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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 00623/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]‘dou a mezzo del difensore di fiducia ha proposto ricorso avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Velletri di cui in epigrafe che ha rigettato l'istanza di restituzione in termini per l'opposizione al decreto penale di condanna del 5.10.21 con cui veniva condannato alla ammenda di 3500,00 euro senza sospensione condizionale. 2.Deduce tre motivi sintetizzabili come appresso: violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il provvedimento di rigetto redatto a mano dal Gip non è intellegibile e impedisce l'esercizio del diritto di difesa, manca pertanto della motivazione ed è inoltre contraddittorio perché contiene la menzione di certo" avv [OSCURATO:PERSONA] individuato come d.dif "che non ha mai ricevuto mandato difensivo dal ricorrente il quale inizialmente ha avuto quale difensore di ufficio, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], successivamente ha conferito mandato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha presentato istanza ai sensi dell'art. 175 cod.proc.pen. e in questa sede di legittimità ha conferito mandato fiduciario allo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

3. Il Procuratore Generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso è manifestamente infondato.

In esso, infatti, si può leggere in maniera nel complesso agevole, nonostante la scrittura a mano, che l'istanza è respinta perché, secondo il giudice, da alcuni atti si evince che l'imputato comprende la lingua italiana.

In particolare, il provvedimento fa riferimento al fatto che in data anteriore alla notifica del decreto alla notifica del decreto penale in questione, in data 18.07.2019, il ricorrente aveva ricevuto una comunicazione scritta, in italiano, dal suo datore di lavoro relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, oltre ad avere sottoscritto la nomina del difensore di fiducia e gli atti di identificazione e di elezione del domicilio nel procedimento penale da cui è scaturito il decreto penale sempre in lingua italiana.

Non risulta documentato, inoltre, che il covid patito sia riferito al periodo che aveva a disposizione per l'opposizione a decreto penale.

Quest'ultimo particolare, in realtà, è citato anche nel ricorso, a dimostrazione di come il provvedimento non fosse graficamente incomprensibile.

A parere del Collegio non sussiste nel caso concreto l'indecifrabilità grafica del provvedimento impugnato, vergato a mano, che è al massimo limitata ad alcune parole e non dà luogo a difficoltà di lettura, in ogni caso agevolmente superabile, e che quindi non si è risolta nella sostanziale mancanza della motivazione né più determina una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di una ragionata determinazione sede di impugnazione e di un'efficace difesa. ( cfr Sez.

U, n. 42363 del 28/11/2006 Ud. (dep. 28/12/2006 ) Rv. 234916 - 01; Sez. 5, n. 46124 del 26/09/2014 Ud. (dep. 07/11/2014 ) Rv. 261685 - 01).

2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]‘dou a mezzo del difensore di fiducia ha proposto ricorso avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Velletri di cui in epigrafe che ha rigettato l'istanza di restituzione in termini per l'opposizione al decreto penale di condanna del 5.10.21 con cui veniva condannato alla ammenda di 3500,00 euro senza sospensione condizionale. 2.Deduce tre motivi sintetizzabili come appresso: violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il provvedimento di rigetto redatto a mano dal Gip non è intellegibile e impedisce l'esercizio del diritto di difesa, manca pertanto della motivazione ed è inoltre contraddittorio perché contiene la menzione di certo" avv [OSCURATO:PERSONA] individuato come d.dif "che non ha mai ricevuto mandato difensivo dal ricorrente il quale inizialmente ha avuto quale difensore di ufficio, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], successivamente ha conferito mandato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha presentato istanza ai sensi dell'art. 175 cod.proc.pen. e in questa sede di legittimità ha conferito mandato fiduciario allo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Il Procuratore Generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso è manifestamente infondato. In esso, infatti, si può leggere in maniera nel complesso agevole, nonostante la scrittura a mano, che l'istanza è respinta perché, secondo il giudice, da alcuni atti si evince che l'imputato comprende la lingua italiana. In particolare, il provvedimento fa riferimento al fatto che in data anteriore alla notifica del decreto alla notifica del decreto penale in questione, in data 18.07.2019, il ricorrente aveva ricevuto una comunicazione scritta, in italiano, dal suo datore di lavoro relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, oltre ad avere sottoscritto la nomina del difensore di fiducia e gli atti di identificazione e di elezione del domicilio nel procedimento penale da cui è scaturito il decreto penale sempre in lingua italiana. Non risulta documentato, inoltre, che il covid patito sia riferito al periodo che aveva a disposizione per l'opposizione a decreto penale. Quest'ultimo particolare, in realtà, è citato anche nel ricorso, a dimostrazione di come il provvedimento non fosse graficamente incomprensibile. A parere del Collegio non sussiste nel caso concreto l'indecifrabilità grafica del provvedimento impugnato, vergato a mano, che è al massimo limitata ad alcune parole e non dà luogo a difficoltà di lettura, in ogni caso agevolmente superabile, e che quindi non si è risolta nella sostanziale mancanza della motivazione né più determina una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di una ragionata determinazione sede di impugnazione e di un'efficace difesa. ( cfr Sez. U, n. 42363 del 28/11/2006 Ud. (dep. 28/12/2006 ) Rv. 234916 - 01; Sez. 5, n. 46124 del 26/09/2014 Ud. (dep. 07/11/2014 ) Rv. 261685 - 01). 2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amme
Decreto Cassazione n. 00623/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris