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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 novembre 2023

Cassazione n. 30899/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 9886/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n.416/2023 della Corte d’Appello di Firenze del 02/03/2023; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione de l controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 3 novembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 9886/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n.416/2023 della Corte d’Appello di Firenze del 02/03/2023; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione de l controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 3 novembre 2023
Decreto Cassazione n. 30899/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris