CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09642/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE di APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza impugnata del 17 marzo 2022, la Corte di appello di Campobasso, sul gravame del Pubblico Ministero, ha riformato il verdetto assolutorio pronunciato dal Tribunale di quella stessa città, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di lesioni personali in concorso, con l'aggravante delle più persone riunite e della recidiva infraquinquennale, dichiarandolo colpevole e condannandolo alla pena di giustizia e alla rifusione delle spese sostenute nei gradi di merito dalla costituita parte civile. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] il quale si affida a un unico motivo con il quale denuncia la violazione del canone dell'"al di là del ragionevole dubbio" e vizi della motivazione, lamentando che la Corte territoriale è pervenuta al ribaltamento del primo verdetto senza disporre la rinnovazione delle prove dichiarative, sulle quali ha fondato la decisione e, comunque, senza corredare la sentenza di condanna della necessaria motivazione rafforzata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.La Corte territoriale è pervenuta all'esito sfavorevole all'imputato sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso del giudizio di primo grado. Il principio di diritto a cui fare riferimento per la soluzione della questione posta dal ricorso è quello, consolidato, a tenore del quale "In caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, il giudice che reputi decisive le prove dichiarative indicate nell'impugnazione -alla stregua di puntuali ragioni in fatto ed in diritto -come meritevoli di diversa valutazione in funzione della condanna dell'imputato, è tenuto a disporne la riassunzione, in forza dei poteri officiosi riconosciutigli dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., l'esercizio dei quali prescinde da una corrispondente richiesta in tal senso avanzata dalla parte interessata, trovando fondamento nell'assoluta necessità probatoria implicita nell'impossibilità di un ribaltamento dell'esito del giudizio di primo grado se non a seguito di rinnovazione delle prove dichiarative che in quel giudizio avevano determinato, o contribuito a determinare, l'assoluzione dell'imputato" ( Sez. 1 -, n. 13725 del 07/11/2019 (dep. 2020) Rv. 278972), essendosi precisato, altresì, che la riforma, in sede di appello, di una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato, che affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, richiede la rinnovazione delle stesse pur se le parti abbiano concordemente rinunciato alla loro assunzione.( Sez. 6 n. 18530 del 13/11/2019 (dep. 2020 ) Rv. 279303).2. L'esito del presente scrutinio di legittimità è, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di merito per nuovo giudizio, nel rispetto dell'indicato principio di diritto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 05 dicemb