CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34680/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 16798 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del Consiglio di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61P24 L772K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68C05 H501X) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65C60 F205H) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75M63 C618S) -controricorrente- nonché TURRA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61B04 F704I) -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brescia n. 717/2020, pubblicatain data 8 aprile 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta in data 9 novembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 16798/2020 –Sez. 3 – Ud. 9 /11/ 20 22 – Ordin. interlocutoria – Pagina 2 di 2 letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. considerato che non vi è agli atti prova del regolare perfezionamento della no- tificazione del ricorso all’intimato [OSCURATO:PERSONA], li- tisconsorte necessario; occorre pertanto assegnare alle parti un termine perentorio per la rinnovazione di tale notificazione; per questi motivi la Corte dispone rinnovarsi la notificazione del ricorso all’intimato [OSCURATO:PERSONA], nel termine di30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassa