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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 07943/2023

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17563/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. G. BELLI 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso il DECRETO della CORTE d'APPELLO di VENEZIA n. 811/2019 depositato il 20/02/2020.

Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198), formulate dal P.M. in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo ed il rigetto del secondo motivo di ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto della Corte di appello di Venezia n. 811/2019, pubblicato il 20 febbraio 2020.

L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive.

Con domanda depositata in data 27 agosto 2019 presso la Corte di appello di Venezia, la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] chiese la condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi in primo grado davanti al Tribunale di Venezia dal 24 aprile 2008 (data della costituzione in giudizio in qualità di chiamata in garanzia) al 20 ottobre 2011, davanti alla Corte d’appello di Venezia dal 1° dicembre 2012 (data della notifica dell’appello) al 29 giugno 2016, e davanti alla Corte di cassazione dal 3 novembre 2016 al 4 ottobre 2018.

Il magistrato designato presso la Corte di appello di Venezia, con decreto del 14 settembre 2019, rigettò la domanda, ritenendo insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo presupposto, in applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001.

Il collegio della Corte d’appello ha accolto l’opposizione ex art. 5 ter, legge n. 89/2001, calcolando la durata di tre anni, cinque mesi e ventisei giorni per il giudizio di primo grado (durata, quindi ragionevole, che non giustificava l’indennizzo), di tre anni, sei mesi e ventotto giorni per il giudizio di appello (dunque irragionevole per oltre un anno e sei mesi), ed infine di un anno, undici mesi e un giorno per il giudizio di legittimità (dunque eccedente per undici mesi e un giorno), ravvisando in definitiva tre anni di durata indennizzabile.

Peraltro, non avendo la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] partecipato al giudizio di cassazione, alla stessa è stata riconosciuta la somma di € 800,00, mediante applicazione del moltiplicatore annuo di € 400,00 ex art. 2 bis, comma 1, della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. n. 208 del 2015.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente fissò l'adunanza della camera di consiglio per il 6 ottobre 2021.

Con ordinanza interlocutoria del 22 novembre 2021, la Corte, ritenuto che comunque ricorresse l’ipotesi prevista dall'art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c., rimise la causa alla pubblica udienza della sezione semplice, rinviando a nuovo ruolo.

Il ricorso è stato poi deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198).

La ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo del ricorso della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2.ter, della legge n. 89 del 2001, nonché dell'art. 6, par. 1, CEDU, dell’art. 47 CDFUE, degli artt. 111 e 117 Cost. e dell’art. 6 del Trattato di Lisbona, per l’errata valutazione del processo con illegittima applicazione di un calcolo frazionato per ogni singolo grado del giudizio e l’inesatta individuazione del dies a quo (riferito all’atto di costituzione a seguito della chiamata in manleva).

1.1. Questo motivo è fondato nei sensi di seguito precisati.

La Corte d’appello ha deciso la questione di diritto non considerando l’uniforme orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, e l’art. 2-bis della l. n. 89 del 2001 dettano i criteri per determinare la durata del processo presupposto in base al principio della unitarietà dello stesso, sicché, agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, tale durata va calcolata avendo riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, e non verificando se ciascuno dei suoi singoli gradi o fasi si sia, o meno, protratto oltre il rispettivo "standard" di ragionevolezza.

Ne consegue che, qualora il processo si sia svolto in più gradi, come nel caso in esame, la durata complessiva si determina sommando il tempo effettivo trascorso per la sua definizione, senza alcun arrotondamento per i singoli gradi e con esclusione dei periodi di sospensione e di quelli compresi tra il "dies a quo" per proporre le impugnazioni ed il momento in cui l'impugnazione è effettivamente proposta, con arrotondamento ad un anno della frazione superiore a sei mesi operato solo una volta sulla durata complessiva così determinata (Cass. Sez. 2, 05/07/2022, n. 21194; Cass. Sez. 2, 30/10/2019, n. 27782 ; Cass. Sez. 6 - 2, 21/01/2019, n. 1520; Cass. Sez. 1, 13/04/2006, n. 8717).

La stessa giurisprudenza consolidata della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in ordine all’art. 6, § 1, della Convenzione, dalla quale non è permesso di discostarsi nell’esercizio del potere interpretativo garantito al giudice nazionale, afferma che, per individuare il termine ragionevole, benché diversi ritardi non possano dare di per sé luogo ad alcuna questione, essi, se considerati insieme e cumulativamente, possono comportare il superamento del termine ragionevole, e perciò si deve tenere conto dell’intero procedimento (König c.

Germania, 1978, § 98; Pretto e altri c.

Italia, 1983, § 37; Deumeland c.

Germania, 1986, § 90; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c.

Finlandia [GC], 2017, §§ 210-11).

Peraltro, ai fini del computo della durata con riferimento all’intervento di terzi, ove lo stesso sia avvenuto, come nella specie, su istanza di parte, il processo deve considerarsi iniziato con la notificazione della citazione a comparire (arg. da Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Scordino c.

Italia, [GC], 2006, n. 36813/97, § 220).

Ha dunque errato la Corte d’appello di Venezia a verificare il rispetto del termine ragionevole computando distintamente il numero degli anni e delle frazioni di anno superiori a sei mesi per ciascuno dei tre gradi del giudizio, così come a calcolare la durata dalla data della costituzione nel giudizio di primogrado della terza chiamata in causa s.n.c. [OSCURATO:PERSONA]. 2.Il secondo motivo del ricorso della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2- bis della legge n. 89 del 2001, come novellato dall’art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché la violazione del principio di irretroattività ex art. 11 preleggi.

2.1. Questo motivo, con riguardo all’applicabilità dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, non può dirsi interamente assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo, in quanto pone una questione che non diviene per ciò solo incondizionatamente irrilevante al fine della decisione della controversia, e che neppure può divenire rilevante soltanto in relazione ad uno dei prevedibili esiti del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per il motivo accolto (si veda Cass. Sez. 3, 06/06/2006, n. 13259 ), attesi i limiti del disposto rinvio prosecutorio.

In questi termini, il secondo motivo di ricorso non è fondato alla stregua del costante orientamento di questa Corte.

Il comma 1 dell’art. 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, come risultante dalle sostituzioni operate dall’art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede: “[i]l giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.

La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e finoal 40 per cento per gli anni successivi al settimo”.

Va osservato come l’art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non contemplava alcun regime transitorio per il sostituitoart. 2-bis, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Tali disposizioni trovano, pertanto, applicazione in relazione alle domande di equa riparazione proposte dopo il 1 ° gennaio 2016 (Cass. Sez. 2 , 14/10/2019, n. 25837).

Trattandosi di nuova disciplina di diritto sostanziale, che conforma il potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa ai sensi dell'art. 2056 c.c., in forma di ius superveniens costituente parametro normativo dei valori di aestimatio dell'indennizzo, e non avendo la legge n. 208/2015 dettato al riguardo un regime transitorio derogante alla regola generale dell'irretroattività della legge, posta dall'art. 11, comma 1, preleggi, legittimamente la Corte d'appello di Venezia ha applicato l'art. 2-bis, comma 1 (indennizzo minimo annuo di € 400,00), come introdotto dall'art. 1, comma 777, lettera e), della legge n. 208 del 2015, nella liquidazione dell'indennizzo già riconosciuto spettante alla s.n.c. [OSCURATO:PERSONA].

La norma in esame è infatti entrata in vigore il 1° gennaio 2016 (art. 1, comma 999, legge 28 dicembre 2015, n. 208) e ben può essere applicata a domanda di equa riparazione (quale quella in esame) proposta dopo tale data, ancorché relativa ad indennizzo di irragionevole durata preesistente, atteso che, ai fini della disciplina sulla misura dell'indennizzo disposta dalla nuova legge, tale norma deve essere presa in considerazione in se stessa, restando escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridicadel fatto generatore del danno.

Restano invece assorbiti dall’accoglimento della prima censura i profili attinenti alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo a titolo di equa riparazione , ai fini della scelta del moltiplicatore annuo compreso tra il minimo ed il massimo indicati ex art. 2 bis della l. n. 89 del 2001.

3. Non può procedersi alla decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., come auspica la ricorrente, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto derivanti dall’applicazione dei principi enunciati e che non emergono dal provvedimento impugnato.

Conseguono l’accoglimento del primo motivo del ricorso della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA], il rigetto del secondo motivo, nei sensi di cui in motivazione, e la cassazione del decreto impugnato in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, la quale riesaminerà la causa tenendo conto dei rilievi svolti ed uniformandosi ai richiamati principi, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17563/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. G. BELLI 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso il DECRETO della CORTE d'APPELLO di VENEZIA n. 811/2019 depositato il 20/02/2020. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198), formulate dal P.M. in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo ed il rigetto del secondo motivo di ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto della Corte di appello di Venezia n. 811/2019, pubblicato il 20 febbraio 2020. L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive. Con domanda depositata in data 27 agosto 2019 presso la Corte di appello di Venezia, la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] chiese la condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi in primo grado davanti al Tribunale di Venezia dal 24 aprile 2008 (data della costituzione in giudizio in qualità di chiamata in garanzia) al 20 ottobre 2011, davanti alla Corte d’appello di Venezia dal 1° dicembre 2012 (data della notifica dell’appello) al 29 giugno 2016, e davanti alla Corte di cassazione dal 3 novembre 2016 al 4 ottobre 2018. Il magistrato designato presso la Corte di appello di Venezia, con decreto del 14 settembre 2019, rigettò la domanda, ritenendo insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo presupposto, in applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001. Il collegio della Corte d’appello ha accolto l’opposizione ex art. 5 ter, legge n. 89/2001, calcolando la durata di tre anni, cinque mesi e ventisei giorni per il giudizio di primo grado (durata, quindi ragionevole, che non giustificava l’indennizzo), di tre anni, sei mesi e ventotto giorni per il giudizio di appello (dunque irragionevole per oltre un anno e sei mesi), ed infine di un anno, undici mesi e un giorno per il giudizio di legittimità (dunque eccedente per undici mesi e un giorno), ravvisando in definitiva tre anni di durata indennizzabile. Peraltro, non avendo la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] partecipato al giudizio di cassazione, alla stessa è stata riconosciuta la somma di € 800,00, mediante applicazione del moltiplicatore annuo di € 400,00 ex art. 2 bis, comma 1, della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. n. 208 del 2015. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente fissò l'adunanza della camera di consiglio per il 6 ottobre 2021. Con ordinanza interlocutoria del 22 novembre 2021, la Corte, ritenuto che comunque ricorresse l’ipotesi prevista dall'art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c., rimise la causa alla pubblica udienza della sezione semplice, rinviando a nuovo ruolo. Il ricorso è stato poi deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198). La ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo del ricorso della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2.ter, della legge n. 89 del 2001, nonché dell'art. 6, par. 1, CEDU, dell’art. 47 CDFUE, degli artt. 111 e 117 Cost. e dell’art. 6 del Trattato di Lisbona, per l’errata valutazione del processo con illegittima applicazione di un calcolo frazionato per ogni singolo grado del giudizio e l’inesatta individuazione del dies a quo (riferito all’atto di costituzione a seguito della chiamata in manleva). 1.1. Questo motivo è fondato nei sensi di seguito precisati. La Corte d’appello ha deciso la questione di diritto non considerando l’uniforme orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, e l’art. 2-bis della l. n. 89 del 2001 dettano i criteri per determinare la durata del processo presupposto in base al principio della unitarietà dello stesso, sicché, agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, tale durata va calcolata avendo riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, e non verificando se ciascuno dei suoi singoli gradi o fasi si sia, o meno, protratto oltre il rispettivo "standard" di ragionevolezza. Ne consegue che, qualora il processo si sia svolto in più gradi, come nel caso in esame, la durata complessiva si determina sommando il tempo effettivo trascorso per la sua definizione, senza alcun arrotondamento per i singoli gradi e con esclusione dei periodi di sospensione e di quelli compresi tra il "dies a quo" per proporre le impugnazioni ed il momento in cui l'impugnazione è effettivamente proposta, con arrotondamento ad un anno della frazione superiore a sei mesi operato solo una volta sulla durata complessiva così determinata (Cass. Sez. 2, 05/07/2022, n. 21194; Cass. Sez. 2, 30/10/2019, n. 27782 ; Cass. Sez. 6 - 2, 21/01/2019, n. 1520; Cass. Sez. 1, 13/04/2006, n. 8717). La stessa giurisprudenza consolidata della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in ordine all’art. 6, § 1, della Convenzione, dalla quale non è permesso di discostarsi nell’esercizio del potere interpretativo garantito al giudice nazionale, afferma che, per individuare il termine ragionevole, benché diversi ritardi non possano dare di per sé luogo ad alcuna questione, essi, se considerati insieme e cumulativamente, possono comportare il superamento del termine ragionevole, e perciò si deve tenere conto dell’intero procedimento (König c. Germania, 1978, § 98; Pretto e altri c. Italia, 1983, § 37; Deumeland c. Germania, 1986, § 90; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Finlandia [GC], 2017, §§ 210-11). Peraltro, ai fini del computo della durata con riferimento all’intervento di terzi, ove lo stesso sia avvenuto, come nella specie, su istanza di parte, il processo deve considerarsi iniziato con la notificazione della citazione a comparire (arg. da Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Scordino c. Italia, [GC], 2006, n. 36813/97, § 220). Ha dunque errato la Corte d’appello di Venezia a verificare il rispetto del termine ragionevole computando distintamente il numero degli anni e delle frazioni di anno superiori a sei mesi per ciascuno dei tre gradi del giudizio, così come a calcolare la durata dalla data della costituzione nel giudizio di primogrado della terza chiamata in causa s.n.c. [OSCURATO:PERSONA]. 2.Il secondo motivo del ricorso della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2- bis della legge n. 89 del 2001, come novellato dall’art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché la violazione del principio di irretroattività ex art. 11 preleggi. 2.1. Questo motivo, con riguardo all’applicabilità dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, non può dirsi interamente assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo, in quanto pone una questione che non diviene per ciò solo incondizionatamente irrilevante al fine della decisione della controversia, e che neppure può divenire rilevante soltanto in relazione ad uno dei prevedibili esiti del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per il motivo accolto (si veda Cass. Sez. 3, 06/06/2006, n. 13259 ), attesi i limiti del disposto rinvio prosecutorio. In questi termini, il secondo motivo di ricorso non è fondato alla stregua del costante orientamento di questa Corte. Il comma 1 dell’art. 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, come risultante dalle sostituzioni operate dall’art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede: “[i]l giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e finoal 40 per cento per gli anni successivi al settimo”. Va osservato come l’art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non contemplava alcun regime transitorio per il sostituitoart. 2-bis, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89. Tali disposizioni trovano, pertanto, applicazione in relazione alle domande di equa riparazione proposte dopo il 1 ° gennaio 2016 (Cass. Sez. 2 , 14/10/2019, n. 25837). Trattandosi di nuova disciplina di diritto sostanziale, che conforma il potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa ai sensi dell'art. 2056 c.c., in forma di ius superveniens costituente parametro normativo dei valori di aestimatio dell'indennizzo, e non avendo la legge n. 208/2015 dettato al riguardo un regime transitorio derogante alla regola generale dell'irretroattività della legge, posta dall'art. 11, comma 1, preleggi, legittimamente la Corte d'appello di Venezia ha applicato l'art. 2-bis, comma 1 (indennizzo minimo annuo di € 400,00), come introdotto dall'art. 1, comma 777, lettera e), della legge n. 208 del 2015, nella liquidazione dell'indennizzo già riconosciuto spettante alla s.n.c. [OSCURATO:PERSONA]. La norma in esame è infatti entrata in vigore il 1° gennaio 2016 (art. 1, comma 999, legge 28 dicembre 2015, n. 208) e ben può essere applicata a domanda di equa riparazione (quale quella in esame) proposta dopo tale data, ancorché relativa ad indennizzo di irragionevole durata preesistente, atteso che, ai fini della disciplina sulla misura dell'indennizzo disposta dalla nuova legge, tale norma deve essere presa in considerazione in se stessa, restando escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridicadel fatto generatore del danno. Restano invece assorbiti dall’accoglimento della prima censura i profili attinenti alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo a titolo di equa riparazione , ai fini della scelta del moltiplicatore annuo compreso tra il minimo ed il massimo indicati ex art. 2 bis della l. n. 89 del 2001. 3. Non può procedersi alla decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., come auspica la ricorrente, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto derivanti dall’applicazione dei principi enunciati e che non emergono dal provvedimento impugnato. Conseguono l’accoglimento del primo motivo del ricorso della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA], il rigetto del secondo motivo, nei sensi di cui in motivazione, e la cassazione del decreto impugnato in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, la quale riesaminerà la causa tenendo conto dei rilievi svolti ed uniformandosi ai richiamati principi, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’ap
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