CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 35045/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17699/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (società estera), in personaProcuratore Generale alle liti e ad negotia [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. 00902170018, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; -intimati – avverso la sentenza n. 289/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/01/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso , sottoscritto dal Procuratore Generale e ad negotiadella società ricorrente e dal difensore; rilevatoche gli intimati non risulta no costituit i nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il 14/12