi, li respingeva, aderendo all’orientamento della giurisprudenza di Cassazione di cui alle decisioni, in termini, del2005 e del 2016.

Sull’appello dell’Eni, la Corte di giustizia di secondo grado delle Marche respingeva parzialmente l’impugnazione, con accoglimento della censura concernente la disapplicazione delle sanzioni, e ritenendo sussistente la potestà degli enti locali nell'ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, paragonabile a quella esercitata sul proprio territorio, anche in relazione alle strutture stabilmente infisse nel fondo del mare territoriale, rientrando queste nella definizione di fabbricati, e quindi soggette ad ICI-Imu ai sensi dell'art. 3 D. lgs 504/92, come modificato dalla legge n. 368/2000.

Ha dunque confermato l'interpretazione del primo giudice, secondo il quale se, ai sensi dell'art. 29 del codice della navigazione, i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili (in quanto pertinenze) a quelli del demanio marittimo, su di essi deve necessariamente riconoscersi l'esercizio del potere di un'autorità amministrativa locale.

La Corte regionale ha tuttavia disapplicatole sanzioni tributarie.

La società Eni ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta decisione, affidato a diciotto motivi.

Il Comune di Pedaso ha replicato con controricorso, integrato da memorie difensive depositate in prossimità dell’udienza, proponendo altresì ricorso incidentale, illustrato da memorie difensive.

In data 24 novembre 2025, la società Eni ha depositato memoria con l a quale - sulla scorta dei precedenti in termini, anche recentemente sopravvenuti (v.

Cassazione sez. trib. 05.09.2025, n. 24617, 05.09.2025, n. 24609, 05.09.2025, n. 24611, 30.05.2025, n. 14542, 30.05.2025, n. 14543, 30.05.2025, n. 14544, 30.05.2025, n. 14547) di questa Corte - ha dichiarato di rinunciare ai motivi del ricorso per cassazione recati dai paragrafi da 1 a 15 (concernenti, sotto più profili, la carenza di soggettività e legittimazione attiva del Comune ai fini IMU; e l’impossibilità in termini generali di ricondurre le piattaforme marine alla nozione di presupposto di imposta IMU); nonché da 17 a 18 (sulla tassabilità di impianti e macchinari in base all’art. 1, commi 21 e ss. della l.n. 208/2015; e sulla esenzione IMU per le piattaforme).

Ha insistito, invece, nell’accoglimento della censura numero sedici relativa all’omessa pronuncia in relazione al motivo di appello che lamentava la necessità di escludere i beni e i diritti immateriali risultanti da alcune delle voci contabili utilizzate dal Comune per determinare la base imponibile secondo il regime contabile. [OSCURATO:PERSONA]

1. In relazione ai motivi dal primo al diciottesimo , fatta eccezione per il sedicesimo mezzo di ricorso, è come detto intervenuta rinuncia da parte del difensore della ricorrente, nella memoria depositata ex art. 380-bis cod. proc. civ..

Pertanto, si reputa di dover dare seguito al principio — sebbene non del tutto univoco, nella giurisprudenza di questa Corte — secondo cui la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso che determina il rigetto di essi e rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure - è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore (cfr procura speciale allegata al ricorso), in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 cod. proc. civ. per la rinuncia al ricorso (da ultimo, Cass.26/05/2025, n. 14035; Cass. 21/06/2025, n. 16626; Cass.13 gennaio 2021, n. 414; Cass. Sez. 1, sent. 3 novembre 2016, n. 22269; Cass. Sez. 1, sent. 9 giugno 2011, n. 12638; Cass. Sez. 5, senti. 15 maggio 2006,n. 11154). 2.Il sedicesimo mezzo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c..

Quantomeno alcune voci di spesa (impianti, sea lines, pozzi, diritti immateriali ecc.), non essendo riferite al presupposto imponibile, devono essere decomputate dalla base imponibile (motivo subordinato non esaminato dalla CTP) .

Si afferma che il piano dei conti della Società prevede l’apertura di distinti “centri di costo” relativi ai singoli investimenti di up- stream petrolifero, che in genere afferiscono a specifiche licenze/concessioni statali di ricerca e-o coltivazione di giacimenti di idrocarburi; in tali centri affluiscono voci di costo tra loro eterogenee: ad esempio, vi affluiscono sia i costi per lo sviluppo del campo e lo svolgimento dell’attività (spese per l’acquisto e-o la realizzazione e-o spostamento di una piattaforma petrolifera; spese per la trivellazione dei giacimenti e per la realizzazione dei pozzi; spese per la connessione mediante sea-lines dei pozzi alle piattaforme; spese di connessione tra le piattaforme e centrali a terra; acquisto o mantenimento di navi di servizio ecc.), ed anche fondi previsti per il futuro smantellamento degli impianti (cd. decommissioning) previsto dalla concessione. ).

Si contesta che non si può assoggettare ad IMU il costo per l’assicurazione di un impianto industriale, o per il diritto di sfruttamento di una miniera, per il solo fatto che esso è stato incluso in un centro di costo della Società relativo ad un investimento di up-stream, nel cui ambito si possiede un immobile.

In tema di IMU, solo l’immobile (più precisamente, il possesso da parte di un’impresa di un fabbricato non ancora accatastato ma suscettibile di esserlo, ex art. 1 e 2 d. lgs. n. 504/1992) sarà soggetto a tassazione, mediante l’individuazione ex art. 5, comma 3, d. lgs. n. 504/1992 delle scritture contabili ad esso afferenti.

Per contro, ciò che non ha natura immobiliare, e ciò che non è neppure astrattamente accatastabile, non potrà concorrere alla determinazione della base imponibile ai fini IMU (e TASI).

In particolare, si assume che la base imponibile dell’IMU oggi assunta dal Comune è molto maggiore di quanto determinato in sede di conciliazione per le altre annualità, anche perché l’ente impositore manifesta nel corpo della motivazione di aver tassato anche voci contabili che non si riferiscono a beni rappresentabili in catasto, come le sea lines (condutture sottomarine che per la prassi legificata, espressamente, non sono accatastabili e quindi tassabili), costi di perforazione e per i pozzi petroliferi sottomarini, o addirittura meri diritti, come i diritti di coltivazione dei giacimenti, ammessi in concessione.

In base alla citata legge n. 208/2015, poi, dal 2016 numerosissimi beni che sono esplicitamente definiti come “impianti” non sono più tassabili, per le ragioni ampiamente illustrate nell’apposito motivo.

In estremo subordine, quindi, almeno le spese per le perforazioni dei pozzi petroliferi sottomarini, le sea lines e le componenti impiantistiche non riconducibili alla nozione di immobile dovrebbero essere defalcate dalla base imponibile perché non riconducibili alla nozione di presupposto imponibile, ossia di fabbricato suscettibile di essere accatastato.

Nell’ambito delle numerose voci di costo relative alla concessione per le piattaforme Davide e Davide 7, il Comune stesso , con riferimento ai periodi anteriori del 2016, aveva mostrato che non tutti i beni sono tassabili.

L’accordo conciliativo intercorso tra ENI e Comune in relazione ai periodi di imposta sino al 2015 aveva infatti ridotto fortemente la base imponibile. 3.Con ricorso incidentale, l’ente locale denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 2 e 3, d.lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, art. 8.

Si afferma che Cass. 3618/2016 ha sancito che “le sanzioni non sono dovute, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/97, per l'obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa applicabile”.Si tratta tuttavia di decisione non conferente rispetto alla presente fattispecie in quanto, in quel caso, sussisteva la situazione di obiettiva incertezza interpretativa in relazione alle annualità ICI 1993-1998 oggetto di tale pronuncia, cioè precedenti persino alla prima sentenza (2005) di legittimità in materia.

Tale incertezza era dunque , nelle annualità qui dedotte,certamente cessata ; ciò, segnatamente, a far tempo dal 2005 o, quanto meno, dal 2016, atteso che dopo la pronuncia di Cass. 3618/16, la Corte si era pronunciata altre due volte confermando nuovamente la soggezione al tributo delle piattaforme marine nel mare territoriale (Cass.nn. 19509/16 e 19510/16). 4.L’unico motivo del ricorso principale rimasto da esaminare è infondato.

Il vizio relativo al mancato esame di una domanda o di un’eccezione che integra vizio di omessa pronuncia(art. 112 cod. proc. civ.) è escluso nella fattispecie sub iudice, ove il decidente si è pronunciato sulla legittimità e correttezza del criterio contabile applicato dal Comune.

In ogni caso, preme evidenziare che non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, risultando necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda o eccezione non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico giuridica della pronuncia.

Il negativo apprezzamento del giudice regionale in ordine alla idoneità delle ragioni esposte dalla società a fondare l’esclusione della tassazione importa, quale ineludibile presupposto, la valutazione in merito alla inclusione di tutte le componenti contabili esposte nel bilancio e computate dall’amministrazione comunale ai fini dell’imposta.

4.1. In ogni caso, la censura non ha pregio.

Il disposto dell’art. 1, commi 21 e ss. della legge n. 208/2015 prevede che —a partire dal 1° gennaio 2016 — siano esclusi da tassazione gli impianti funzionali alla attività produttiva, anche a prescindere dalla loro natura immobiliare (cfr. Cass. nn. 20726, 20727, 20728, 21287 del 2020).

La contribuente ritiene, implicitamente, che la disposizione si applichi a tutti gli immobili suscettibili di accatastamento, tra cui figurerebbero anche le piattaforme marine.

Lo stesso presuppone, in realtà, che il bene sia stato iscritto al catasto, sicché in tale sede potrebbe operarsi la eventuale decurtazione dei c.d. ‘impianti imbullonati’.

Tuttavia, nel caso di specie, è stato adottato un criterio diverso per la quantificazione dell’imposta, quindi, la norma in questione, non può trovare applicazione.

L’art. 1, commi da 21 a 23, della l. 28 dicembre 2015, n. 208, così dispone: “21.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all’art. 13, quarto comma, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 […] per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016”.

Dirimente è il dato letterale di cui al comma 22, che dispone che i contribuenti possono “presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti”.

La locuzione “rideterminazione della rendita catastale” esclude ex se la possibilità di un’applicazione della disposizione agli immobili che non siano accatastati.

Né, sotto tale profilo, la società contribuente ha dato conto della (eventuale) presentazione di istanza di aggiornamento per nuovo accatastamento, che costituisce un presupposto per l’applicazione della disposizione invocata, quand’anche la si volesse riferire agli immobili non ancora accatastati.

Deve quindi concludersi che l’art. 1, commi da 21 a 23, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, e che sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, presuppone, ai sensi del successivo comma 22, che il contribuente presenti una richiesta di aggiornamento dei dati catastali di immobile iscritto.

Preme evidenziare come la disposizione dell’art. 1, commi 21 ss., legge n. 208/15 non possa essere applicata al caso di specie, in quanto il cespite non risulta iscritto in catasto ed è dunque privo di rendita catastale, con la conseguente applicazione del criterio di stima su una rendita stimata o presunta secondo il metodo dei valori contabili o di libro (come qui forniti dalla stessa società contribuente) secondo quanto previsto, per gli immobili non accatastati di categoria D), dall’art. 5 co. 3^ d. lgs. 504/92 richiamato anche per l’Imu.

La norma invocata non può dunque trovare applicazione perché nella specie si tratta di stima in base ai valori contabili, e non di rendita.

Ulteriore ragione confermativa della non escludibilità, dalla determinazione della base imponibile , della parte impiantistica, emerge anche dall’art. 38, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019 conv. in legge 157/19, in materia di IMPI, come correttamente interpretato dalla risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 8/DF del 16 dicembre 2020.

E ciò a tacere del fatto che si verte principalmente, come eccepito dalla difesa del Comune,non di elementi imbullonati (rilevanti per la normativa citata), quantodi strutture fissate in mare.

4.2. La censura risulta infondata anche sotto altro versante, atteso che non sono esplicitate le ragioni per cui l’applicazione del regime contabile non dovrebbe considerare i costi contabilizzatie le altre voci indicate dalla società.

La stima diretta delle piattaforme petrolifere, prive di un mercato di riferimento, non può, infatti, avvenire in forma comparativa, ma esclusivamente in base ai valori contabili (valori di libro ex art. 5, comma 3, cit).

Fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita catastale, la base imponibile per l’IMU di tali fabbricati viene determinata, mediante il regime contabile, prendendo a riferimento i costi “storici” di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel d.l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, comma 3, penultimo periodo, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; laddove il valore è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento (cd. metodo st ra tificato), che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti di adeguamento, aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle F inanze.

Il costo di acquisto o di costruzione va inteso come valore iscritto in bilancio ovvero il costo originario di acquisto o di costruzione, comprensivo del costo del terreno nonché delle spese incrementative e dei costi capitalizzati durante la vita del cespite (rivalutazioni monetarie, le rivalutazioni previste da specifiche disposizioni di legge; rivalutazioni economiche comunque effettuate).

Tutto ciò come risultante dalle scritture contabili al 1° gennaio dell’anno in riferimento per il quale è dovuta l’imposta (v.

Cass. n. 13779/2019).Né vi sono ragioni, considerata la naturale destinazione produttiva dei cespiti ed impianti in esame, per scomputare dal valore così individuato le componenti di matrice più prettamente industriale.

Infine, relativamente al citato accordo conciliativo, deve rilevarsi che il motivo è infondato in quanto, come confermato dalla medesima società, l’accordo non contemplava le annualità dedotte nel presente ricorso , né poteva altrimenti influire sulla interpretazione ed applicazione della disciplina relativa all’imposizione per questi anni, del resto di natura imperativa e non pattizia.

5. Il ricorso incidentale è fondato.

Sul punto deve osservarsi che nessuna incertezza normativa sussiste per l’applicazione dell’IMU, in quanto la Corte di Cassazione è stata sempre uniforme nel ritenere dovuta l’imposta nei casi in giudizio («In tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighi tributari, deve escludersi la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza nell'interpretazione delle norme violate, nel caso in cui la giurisprudenza della S.C., alla quale soltanto spetta assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, ai sensi dell'art. 65 del R.d. n. 12 del 1941, trova applicazione l’art. 7 d.lgs. n. 504/1992, consolidata, senza che assumano rilevanza eventuali contrasti nella giurisprudenza di merito» (Cass.n. 3431 del 06/02/2019, Rv. 652523 – 01; Cass. n. 15866 del 08/06/2021, Rv. 661426 -01).

La sentenza di secondo grado ha ritenuto sussistente l’incertezza normativa senza considerare la Risoluzione del 2016 del MEF e le ripetute decisioni di questa Corte che si è pronunciata sulle questioni sottoposte a questo Collegio, ciò già con sentenze n. 3618 del 24 febbraio 2016, n. 19509 del 30 settembre 2016 e n. 13795/05, antecedenti alla massima parte delle annualità dedotte.

Nè può certamente costituire fonte di affidamento ed elemento di incertezza normativa l’accordo raggiunto con il Comune per le altre annualità, tenuto conto della sua natura, del ben diverso contesto della sua stipulazione e dei limiti oggettivi della sua vincolatività a fronte della disciplina cogente in materia, come appunto già affrontata ed interpretata in sede di legittimità.

L’incertezza normativa, del resto, deve essere oggettiva e non soggettiva: «In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 - postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, sono capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione; ne consegue che la condizione di obiettiva incertezza normativa consiste, pertanto, in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa» (Cass. Sez. 5, 06/06/2025, n. 15144; v. anche, in termini con la presente fattispecie, Cass. n. 24617/25). 6.Ne segue, in definitiva , il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale; la sentenza d’appello va conseguentemente cassata in parte qua e, decidendosi nel merito, il ricorso originario proposto dalla società deve essere integralmente respinto(anche in punto sanzioni).

La peculiarità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di merito.

Le spese del presente giudizio seguono invece l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M • Rigetta il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]; • accoglie il ricorso incidentale presentato dal Comune; • cassa in relazione a quest’ultimo la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario proposto da [OSCURATO:PERSONA] anche in punto sanzioni; • compensa le spese del giudizio di merito; • condanna parte ricorrente principale alla refusione delle spese di legittimitàsostenute dal C omune , che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge; • a i sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6760/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] MARCHEn.1355/2022 depositata i l 20/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di diciotto motivi, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche ha disatteso, previa riunione, gli appelli proposti avverso le decisioni di prime cure che, a loro volta, avevano respinto le impugnazioni degli avvisi di accertamento emessi per il recupero a tassazione dell’IMU dovuta dalla contribuente, per gli anni 2016-2019, in relazione al possesso di piattaforme marine di coltivazione di giacimenti di idrocarburi situati nelMare Adriatico, denominate “Davide” e “Davide 7”, dei quali ha apposita concessione, ubicate a diciassette chilometri dalla costa italiana, presso i punti cartografici di longitudine e latitudine individuati dalla documentazione ufficiale UNMIG e tra loro connesse da sea-lines. Davide (che raccorda Davide 7) è inoltre connessa mediante condutture sottomarine ad una centrale di lavorazione a terra degli idrocarburi, sita nel Comune di Grottammare. In relazione alle piattaforme ora menzionate, la ricorrente avevasottoscritto con il Comune di Pedaso, per le annualità 2002 - 2015, un accordo conciliativo stragiudiziale, con il quale le parti avevano individuato gli elementi costitutivi del presupposto di imposta e calcolato la base imponibile IMU, anche alla luce del principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria. L’importo determinato con detto accordo escludeva dalla tassazione, tra le numerose voci risultanti nella contabilità ENI afferente al campo petrolifero relativo alla concessione di coltivazione in cui operano le piattaforme Davide e Davide 7, i pozzi petroliferi, le sea lines (condutture sottomarine che trasportano i prodotti petroliferi dal pozzo alla piattaforma, o da una piattaforma all’altra, o dalla piattaforma ad una centrale sulla terraferma) e i diritti di coltivazione. Il Comune, per le annualità 2016-2019, notificava gli avvisi di accertamento alla base dell’odierna controversia, che si discostano dalla base imponibile individuatanel predetto accordo, in quanto tassano voci ulteriori rispetto a quelle in esso contabilizzate (in particolare, i pozzi e le sea lines). L’impugnazione degli avvisi di accertamento esitava nella decisione della C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] che, riuniti i giudizi, li respingeva, aderendo all’orientamento della giurisprudenza di Cassazione di cui alle decisioni, in termini, del2005 e del 2016. Sull’appello dell’Eni, la Corte di giustizia di secondo grado delle Marche respingeva parzialmente l’impugnazione, con accoglimento della censura concernente la disapplicazione delle sanzioni, e ritenendo sussistente la potestà degli enti locali nell'ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, paragonabile a quella esercitata sul proprio territorio, anche in relazione alle strutture stabilmente infisse nel fondo del mare territoriale, rientrando queste nella definizione di fabbricati, e quindi soggette ad ICI-Imu ai sensi dell'art. 3 D. lgs 504/92, come modificato dalla legge n. 368/2000. Ha dunque confermato l'interpretazione del primo giudice, secondo il quale se, ai sensi dell'art. 29 del codice della navigazione, i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili (in quanto pertinenze) a quelli del demanio marittimo, su di essi deve necessariamente riconoscersi l'esercizio del potere di un'autorità amministrativa locale. La Corte regionale ha tuttavia disapplicatole sanzioni tributarie. La società Eni ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta decisione, affidato a diciotto motivi. Il Comune di Pedaso ha replicato con controricorso, integrato da memorie difensive depositate in prossimità dell’udienza, proponendo altresì ricorso incidentale, illustrato da memorie difensive. In data 24 novembre 2025, la società Eni ha depositato memoria con l a quale - sulla scorta dei precedenti in termini, anche recentemente sopravvenuti (v. Cassazione sez. trib. 05.09.2025, n. 24617, 05.09.2025, n. 24609, 05.09.2025, n. 24611, 30.05.2025, n. 14542, 30.05.2025, n. 14543, 30.05.2025, n. 14544, 30.05.2025, n. 14547) di questa Corte - ha dichiarato di rinunciare ai motivi del ricorso per cassazione recati dai paragrafi da 1 a 15 (concernenti, sotto più profili, la carenza di soggettività e legittimazione attiva del Comune ai fini IMU; e l’impossibilità in termini generali di ricondurre le piattaforme marine alla nozione di presupposto di imposta IMU); nonché da 17 a 18 (sulla tassabilità di impianti e macchinari in base all’art. 1, commi 21 e ss. della l.n. 208/2015; e sulla esenzione IMU per le piattaforme). Ha insistito, invece, nell’accoglimento della censura numero sedici relativa all’omessa pronuncia in relazione al motivo di appello che lamentava la necessità di escludere i beni e i diritti immateriali risultanti da alcune delle voci contabili utilizzate dal Comune per determinare la base imponibile secondo il regime contabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. In relazione ai motivi dal primo al diciottesimo , fatta eccezione per il sedicesimo mezzo di ricorso, è come detto intervenuta rinuncia da parte del difensore della ricorrente, nella memoria depositata ex art. 380-bis cod. proc. civ.. Pertanto, si reputa di dover dare seguito al principio — sebbene non del tutto univoco, nella giurisprudenza di questa Corte — secondo cui la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso che determina il rigetto di essi e rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure - è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore (cfr procura speciale allegata al ricorso), in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 cod. proc. civ. per la rinuncia al ricorso (da ultimo, Cass.26/05/2025, n. 14035; Cass. 21/06/2025, n. 16626; Cass.13 gennaio 2021, n. 414; Cass. Sez. 1, sent. 3 novembre 2016, n. 22269; Cass. Sez. 1, sent. 9 giugno 2011, n. 12638; Cass. Sez. 5, senti. 15 maggio 2006,n. 11154). 2.Il sedicesimo mezzo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.. Quantomeno alcune voci di spesa (impianti, sea lines, pozzi, diritti immateriali ecc.), non essendo riferite al presupposto imponibile, devono essere decomputate dalla base imponibile (motivo subordinato non esaminato dalla CTP) . Si afferma che il piano dei conti della Società prevede l’apertura di distinti “centri di costo” relativi ai singoli investimenti di up- stream petrolifero, che in genere afferiscono a specifiche licenze/concessioni statali di ricerca e-o coltivazione di giacimenti di idrocarburi; in tali centri affluiscono voci di costo tra loro eterogenee: ad esempio, vi affluiscono sia i costi per lo sviluppo del campo e lo svolgimento dell’attività (spese per l’acquisto e-o la realizzazione e-o spostamento di una piattaforma petrolifera; spese per la trivellazione dei giacimenti e per la realizzazione dei pozzi; spese per la connessione mediante sea-lines dei pozzi alle piattaforme; spese di connessione tra le piattaforme e centrali a terra; acquisto o mantenimento di navi di servizio ecc.), ed anche fondi previsti per il futuro smantellamento degli impianti (cd. decommissioning) previsto dalla concessione. ). Si contesta che non si può assoggettare ad IMU il costo per l’assicurazione di un impianto industriale, o per il diritto di sfruttamento di una miniera, per il solo fatto che esso è stato incluso in un centro di costo della Società relativo ad un investimento di up-stream, nel cui ambito si possiede un immobile. In tema di IMU, solo l’immobile (più precisamente, il possesso da parte di un’impresa di un fabbricato non ancora accatastato ma suscettibile di esserlo, ex art. 1 e 2 d. lgs. n. 504/1992) sarà soggetto a tassazione, mediante l’individuazione ex art. 5, comma 3, d. lgs. n. 504/1992 delle scritture contabili ad esso afferenti. Per contro, ciò che non ha natura immobiliare, e ciò che non è neppure astrattamente accatastabile, non potrà concorrere alla determinazione della base imponibile ai fini IMU (e TASI). In particolare, si assume che la base imponibile dell’IMU oggi assunta dal Comune è molto maggiore di quanto determinato in sede di conciliazione per le altre annualità, anche perché l’ente impositore manifesta nel corpo della motivazione di aver tassato anche voci contabili che non si riferiscono a beni rappresentabili in catasto, come le sea lines (condutture sottomarine che per la prassi legificata, espressamente, non sono accatastabili e quindi tassabili), costi di perforazione e per i pozzi petroliferi sottomarini, o addirittura meri diritti, come i diritti di coltivazione dei giacimenti, ammessi in concessione. In base alla citata legge n. 208/2015, poi, dal 2016 numerosissimi beni che sono esplicitamente definiti come “impianti” non sono più tassabili, per le ragioni ampiamente illustrate nell’apposito motivo. In estremo subordine, quindi, almeno le spese per le perforazioni dei pozzi petroliferi sottomarini, le sea lines e le componenti impiantistiche non riconducibili alla nozione di immobile dovrebbero essere defalcate dalla base imponibile perché non riconducibili alla nozione di presupposto imponibile, ossia di fabbricato suscettibile di essere accatastato. Nell’ambito delle numerose voci di costo relative alla concessione per le piattaforme Davide e Davide 7, il Comune stesso , con riferimento ai periodi anteriori del 2016, aveva mostrato che non tutti i beni sono tassabili. L’accordo conciliativo intercorso tra ENI e Comune in relazione ai periodi di imposta sino al 2015 aveva infatti ridotto fortemente la base imponibile. 3.Con ricorso incidentale, l’ente locale denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 2 e 3, d.lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, art. 8. Si afferma che Cass. 3618/2016 ha sancito che “le sanzioni non sono dovute, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/97, per l'obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa applicabile”.Si tratta tuttavia di decisione non conferente rispetto alla presente fattispecie in quanto, in quel caso, sussisteva la situazione di obiettiva incertezza interpretativa in relazione alle annualità ICI 1993-1998 oggetto di tale pronuncia, cioè precedenti persino alla prima sentenza (2005) di legittimità in materia. Tale incertezza era dunque , nelle annualità qui dedotte,certamente cessata ; ciò, segnatamente, a far tempo dal 2005 o, quanto meno, dal 2016, atteso che dopo la pronuncia di Cass. 3618/16, la Corte si era pronunciata altre due volte confermando nuovamente la soggezione al tributo delle piattaforme marine nel mare territoriale (Cass.nn. 19509/16 e 19510/16). 4.L’unico motivo del ricorso principale rimasto da esaminare è infondato. Il vizio relativo al mancato esame di una domanda o di un’eccezione che integra vizio di omessa pronuncia(art. 112 cod. proc. civ.) è escluso nella fattispecie sub iudice, ove il decidente si è pronunciato sulla legittimità e correttezza del criterio contabile applicato dal Comune. In ogni caso, preme evidenziare che non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, risultando necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda o eccezione non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico giuridica della pronuncia. Il negativo apprezzamento del giudice regionale in ordine alla idoneità delle ragioni esposte dalla società a fondare l’esclusione della tassazione importa, quale ineludibile presupposto, la valutazione in merito alla inclusione di tutte le componenti contabili esposte nel bilancio e computate dall’amministrazione comunale ai fini dell’imposta. 4.1. In ogni caso, la censura non ha pregio. Il disposto dell’art. 1, commi 21 e ss. della legge n. 208/2015 prevede che —a partire dal 1° gennaio 2016 — siano esclusi da tassazione gli impianti funzionali alla attività produttiva, anche a prescindere dalla loro natura immobiliare (cfr. Cass. nn. 20726, 20727, 20728, 21287 del 2020). La contribuente ritiene, implicitamente, che la disposizione si applichi a tutti gli immobili suscettibili di accatastamento, tra cui figurerebbero anche le piattaforme marine. Lo stesso presuppone, in realtà, che il bene sia stato iscritto al catasto, sicché in tale sede potrebbe operarsi la eventuale decurtazione dei c.d. ‘impianti imbullonati’. Tuttavia, nel caso di specie, è stato adottato un criterio diverso per la quantificazione dell’imposta, quindi, la norma in questione, non può trovare applicazione. L’art. 1, commi da 21 a 23, della l. 28 dicembre 2015, n. 208, così dispone: “21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21. 23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all’art. 13, quarto comma, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 […] per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016”. Dirimente è il dato letterale di cui al comma 22, che dispone che i contribuenti possono “presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti”. La locuzione “rideterminazione della rendita catastale” esclude ex se la possibilità di un’applicazione della disposizione agli immobili che non siano accatastati. Né, sotto tale profilo, la società contribuente ha dato conto della (eventuale) presentazione di istanza di aggiornamento per nuovo accatastamento, che costituisce un presupposto per l’applicazione della disposizione invocata, quand’anche la si volesse riferire agli immobili non ancora accatastati. Deve quindi concludersi che l’art. 1, commi da 21 a 23, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, e che sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, presuppone, ai sensi del successivo comma 22, che il contribuente presenti una richiesta di aggiornamento dei dati catastali di immobile iscritto. Preme evidenziare come la disposizione dell’art. 1, commi 21 ss., legge n. 208/15 non possa essere applicata al caso di specie, in quanto il cespite non risulta iscritto in catasto ed è dunque privo di rendita catastale, con la conseguente applicazione del criterio di stima su una rendita stimata o presunta secondo il metodo dei valori contabili o di libro (come qui forniti dalla stessa società contribuente) secondo quanto previsto, per gli immobili non accatastati di categoria D), dall’art. 5 co. 3^ d. lgs. 504/92 richiamato anche per l’Imu. La norma invocata non può dunque trovare applicazione perché nella specie si tratta di stima in base ai valori contabili, e non di rendita. Ulteriore ragione confermativa della non escludibilità, dalla determinazione della base imponibile , della parte impiantistica, emerge anche dall’art. 38, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019 conv. in legge 157/19, in materia di IMPI, come correttamente interpretato dalla risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 8/DF del 16 dicembre 2020. E ciò a tacere del fatto che si verte principalmente, come eccepito dalla difesa del Comune,non di elementi imbullonati (rilevanti per la normativa citata), quantodi strutture fissate in mare. 4.2. La censura risulta infondata anche sotto altro versante, atteso che non sono esplicitate le ragioni per cui l’applicazione del regime contabile non dovrebbe considerare i costi contabilizzatie le altre voci indicate dalla società. La stima diretta delle piattaforme petrolifere, prive di un mercato di riferimento, non può, infatti, avvenire in forma comparativa, ma esclusivamente in base ai valori contabili (valori di libro ex art. 5, comma 3, cit). Fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita catastale, la base imponibile per l’IMU di tali fabbricati viene determinata, mediante il regime contabile, prendendo a riferimento i costi “storici” di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel d.l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, comma 3, penultimo periodo, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; laddove il valore è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento (cd. metodo st ra tificato), che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti di adeguamento, aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle F inanze. Il costo di acquisto o di costruzione va inteso come valore iscritto in bilancio ovvero il costo originario di acquisto o di costruzione, comprensivo del costo del terreno nonché delle spese incrementative e dei costi capitalizzati durante la vita del cespite (rivalutazioni monetarie, le rivalutazioni previste da specifiche disposizioni di legge; rivalutazioni economiche comunque effettuate). Tutto ciò come risultante dalle scritture contabili al 1° gennaio dell’anno in riferimento per il quale è dovuta l’imposta (v. Cass. n. 13779/2019).Né vi sono ragioni, considerata la naturale destinazione produttiva dei cespiti ed impianti in esame, per scomputare dal valore così individuato le componenti di matrice più prettamente industriale. Infine, relativamente al citato accordo conciliativo, deve rilevarsi che il motivo è infondato in quanto, come confermato dalla medesima società, l’accordo non contemplava le annualità dedotte nel presente ricorso , né poteva altrimenti influire sulla interpretazione ed applicazione della disciplina relativa all’imposizione per questi anni, del resto di natura imperativa e non pattizia. 5. Il ricorso incidentale è fondato. Sul punto deve osservarsi che nessuna incertezza normativa sussiste per l’applicazione dell’IMU, in quanto la Corte di Cassazione è stata sempre uniforme nel ritenere dovuta l’imposta nei casi in giudizio («In tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighi tributari, deve escludersi la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza nell'interpretazione delle norme violate, nel caso in cui la giurisprudenza della S.C., alla quale soltanto spetta assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, ai sensi dell'art. 65 del R.d. n. 12 del 1941, trova applicazione l’art. 7 d.lgs. n. 504/1992, consolidata, senza che assumano rilevanza eventuali contrasti nella giurisprudenza di merito» (Cass.n. 3431 del 06/02/2019, Rv. 652523 – 01; Cass. n. 15866 del 08/06/2021, Rv. 661426 -01). La sentenza di secondo grado ha ritenuto sussistente l’incertezza normativa senza considerare la Risoluzione del 2016 del MEF e le ripetute decisioni di questa Corte che si è pronunciata sulle questioni sottoposte a questo Collegio, ciò già con sentenze n. 3618 del 24 febbraio 2016, n. 19509 del 30 settembre 2016 e n. 13795/05, antecedenti alla massima parte delle annualità dedotte. Nè può certamente costituire fonte di affidamento ed elemento di incertezza normativa l’accordo raggiunto con il Comune per le altre annualità, tenuto conto della sua natura, del ben diverso contesto della sua stipulazione e dei limiti oggettivi della sua vincolatività a fronte della disciplina cogente in materia, come appunto già affrontata ed interpretata in sede di legittimità. L’incertezza normativa, del resto, deve essere oggettiva e non soggettiva: «In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 - postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, sono capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione; ne consegue che la condizione di obiettiva incertezza normativa consiste, pertanto, in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa» (Cass. Sez. 5, 06/06/2025, n. 15144; v. anche, in termini con la presente fattispecie, Cass. n. 24617/25). 6.Ne segue, in definitiva , il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale; la sentenza d’appello va conseguentemente cassata in parte qua e, decidendosi nel merito, il ricorso originario proposto dalla società deve essere integralmente respinto(anche in punto sanzioni). La peculiarità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di merito. Le spese del presente giudizio seguono invece l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M • Rigetta il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]; • accoglie il ricorso incidentale presentato dal Comune; • cassa in relazione a quest’ultimo la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario proposto da [OSCURATO:PERSONA] anche in punto sanzioni; • compensa le spese del giudizio di merito; • condanna parte ricorrente principale alla refusione delle spese di legittimitàsostenute dal C omune , che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge; • a i sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza
Sentenza Cassazione n. 00555/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris