CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 22438/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 10653-2016proposto da: MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA]’ E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] n. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la sentenza n. 136/2016della CORTE D'APPELLO di FIRENZE , depositata il 16/02/2016R.G.N. 483/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. RITA SANLORENZOvisto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. [OSCURATO:PERSONA] di religione assunti a tempo indeterminato Assegnazione provvisoria di sede Successivo rientro nella sede assegnata al momento dell’immissione in ruolo R.G.N.10653/2016 Cron. Rep. Ud.11/05/2022 PU 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Firenze ha respinto l’appello del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, disapplicato il provvedimento di assegnazione per l’anno scolastico 2013/2014 all’Istituto comprensivo 1 di [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato il diritto dell’originaria ricorrente ad essere impiegata come docente di religione presso l’[OSCURATO:PERSONA]–Baracca di Firenze. 2. La Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che la Becocci, sulla base dell’intesa fra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], al momento dell’immissione in ruolo era stata assegnata al predetto [OSCURATO:PERSONA]–Baracca e solo per l’anno scolastico 2012/2013 aveva ottenuto, a domanda, l’assegnazione provvisoria presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Prato. 3. Il giudice d’appello, condividendo l’iterargomentativo della sentenza di primo grado, ha escluso che la disciplina legale e contrattuale del rapporto di impiego degli insegnanti di religione attribuisca all’[OSCURATO:PERSONA] il potere di disporre ogni anno trasferimenti d’ufficio dei docenti all’interno della Diocesi di appartenenza ed ha evidenziato che, al contrario, l’iniziale assegnazione della sede continua a produrre effetti negli anni successivi sino a quando permangono i requisiti previsti allo scopo, ossia l’idoneità diocesana dell’insegnante e la disponibilità oraria presso la sede assegnata. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il M.I.U.R. sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per l’infondatezza del ricorso. 6. La controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, della legge 18.7.2003 n. 186; della legge 25.3.1985 n. 121, in relazione al punto 52 del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; dell’art. 8 O.M. n. 199 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]». Il Ministero ricorrente richiama giurisprudenza di questa Corte e sostiene, in sintesi, che, in linea con il criterio generale dettato per gli accordi dello Stato con la [OSCURATO:PERSONA], il conferimento dell’incarico al singolo docente è sempre subordinato all’intesa con l’[OSCURATO:PERSONA], sia che si tratti di rapporti a tempo determinato sia che vengano in rilievo spostamenti territoriali degli insegnanti di religione stabilmente immessi in ruolo. Censura l’interpretazione data dai giudici del merito all’art. 8, comma 2, dell’O.M. n. 199 del 2013 e sostiene che la disposizione, nella parte in cui prevede che le sedi assegnate agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno, qualora permangono le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, va interpretata tenendo conto della necessità dell’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA], quindi, della previa intesa, che può essere modificata, così come espressamente previsto dalle [OSCURATO:PERSONA] successive. 2. Il ricorso è inammissibile nella parte in cui denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 199 del 21 marzo 2013 concernente la «mobilità del personale docente di religione cattolica anno scolastico 2013/2014». L’ordinanza in parola, adottata ai sensi dell’art. 462 del d.lgs. n. 297/1994 che disciplina i trasferimenti del personale docente (al comma 6 la disposizione stabilisce che: « Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi.») non ha natura regolamentare, sia perché non è stata approvat a nel rispet to della procedura prevista dall’art. 17, comma 4, della legge n. 400/1988, sia in quanto è priva dei necessari caratteri dell’astrattezza, della generalità e dell’innovatività. La stessa, infatti, si rivolge a soggetti determinati o facilmente determinabili (i docenti in servizio interessati alle procedure di mobilità) ed è destinata ad esaurire i suoi effetti una volta concluse le procedure disciplinate dall’atto. Si tratta, quindi, di un atto di macro organizzazione, del quale nel giudizio di cassazione può essere denunciata, quanto all’interpretazione, solo la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, applicabili anche agli atti unilaterali del datore di lavoro pubblico. 3. Per il resto il ricorso è infondato, giacché non si ravvisa la denunciata violazione della legge n. 121/1985 e dell’art. 4 della legge n. 186/2003. Occorre prendere le mosse dall’esame della normativa che, nel tempo, ha disciplinato il rapporto che si instaura nella scuola statale con i docenti di religione cattolica, attesoche è alla luce dell’evoluzione della disciplina che vanno individuati i poteri dell’[OSCURATO:PERSONA] e, correlativamente, verificata l’applicabilità, nel sistema attuale, del principio di diritto enunciato da Cass. n. 2243/2005, invocato dal Ministero ricorrente. 3.1. La legge n. 824 del 1930, abrogata dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, disciplinava l’insegnamento religioso degli istituti statali e prevedeva, all’art. 5, incarichiannuali da conferire, all’inizio dell’anno scolastico per non più di 18 ore settimanali a persone scelte dal capo dell’istituto, previa intesa con l’[OSCURATO:PERSONA]. La norma aggiungeva che preferibilmente l’incarico doveva essere affidato a sacerdotie religiosi, approvati dall’autorità ecclesiastica, e solo in via sussidiaria a laici ritenuti idonei dall’[OSCURATO:PERSONA]. La stessa legge dettava, poi, disposizioni in merito al trattamento retributivo dovuto agli incaricati ( art. 8) e stabiliva che a questi ultimi dovevano essere riconosciuti gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, in quanto appartenenti al corpo insegnante. 3.2. Con la legge 25 marzo 1985 n. 121, di ratifica ed esecuzione dell’accordo del 18 febbraio 1984 di modifica del [OSCURATO:PERSONA] dell’11 febbraio 1929, la Repubblica Italiana ha assunto l’obbligo di assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado ( art. 9, comma 2, dell’accordo con la [OSCURATO:PERSONA]) ed al punto 5 del protocollo addizionale si è impegnata ad affidare l’insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d’intesa con quest’ultima, ed a determinare tutte le modalità di organizzazione dell’insegnamento, previa intesa con la [OSCURATO:PERSONA]. Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il d.p.r. 16.12.1985 n. 751, con il d.p.r. 23.6.1990 n. 202 ed infine con il d.p.r. 20.8.2012 n. 175, che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la [OSCURATO:PERSONA] il 14 dicembre 1985, il 13 giugno 1990 ed il 28 giugno 2012. Dette intese prevedono tutte, per quel che qui rileva, che : a) nelle scuole materne l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato dall’autorità scolastica agli insegnanti di classe riconosciuti idonei dall’[OSCURATO:PERSONA], i quali possono revocare la loro disponibilità prima dell’inizio dell’anno scolastico; b) il riconoscimento di idoneità all’insegnamentodella religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]; c) gli insegnanti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. Sono altresì indicati i titoli necessari per l’insegnamento, ma non le modalità del reclutamento che restano, quindi, disciplinate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo. 3.3. Degli obblighi assunti con le richiamate intese il legislatore ha tenuto conto in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con il d.lgs 16.4.1994 n. 297, che all’art. 309, applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, oltre a ribadire che l’insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2 precisa che detto insegnamento è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l’[OSCURATO:PERSONA], ed al comma 3 ribadisce l’appartenenza degli insegnanti al corpo docente con parità di diritti e di doveri. 3.4. Anche le parti collettive hanno considerato la specialità della disciplina dell’insegnamento della religione e, a partire dal CCNL per il quadriennio normativo 1994/1997, hanno previsto, all’art. 47, commi 6 e 7, che Gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. 7. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma viene costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3., 2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751, possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 3.5. In questo contesto, che prevedeva incarichi necessariamente annuali e non poneva limiti alla reiterazione (non consentita solo nel caso di perdita dell’idoneità all’insegnamento religioso), si è inserita la legge n. 186/2003 che ha introdottola distinzione fra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminatoe docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato( artt. 1 e 3). I ruoli sono regionali ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi e l’art. 2 stabilisce che la quota da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato deve essere pari rispettivamente al 70% ed al 30% della dotazione organica. Precisa il comma 2 che dette percentuali devono essere rispettate per ciascuna diocesi. L’art. 3 dispone che l’accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa. Si tratta di procedura concorsuale non pienamente assimilabile a quella «ordinaria» perché sempre l’art. 3 stabilisce che le prove sono finalizzate ad accertare la preparazione culturale generale e didattica ma non i contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica. I commi 7 e 8 stabiliscono le modalità di utilizzazione delle graduatorie e prevedono che le assunzioni debbano avvenire di intesa con l’[OSCURATO:PERSONA] per territorio. Il comma 10 precisa che «per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d’intesa con l’[OSCURATO:PERSONA] competente per territorio». L’art. 1, comma 2, prevede che «agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, di seguito denominato “testo unico” e dalla contrattazione collettiva». Fra le disposizioni speciali si inserisce l’art. 4 della stessa legge n. 186/2003 che, sia per i passaggi da un ciclo all’altro della scuola, sia per la mobilità territoriale degli insegnanti di religione inseriti nei ruoli regionali, prevede l’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA], finalizzato, evidentemente, a verificare l’idoneità all’insegnamento dellareligione cattolica nell’ordine di scuola e nella sede richiesti. 3.6. Con le richiamate disposizioni, quindi, il legislatore ha inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, sicché, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, è alla disciplina generale che occorre fare riferimento, sia per stabilire i limiti dell’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA], sia perindividuare le disposizioni che regolano le modalità di svolgimento del rapporto. In relazioneal primo aspetto va detto che, come già rilevato da questa Corte sia pure ad altri fini, «l'indicazione dell'ordinario diocesano è determinante per quanto concerne la valutazione dell'idoneità, del docente indicato dal dirigente scolastico regionale, all'insegnamento della religione cattolica» ( Cass. n. 343/2018), ma la stessa non può interferire con i poteri organizzativi riservati alle autorità scolastiche né può condizionare diritti che al docente siano assicurati dalT.U. e dalla contrattazione collettiva. L’[OSCURATO:PERSONA] può legittimamente revocare il riconoscimento di idoneità che condiziona la valida instaurazione del rapporto ed anche il trasferimento in altra sede, ma, ove ciò non si verifichi,non può discrezionalmente assegnare ad altra cattedra disponibile i docenti immessi in ruolo e titolari di una sede di servizio, perché ciò equivarrebbe ad attribuire all’autorità ecclesiastica un potere che, oltre ad essere di diretta gestione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finirebbe per eccedere quello che l’amministrazione scolastica ha nei confronti degli insegnanti di ruolo delle materie curriculari, per i quali l’assegnazione delle cattedre e delle sedi di servizio avviene nel rispetto di regole predeterminate, fissate dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 3.7. Le assegnazioni provvisorie (o trasferimenti annuali ex art. 466 T.U.) hanno effetto limitatamente all’anno scolastico in relazione al quale sono disposte e non incidono sulla titolarità della sede, che resta quella di provenienza, sicché il docente, scaduto il termine di assegnazione,è restituito a quest’ultima che, nel periodo di utilizzazione provvisoria del suo titolare, non è vacante ma solo disponibile e va coperta con incarichi di carattere temporaneo. Detta regola, non derogata dalla legge n. 186/2003, si estende, ex art. 1, comma 2, della legge n. 186/2003, anche ai docenti di religione, sicché si deve escludere che nella fattispecie l’[OSCURATO:PERSONA] potesse, d’ufficio, assegnare alla Becocci una sede non richiesta, diversa da quella della quale la stessa era titolare. 3.8. Non è pertinente il richiamo al principio di diritto affermato da Cass.n. 2243/2005 perché in quel caso si discuteva degli incarichiannuali conferiti a docenti a tempo determinato, che, in quanto tali, non potevano essere titolari di una sede di assegnazione. 4. Dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale,sicché il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che nella memoria ex art. 372 cod. proc. civ. hanno reso la prescritta dichiarazione. 5. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo ( Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass.n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli acc