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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22191/2022

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irettore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t.

Intimata avverso la sentenza n. 8 98 / 29 /1 5 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, depositata il 20/05/2015 e non notificata.

Udita la relazione svoltanella camera di consiglio del 2 3 giugno 20 22 dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella.

Oggetto: cartella di pagamento [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, società consolidante della società consolidata [OSCURATO:SOCIETA]., impugnò la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti,formata a seguito di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del d.P.R. 29/09/1973 n. 600, della dichiarazione dei redditi CNM/2006 presentata per l’anno di imposta 2005, derivante dalla differenza di valore libro ed il valore fiscale del complesso immobiliare oggetto di conferimento da parte della consolidante [OSCURATO:SOCIETA]. alla consolidata [OSCURATO:SOCIETA]..

In particolare, l’irregolarità da cui scaturiva l’iscrizione a ruolo, traeva origine dall’inserimento, nel rigo NF10 del Modello CNM/2006 di una variazione in diminuzione e dall’omessa compilazione, da parte della società consolida n te, nel quadro GN, della predetta rettifica in diminuzione(da euro 3.806.757,00 a euro 10.770.270).

La società ricorrente, ritenendo trattarsi di mera irregolarità formale, impugnava la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Prato accoglieva il ricorso presentato dalla società,uniformandosi ad altra sentenza della CTP n. 66/03/12 del 15/06/2012 relativa all’annualità 2005che aveva ritenuto trattarsi di mero errore formale, sanato mediante dichiarazione integrativa, con conseguente annullamento della cartella impugnata.

3. Tale decisione veniva confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana (di seguito, per brevità, CTR) la quale, anzitutto, specificava che « la cartella di pagamento oggetto di gravame innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Prato trovi trovi come fondamento l’analoga cartella afferente l’annualità 2005», in quanto,nel 2007, la società aveva compensato la perdita afferente all’anno 2005, così determinando « a cascata anche l’iscrizione per il 2007»; quindi, su tale presupposto respingeval’appello sul rilievo che la sentenza della CTR n. 85/13/13 del 18/07/2013, riguardante l’annualità 2005, aveva ritenuto l’errore commesso dalla società del tutto formale.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione erarialeaffidandosi a tre motivi.

5. La società contribuenteè rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorsoerariale è stato tempestivamente notificato; ed invero, dal timbro postale in calce al ricorso, il plico risulta inoltrato al difensore domiciliatario della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, i n data 21 dicembre 2015 e, quindi, proprio l’ultimo giorno utile del termine (lungo) di cui all’art. 327 cod. proc. civ. per l’impugnazione della sentenza della CTR, depositata in data 20/05/2015.

2. Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3)cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., per aver la CTR fondato la sua decisione riferendosi ad altra sentenzadella CTR (n. 85/13/13 del 18/07/2013), che aveva annullato la cartella di pagamento relativa al l’anno 2005 , non passata in giudicato,

2.1. Con il secondo motivo di ricorso , articolato in subordine, l’Agenzia delle entrate denuncia la nullità della sentenza , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4),cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546, per carenza di motivazione in quanto resa con un mero ri chiamo ad un a sentenza riguardante altro ediverso processo.

2.3. Con il terzo,censura la sentenza impugnata in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per violazione di legge (artt. 36 bis, comma2, d.lgs. 31/12/1992 n. 546 , 8 bis , d.P.R. 22/07/1998 n. 322, 122 e 123 t.u.i.r., 2697 cod. civ.), là dove la CTR ha ritenuto emendato l’errore della dichiarazione integrativa presentata dalla società contribuente , senza considerare che il principio della emendabilità della dichiarazione non può comportare che il contribuente sia anche esonerato dalla prova che, al suddetto errore , non sia corrisposto una violazione sostanziale e non v i sia danno per l'erario.

3. I primi due motivi di ricorso si esaminano congiuntamente per connessione di censure.

Essi sono fondati– ed assorbenti - nei limiti di quanto di seguito esposto.

3.1. Come riportato in narrativa, la CTR ha fondato la decisione di rigetto dell’appello sualtra sentenza , n. 85/13/13 della stessa CTR, che aveva annullato analoga cartella di pagamento afferente l’annualità 2005,ritenendo che poiché «nel 2007, la società aveva compensato la perdita afferente all’anno 2005», ciò aveva « determinato a cascata anche l’iscrizione per il 2007».

3.2. Orbene, la CTR ha fondato la sua decisione invocando l'autorità della sentenza n. 85/13/13 , il che , ai sensi dell’art. 337 , secondo comma, cod. proc. civ. , ha reso “astrattamente” possibile il suoragionamento (v.

Cass., Sez.

U, 29/07/2021, n. 21763; Cass., Sez.

U, 19/06/2012, n. 10027; nel contenzioso tributario,v .

Cass., Sez. 5, 17/07/2014, n. 16329; Cass., Sez. 6-5, 05/09/2016, n. 17163; Cass., Sez. 6-5, 06/10/2017, n. 23480; Cass., Sez. 6 - 2 , 09/07/2018, n. 17936, secondo cui quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito consentenza non passata in giudicato, consente la sospensione del giudizio).

3.3. Tuttavia, in concreto, tale ragionamentoha perso di effettività in quanto la sentenza di cui si è invocata l’autorità (n. 85/13/13) è stata annullata, senza rinvio(art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. ) in quanto il giudizio non poteva essere proseguito per tardività del ricorso originario (v., nella medesima udienza, Cass., Sez. 5, ud. 23/06/2022, dep. 07/07/2022, n. 21623 ).

Essendo venuto meno il presupposto logico-giuridico della decisione impugnata e, quindi, il presupposto della questione controversa , occorre rinviare alla CTR della Toscana, in diversa composizione, perché proceda ad un nuovo esame del merito per verificare quali siano i rapporti tra le due annualità in contestazione (2005 e 2007) e, dunque, per verificare l’eventuale sussistenza (o meno) di un errore di compensazione.

4. La CTR, in sede di rinvio, è tenuta a provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, c assa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana,in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso, nella camera di consiglio della QuintaSezione Civile del 23 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
irettore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t. Intimata avverso la sentenza n. 8 98 / 29 /1 5 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, depositata il 20/05/2015 e non notificata. Udita la relazione svoltanella camera di consiglio del 2 3 giugno 20 22 dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. Oggetto: cartella di pagamento [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, società consolidante della società consolidata [OSCURATO:SOCIETA]., impugnò la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti,formata a seguito di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del d.P.R. 29/09/1973 n. 600, della dichiarazione dei redditi CNM/2006 presentata per l’anno di imposta 2005, derivante dalla differenza di valore libro ed il valore fiscale del complesso immobiliare oggetto di conferimento da parte della consolidante [OSCURATO:SOCIETA]. alla consolidata [OSCURATO:SOCIETA].. In particolare, l’irregolarità da cui scaturiva l’iscrizione a ruolo, traeva origine dall’inserimento, nel rigo NF10 del Modello CNM/2006 di una variazione in diminuzione e dall’omessa compilazione, da parte della società consolida n te, nel quadro GN, della predetta rettifica in diminuzione(da euro 3.806.757,00 a euro 10.770.270). La società ricorrente, ritenendo trattarsi di mera irregolarità formale, impugnava la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Prato accoglieva il ricorso presentato dalla società,uniformandosi ad altra sentenza della CTP n. 66/03/12 del 15/06/2012 relativa all’annualità 2005che aveva ritenuto trattarsi di mero errore formale, sanato mediante dichiarazione integrativa, con conseguente annullamento della cartella impugnata. 3. Tale decisione veniva confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana (di seguito, per brevità, CTR) la quale, anzitutto, specificava che « la cartella di pagamento oggetto di gravame innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Prato trovi trovi come fondamento l’analoga cartella afferente l’annualità 2005», in quanto,nel 2007, la società aveva compensato la perdita afferente all’anno 2005, così determinando « a cascata anche l’iscrizione per il 2007»; quindi, su tale presupposto respingeval’appello sul rilievo che la sentenza della CTR n. 85/13/13 del 18/07/2013, riguardante l’annualità 2005, aveva ritenuto l’errore commesso dalla società del tutto formale. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione erarialeaffidandosi a tre motivi. 5. La società contribuenteè rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorsoerariale è stato tempestivamente notificato; ed invero, dal timbro postale in calce al ricorso, il plico risulta inoltrato al difensore domiciliatario della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, i n data 21 dicembre 2015 e, quindi, proprio l’ultimo giorno utile del termine (lungo) di cui all’art. 327 cod. proc. civ. per l’impugnazione della sentenza della CTR, depositata in data 20/05/2015. 2. Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3)cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., per aver la CTR fondato la sua decisione riferendosi ad altra sentenzadella CTR (n. 85/13/13 del 18/07/2013), che aveva annullato la cartella di pagamento relativa al l’anno 2005 , non passata in giudicato, 2.1. Con il secondo motivo di ricorso , articolato in subordine, l’Agenzia delle entrate denuncia la nullità della sentenza , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4),cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546, per carenza di motivazione in quanto resa con un mero ri chiamo ad un a sentenza riguardante altro ediverso processo. 2.3. Con il terzo,censura la sentenza impugnata in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per violazione di legge (artt. 36 bis, comma2, d.lgs. 31/12/1992 n. 546 , 8 bis , d.P.R. 22/07/1998 n. 322, 122 e 123 t.u.i.r., 2697 cod. civ.), là dove la CTR ha ritenuto emendato l’errore della dichiarazione integrativa presentata dalla società contribuente , senza considerare che il principio della emendabilità della dichiarazione non può comportare che il contribuente sia anche esonerato dalla prova che, al suddetto errore , non sia corrisposto una violazione sostanziale e non v i sia danno per l'erario. 3. I primi due motivi di ricorso si esaminano congiuntamente per connessione di censure. Essi sono fondati– ed assorbenti - nei limiti di quanto di seguito esposto. 3.1. Come riportato in narrativa, la CTR ha fondato la decisione di rigetto dell’appello sualtra sentenza , n. 85/13/13 della stessa CTR, che aveva annullato analoga cartella di pagamento afferente l’annualità 2005,ritenendo che poiché «nel 2007, la società aveva compensato la perdita afferente all’anno 2005», ciò aveva « determinato a cascata anche l’iscrizione per il 2007». 3.2. Orbene, la CTR ha fondato la sua decisione invocando l'autorità della sentenza n. 85/13/13 , il che , ai sensi dell’art. 337 , secondo comma, cod. proc. civ. , ha reso “astrattamente” possibile il suoragionamento (v. Cass., Sez. U, 29/07/2021, n. 21763; Cass., Sez. U, 19/06/2012, n. 10027; nel contenzioso tributario,v . Cass., Sez. 5, 17/07/2014, n. 16329; Cass., Sez. 6-5, 05/09/2016, n. 17163; Cass., Sez. 6-5, 06/10/2017, n. 23480; Cass., Sez. 6 - 2 , 09/07/2018, n. 17936, secondo cui quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito consentenza non passata in giudicato, consente la sospensione del giudizio). 3.3. Tuttavia, in concreto, tale ragionamentoha perso di effettività in quanto la sentenza di cui si è invocata l’autorità (n. 85/13/13) è stata annullata, senza rinvio(art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. ) in quanto il giudizio non poteva essere proseguito per tardività del ricorso originario (v., nella medesima udienza, Cass., Sez. 5, ud. 23/06/2022, dep. 07/07/2022, n. 21623 ). Essendo venuto meno il presupposto logico-giuridico della decisione impugnata e, quindi, il presupposto della questione controversa , occorre rinviare alla CTR della Toscana, in diversa composizione, perché proceda ad un nuovo esame del merito per verificare quali siano i rapporti tra le due annualità in contestazione (2005 e 2007) e, dunque, per verificare l’eventuale sussistenza (o meno) di un errore di compensazione. 4. La CTR, in sede di rinvio, è tenuta a provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, c assa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana,in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso, nella camera di consiglio della QuintaSezione Civile del 23 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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