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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17344/2026

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as, rappresentatae difesa, in forza di procura a rogito Notaio E. [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], legalizzata mediante Apostille ai sensi della Convezione dell’Aiadel 5 ottobre 1961, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eClaudia Scapicchio, con cui elettivamente domicilia presso lo studio diquest’ultima in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] 54.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], con sede in Conversano (BA), alla via Dell’Ulivo n. 5, in personadel legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustaprocura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio diquest’ultimo in Roma, alla via Emilio de’ Cavalieri n. 7.- controricorrente-Numero registro generale 19975/2024Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 17344/2026Data pubblicazione 01/06/2026controCORONA S.R.L., con sede in Trieste, alla via Coroneo n. 31/1, in persona dellegale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa,giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Giacopuzzi ed [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studiodi quest’ultimo in Roma, alla via Alberico II n. 33.- controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] (TV), alla viaAltinia n. 1/A, in persona dell’amministratore delegato e legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e MaurizioPertile, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via G. Ferrari n. 15,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].- controricorrente -avverso la SENTENZA, n. 426/2024, emessa dalla CORTE D'APPELLO diVENEZIA il giorno 01/03/2024.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno29/05/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

È impugnata per cassazione la sentenza dell’1 marzo 2024, n. 426, concui la Corte di appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] LCC avverso la pronuncia del tribunale lagunare n.1063/2022, che, come si legge nella sentenza suddetta, aveva a sua voltadisatteso alcune domande – vertenti sulla contraffazione di un brevetto e diun marchio d’impresa, oltre che sull’attività di concorrenza sleale – che eranostate proposte dalla società sopra indicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FruttaOrganizzazione di Produttori - [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti,breviter, [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:SOCIETA]., con quest’ultima che aveva chiamato incausa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19975/2024Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 17344/2026Data pubblicazione 01/06/2026Il ricorso per cassazione consta di tre motivi ed è resistito, con distinticontroricorsi, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].

Tuttele parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, va respinta la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] InternationalLCC di sospensione del presente giudizio in attesa del passaggio in giudicatodella sentenza del Tribunale di Bari n. 3582/2024, oggetto del procedimentodi appello r.g. n. 1111/2024 (cfr. conclusioni del ricorso), nonravvisandosene, in concreto, i presupposti di cui all’art. 295 cod. proc. civ.2.

I primi due motivi di ricorso recano entrambi la seguente intitolazione:«Falsa ed erronea interpretazione di fatti di causa determinanti per ladecisione – Falsa ed erronea applicazione di norma di diritto».

Con essi,«l’esponente intende richiamare l’attenzione di codesta Corte Ecc.masull’errore in cui è incorsa la Corte di Appello nella definizione di un fatto –determinante ai fini del decidere – che porta seco un errore di diritto,consistente nell’erronea interpretazione degli artt. 2697 cc e 121 e segg.c.p.i.».2.1.

Il terzo motivo, invece, denuncia la «Erronea e falsa applicazione dinorma di legge in materia di soccombenza e liquidazione delle spese».

Siassume che, nella specie, si è «di fronte ad una soccombenza parziale ereciproca che, di per sé, non giustifica la totale allocazione delle spese di litein capo alla sola attrice».3.

L’odierno si rivela inammissibile nel suo complesso, perché redatto inevidente violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonassolvendo, in modo idoneo, al raggiungimento dello scopo che dettorequisito di contenuto-forma deve soddisfare.Invero, l’articolazione dei motivi di censura è preceduta unicamente dalletrascrizioni dei dispositivi delle sentenze del Tribunale di Venezia n.1063/2022 e della corte di appello della medesima città n. 426/2024, nonchéda una tabella riferita ai «capi della sentenza impugnata e dei relativi motividi impugnazione» in cui sembra essere stato riassunto il contenuto dellecensure proposte avverso la decisione di primo grado.Numero registro generale 19975/2024Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 17344/2026Data pubblicazione 01/06/2026Il ricorso, dunque, è privo di un’adeguata (ove pure sintetica) descrizioneriguardante la concreta vicenda processuale, i fatti giuridici costitutivi delladomanda proposta innanzi al giudice di prime cure ed il contenuto delladecisione adottata dal tribunale, prima, e dalla corte di appello, poi, nullaspiegando, anche solo sommariamente, quanto alle ragioni di quest’ultimastatuizione (certo non bastando le generiche argomentazioni riportate qualicontenuto delle prospettate doglianze).Esso, in altri termini, manca della «chiara esposizione dei fatti della causaessenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso» prevista dall’art. 366, comma1, n. 3, cod. proc. civ., –novellato dall'art. 3, comma 27, lett. d), n. 1), deld.lgs. n. 149/2022, qui applicabile ratione temporis (posto che detto ricorsorisulta essere stato notificato il 25 settembre 2024) – il quale, come chiaritoda Cass. n. 271 del 2025 (cfr. in motivazione), nello stabilire un raccordofunzionale tra esposizione dei fatti ed illustrazione dei motivi, ha positivizzatoun principio che si era formato e consolidato sotto il vigore della precedenteversione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (quella per cui il ricorsoper cassazione doveva contenere «l'esposizione sommaria dei fatti dellacausa»).Invero, anche prima della descritta modifica legislativa, si era ritenutoche l’esposizione sommaria dei fatti prescritta, a pena di inammissibilità delricorso per cassazione, dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., essendoconsiderata dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma delricorso stesso, dovesse consistere in una esposizione che garantisse allaSuprema Corte di avere una chiara e completa cognizione del fattosostanziale che aveva originato la controversia e del fatto processuale, senzadover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessadecisione impugnata (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n.11653 del 2006; Cass., SU, n. 11308 del 2014; Cass. n. 5640 del 2018; Cass.n. 23015 del 2019; Cass. n. 24432 del 2020; Cass. nn. 3172 e 7743 del2021; Cass. n. 6611 del 2022; Cass. n. 22080 del 2023; Cass. n. 29806 del2025).

La prescrizione del requisito rispondeva, – e risponde anche oggi –non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire unaNumero registro generale 19975/2024Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 17344/2026Data pubblicazione 01/06/2026conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali,che permettesse di bene intendere il significato e la portata delle censurerivolte al provvedimento impugnato (cfr. Cass., SU., n. 2602 del 2003).Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario,tuttora, che il ricorso per cassazione contenga, sebbene in modo non analiticoo particolareggiato, l'indicazione sommaria delle pretese delle parti, con ipresupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delleeccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione allaposizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle suearticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto,su cui si è fondata la decisione impugnata (cfr. anche nelle rispettivemotivazioni, Cass. n. 7743 del 2021; Cass. n. 22080 del 2023; Cass. n. 29806del 2025).La sopra ricordata struttura del ricorso non rispetta tali necessaricontenuti, perché non indica i fatti storici che hanno occasionato lacontroversia, né individua le ragioni giuridiche sulla base delle quali ladomanda dell’odierno ricorrente era stata introdotta in primo grado, néespone, pur sinteticamente, le argomentazioni giustificative della sentenza diprimo grado, né, soprattutto, di quella impugnata.

L'esposizione del fatto è,pertanto, del tutto carente (e, come tale, evidentemente inidonea alraggiungimento dello scopo suo proprio), donde la inammissibilità del ricorso,ricordandosi, peraltro, che, secondo la Corte EDU, il diritto di accedere algiudice di ultima istanza non è assoluto e, sulle condizioni di ricevibilità deiricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendoprevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionalie dell'insieme delle regole che governano il processo (cfr.

Corte EDU,15/09/2016, Trevisanato c.

Italia; Cass., SU. n. 30996 del 2017, § 2.3).4.

Il ricorso è inammissibile anche perché, indipendentemente da quantofin qui si è detto, sono manifestamente inammissibili tutti i motivi di cui essosi compone.I primi due, invero, denunciano un vizio – «la falsa ed erroneainterpretazione di fatti di causa determinanti per la decisione» – nonNumero registro generale 19975/2024Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 17344/2026Data pubblicazione 01/06/2026rientrante tra quelli di cui all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. e prospettanoun error iuris ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. («Falsa ed erroneaapplicazione di norme di diritto») che non è esplicato.È sufficiente rimarcare, allora, che: i) come ancora ricordato dalla giàcitata Cass. n. 271 del 2025, quello di cassazione «è un giudizio a criticavincolata, delimitato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, assumeuna funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica conriferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitataelasticità dal legislatore: la tassatività e la specificità del motivo di censuraesigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciatorientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. 3luglio 2008, n. 18202; in senso sostanzialmente conforme: Cass. 14 maggio2018, n. 11603; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 29 maggio 2012,n. 8585)»; ii) il vizio di violazione di legge (sostanzialmente invocato nellarubrica delle censure in esame) deve essere dedotto, a pena diinammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc.civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, maanche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili edesaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinateaffermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi incontrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o conl'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità,diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suoistituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione(cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 34216 e20895 del 2025; Cass. nn. 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del2021; Cass. n. 16700 del 2020.

Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020,a tenore della quale, “in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificitàdei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrenteche denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a penad'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intendeNumero registro generale 19975/2024Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 17344/2026Data pubblicazione 01/06/2026lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlocon le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che ètenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte ilcompito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascendele sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa”).4.1.

Circa il terzo motivo, invece, per giustificarne l’inammissibilità bastaevidenziare che lo stesso, da un lato, si fonda su di un dato – l’asseritasoccombenza parziale e reciproca delle parti, tale da giustificare, secondo lasocietà istante, la compensazione, almeno in parte, delle spese di lite – noncomprensibile per la mancata esposizione dei fatti di causa; dall’altro, mostradi non tenere in alcun conto che la denuncia di violazione della norma di cuiall'art. 91, comma 1, cod. proc. civ. trova ingresso, in questa sede dilegittimità, solo quando le spese siano poste a carico della parteintegralmente vittoriosa (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni,Cass. n. 26871 del 2024; Cass. n. 15697 del 2023; Cass. n. 2984 del 2022;Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 18128 del 2020), e tanto non è datocogliere dal motivo all'esame.Esso, inoltre, omette di considerare che è la statuizione di compensazionedelle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, nonla decisione del giudice di non procedere a compensazione, totale o anchesoltanto parziale (cfr., ex multis, Cass. n. 2984 del 2022; Cass. n. 26912 del2020; Cass. n. 11744 del 2004; Cass. n. 6756 del 2004; Cass. n. 10009 del2003).

In altri termini, la facoltà di disporre la compensazione tra le partidelle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito,il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione delmancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia dicondanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualitàdi una compensazione, non può essere censurata in Cassazione, neppuresotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass. n. 11329 del 2019).Numero registro generale 19975/2024Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 17344/2026Data pubblicazione 01/06/20265.

Le spese di questo giudizio di legittimità sostenute da ciascuna dellecostituitesi controricorrenti restano a carico della [OSCURATO:PERSONA] LLCe si liquidano come in dispositivo.5.1.

Trattandosi di giudizio instaurato, in primo grado, il 7 dicembre 2018(come si legge alla pagina 8 della sentenza impugnata), ritiene il Collegio chesussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, comma 3, cod. proc.civ. (introdotto dalla legge n. 69 del 2009).La Corte costituzionale ha sottolineato – sia pure in altro contesto, macon affermazione di principio di natura generale – come il legislatore abbiaavvertito che «[…] la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misuredi contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera» (cfr.Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77), avendo, peraltro, già precisato, conriferimento alla disposizione in esame, che la condanna di cui all’art. 96,comma 3, cod. proc. civ. ha natura sanzionatoria dell'abuso del processo,commesso dalla parte soccombente, non disgiunta da una funzioneindennitaria a favore della parte vittoriosa (cfr.

Corte cost. 6 giugno 2019, n.139, che richiama Corte cost. 23 giugno 2016, n. 152).Non vi è dubbio, poi, sulla sussistenza dei presupposti della condanna aisensi della norma in esame.

Questa, infatti, a differenza di quella comminabileai sensi dell'art. 96, comma 1, cod. proc. civ., non richiede la domanda diparte né la prova del danno, ma esige, tuttavia, pur sempre, sul pianosoggettivo, quanto meno la colpa grave della parte soccombente, la qualesussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consentedi avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propriadomanda.Ebbene, il grado minimo di diligenza deve ritenersi senz'altro violatonell’odierna vicenda, attesa la condotta processuale della ricorrente che haproposto il proprio ricorso senza rispettare minimamente le prescrizioni di cuiall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., altresì formulando motivi tuttimanifestamente inammissibili, così determinando un ingiustificatoaggravamento del sistema giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori edestinato, così, ad aumentare il volume del contenzioso e,Numero registro generale 19975/2024Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 17344/2026Data pubblicazione 01/06/2026conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processipendenti, donde la necessità, anche alla luce della giurisprudenza della CorteCostituzionale (cfr.

Corte Cost. n. 152 del 2006), di sanzionare tale contegno.In applicazione dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., dunque, Sun WorldInternational LLC va condannata al pagamento, in favore di ciascuna dellecostituitesi controricorrenti, di una somma che può essere equitativamentedeterminata in € 6.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazionedella presente ordinanza fino al saldo.5.2.

Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento».

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] LLC e la condanna al pagamento, in favore delle costituitesi particontroricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida, perciascuna di esse, in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Condanna la ricorrente suddetta a pagare, in favore di ciascunacontroricorrente, la somma di € 6.000,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod.proc. civ., oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presenteordinanza fino al saldo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesimaNumero registro generale 19975/2024Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 17344/2026Data pubblicazione 01/06/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 29 maggio 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
as, rappresentatae difesa, in forza di procura a rogito Notaio E. [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], legalizzata mediante Apostille ai sensi della Convezione dell’Aiadel 5 ottobre 1961, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eClaudia Scapicchio, con cui elettivamente domicilia presso lo studio diquest’ultima in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] 54.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], con sede in Conversano (BA), alla via Dell’Ulivo n. 5, in personadel legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustaprocura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio diquest’ultimo in Roma, alla via Emilio de’ Cavalieri n. 7.- controricorrente-Numero registro generale 19975/2024Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 17344/2026Data pubblicazione 01/06/2026controCORONA S.R.L., con sede in Trieste, alla via Coroneo n. 31/1, in persona dellegale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa,giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Giacopuzzi ed [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studiodi quest’ultimo in Roma, alla via Alberico II n. 33.- controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] (TV), alla viaAltinia n. 1/A, in persona dell’amministratore delegato e legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e MaurizioPertile, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via G. Ferrari n. 15,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].- controricorrente -avverso la SENTENZA, n. 426/2024, emessa dalla CORTE D'APPELLO diVENEZIA il giorno 01/03/2024.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno29/05/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. È impugnata per cassazione la sentenza dell’1 marzo 2024, n. 426, concui la Corte di appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] LCC avverso la pronuncia del tribunale lagunare n.1063/2022, che, come si legge nella sentenza suddetta, aveva a sua voltadisatteso alcune domande – vertenti sulla contraffazione di un brevetto e diun marchio d’impresa, oltre che sull’attività di concorrenza sleale – che eranostate proposte dalla società sopra indicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FruttaOrganizzazione di Produttori - [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti,breviter, [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:SOCIETA]., con quest’ultima che aveva chiamato incausa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19975/2024Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 17344/2026Data pubblicazione 01/06/2026Il ricorso per cassazione consta di tre motivi ed è resistito, con distinticontroricorsi, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. Tuttele parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, va respinta la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] InternationalLCC di sospensione del presente giudizio in attesa del passaggio in giudicatodella sentenza del Tribunale di Bari n. 3582/2024, oggetto del procedimentodi appello r.g. n. 1111/2024 (cfr. conclusioni del ricorso), nonravvisandosene, in concreto, i presupposti di cui all’art. 295 cod. proc. civ.2. I primi due motivi di ricorso recano entrambi la seguente intitolazione:«Falsa ed erronea interpretazione di fatti di causa determinanti per ladecisione – Falsa ed erronea applicazione di norma di diritto». Con essi,«l’esponente intende richiamare l’attenzione di codesta Corte Ecc.masull’errore in cui è incorsa la Corte di Appello nella definizione di un fatto –determinante ai fini del decidere – che porta seco un errore di diritto,consistente nell’erronea interpretazione degli artt. 2697 cc e 121 e segg.c.p.i.».2.1. Il terzo motivo, invece, denuncia la «Erronea e falsa applicazione dinorma di legge in materia di soccombenza e liquidazione delle spese». Siassume che, nella specie, si è «di fronte ad una soccombenza parziale ereciproca che, di per sé, non giustifica la totale allocazione delle spese di litein capo alla sola attrice».3. L’odierno si rivela inammissibile nel suo complesso, perché redatto inevidente violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonassolvendo, in modo idoneo, al raggiungimento dello scopo che dettorequisito di contenuto-forma deve soddisfare.Invero, l’articolazione dei motivi di censura è preceduta unicamente dalletrascrizioni dei dispositivi delle sentenze del Tribunale di Venezia n.1063/2022 e della corte di appello della medesima città n. 426/2024, nonchéda una tabella riferita ai «capi della sentenza impugnata e dei relativi motividi impugnazione» in cui sembra essere stato riassunto il contenuto dellecensure proposte avverso la decisione di primo grado.Numero registro generale 19975/2024Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 17344/2026Data pubblicazione 01/06/2026Il ricorso, dunque, è privo di un’adeguata (ove pure sintetica) descrizioneriguardante la concreta vicenda processuale, i fatti giuridici costitutivi delladomanda proposta innanzi al giudice di prime cure ed il contenuto delladecisione adottata dal tribunale, prima, e dalla corte di appello, poi, nullaspiegando, anche solo sommariamente, quanto alle ragioni di quest’ultimastatuizione (certo non bastando le generiche argomentazioni riportate qualicontenuto delle prospettate doglianze).Esso, in altri termini, manca della «chiara esposizione dei fatti della causaessenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso» prevista dall’art. 366, comma1, n. 3, cod. proc. civ., –novellato dall'art. 3, comma 27, lett. d), n. 1), deld.lgs. n. 149/2022, qui applicabile ratione temporis (posto che detto ricorsorisulta essere stato notificato il 25 settembre 2024) – il quale, come chiaritoda Cass. n. 271 del 2025 (cfr. in motivazione), nello stabilire un raccordofunzionale tra esposizione dei fatti ed illustrazione dei motivi, ha positivizzatoun principio che si era formato e consolidato sotto il vigore della precedenteversione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (quella per cui il ricorsoper cassazione doveva contenere «l'esposizione sommaria dei fatti dellacausa»).Invero, anche prima della descritta modifica legislativa, si era ritenutoche l’esposizione sommaria dei fatti prescritta, a pena di inammissibilità delricorso per cassazione, dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., essendoconsiderata dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma delricorso stesso, dovesse consistere in una esposizione che garantisse allaSuprema Corte di avere una chiara e completa cognizione del fattosostanziale che aveva originato la controversia e del fatto processuale, senzadover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessadecisione impugnata (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n.11653 del 2006; Cass., SU, n. 11308 del 2014; Cass. n. 5640 del 2018; Cass.n. 23015 del 2019; Cass. n. 24432 del 2020; Cass. nn. 3172 e 7743 del2021; Cass. n. 6611 del 2022; Cass. n. 22080 del 2023; Cass. n. 29806 del2025). La prescrizione del requisito rispondeva, – e risponde anche oggi –non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire unaNumero registro generale 19975/2024Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 17344/2026Data pubblicazione 01/06/2026conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali,che permettesse di bene intendere il significato e la portata delle censurerivolte al provvedimento impugnato (cfr. Cass., SU., n. 2602 del 2003).Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario,tuttora, che il ricorso per cassazione contenga, sebbene in modo non analiticoo particolareggiato, l'indicazione sommaria delle pretese delle parti, con ipresupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delleeccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione allaposizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle suearticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto,su cui si è fondata la decisione impugnata (cfr. anche nelle rispettivemotivazioni, Cass. n. 7743 del 2021; Cass. n. 22080 del 2023; Cass. n. 29806del 2025).La sopra ricordata struttura del ricorso non rispetta tali necessaricontenuti, perché non indica i fatti storici che hanno occasionato lacontroversia, né individua le ragioni giuridiche sulla base delle quali ladomanda dell’odierno ricorrente era stata introdotta in primo grado, néespone, pur sinteticamente, le argomentazioni giustificative della sentenza diprimo grado, né, soprattutto, di quella impugnata. L'esposizione del fatto è,pertanto, del tutto carente (e, come tale, evidentemente inidonea alraggiungimento dello scopo suo proprio), donde la inammissibilità del ricorso,ricordandosi, peraltro, che, secondo la Corte EDU, il diritto di accedere algiudice di ultima istanza non è assoluto e, sulle condizioni di ricevibilità deiricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendoprevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionalie dell'insieme delle regole che governano il processo (cfr. Corte EDU,15/09/2016, Trevisanato c. Italia; Cass., SU. n. 30996 del 2017, § 2.3).4. Il ricorso è inammissibile anche perché, indipendentemente da quantofin qui si è detto, sono manifestamente inammissibili tutti i motivi di cui essosi compone.I primi due, invero, denunciano un vizio – «la falsa ed erroneainterpretazione di fatti di causa determinanti per la decisione» – nonNumero registro generale 19975/2024Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 17344/2026Data pubblicazione 01/06/2026rientrante tra quelli di cui all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. e prospettanoun error iuris ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. («Falsa ed erroneaapplicazione di norme di diritto») che non è esplicato.È sufficiente rimarcare, allora, che: i) come ancora ricordato dalla giàcitata Cass. n. 271 del 2025, quello di cassazione «è un giudizio a criticavincolata, delimitato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, assumeuna funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica conriferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitataelasticità dal legislatore: la tassatività e la specificità del motivo di censuraesigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciatorientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. 3luglio 2008, n. 18202; in senso sostanzialmente conforme: Cass. 14 maggio2018, n. 11603; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 29 maggio 2012,n. 8585)»; ii) il vizio di violazione di legge (sostanzialmente invocato nellarubrica delle censure in esame) deve essere dedotto, a pena diinammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc.civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, maanche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili edesaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinateaffermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi incontrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o conl'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità,diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suoistituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione(cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 34216 e20895 del 2025; Cass. nn. 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del2021; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020,a tenore della quale, “in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificitàdei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrenteche denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a penad'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intendeNumero registro generale 19975/2024Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 17344/2026Data pubblicazione 01/06/2026lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlocon le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che ètenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte ilcompito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascendele sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa”).4.1. Circa il terzo motivo, invece, per giustificarne l’inammissibilità bastaevidenziare che lo stesso, da un lato, si fonda su di un dato – l’asseritasoccombenza parziale e reciproca delle parti, tale da giustificare, secondo lasocietà istante, la compensazione, almeno in parte, delle spese di lite – noncomprensibile per la mancata esposizione dei fatti di causa; dall’altro, mostradi non tenere in alcun conto che la denuncia di violazione della norma di cuiall'art. 91, comma 1, cod. proc. civ. trova ingresso, in questa sede dilegittimità, solo quando le spese siano poste a carico della parteintegralmente vittoriosa (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni,Cass. n. 26871 del 2024; Cass. n. 15697 del 2023; Cass. n. 2984 del 2022;Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 18128 del 2020), e tanto non è datocogliere dal motivo all'esame.Esso, inoltre, omette di considerare che è la statuizione di compensazionedelle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, nonla decisione del giudice di non procedere a compensazione, totale o anchesoltanto parziale (cfr., ex multis, Cass. n. 2984 del 2022; Cass. n. 26912 del2020; Cass. n. 11744 del 2004; Cass. n. 6756 del 2004; Cass. n. 10009 del2003). In altri termini, la facoltà di disporre la compensazione tra le partidelle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito,il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione delmancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia dicondanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualitàdi una compensazione, non può essere censurata in Cassazione, neppuresotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass. n. 11329 del 2019).Numero registro generale 19975/2024Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 17344/2026Data pubblicazione 01/06/20265. Le spese di questo giudizio di legittimità sostenute da ciascuna dellecostituitesi controricorrenti restano a carico della [OSCURATO:PERSONA] LLCe si liquidano come in dispositivo.5.1. Trattandosi di giudizio instaurato, in primo grado, il 7 dicembre 2018(come si legge alla pagina 8 della sentenza impugnata), ritiene il Collegio chesussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, comma 3, cod. proc.civ. (introdotto dalla legge n. 69 del 2009).La Corte costituzionale ha sottolineato – sia pure in altro contesto, macon affermazione di principio di natura generale – come il legislatore abbiaavvertito che «[…] la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misuredi contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera» (cfr.Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77), avendo, peraltro, già precisato, conriferimento alla disposizione in esame, che la condanna di cui all’art. 96,comma 3, cod. proc. civ. ha natura sanzionatoria dell'abuso del processo,commesso dalla parte soccombente, non disgiunta da una funzioneindennitaria a favore della parte vittoriosa (cfr. Corte cost. 6 giugno 2019, n.139, che richiama Corte cost. 23 giugno 2016, n. 152).Non vi è dubbio, poi, sulla sussistenza dei presupposti della condanna aisensi della norma in esame. Questa, infatti, a differenza di quella comminabileai sensi dell'art. 96, comma 1, cod. proc. civ., non richiede la domanda diparte né la prova del danno, ma esige, tuttavia, pur sempre, sul pianosoggettivo, quanto meno la colpa grave della parte soccombente, la qualesussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consentedi avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propriadomanda.Ebbene, il grado minimo di diligenza deve ritenersi senz'altro violatonell’odierna vicenda, attesa la condotta processuale della ricorrente che haproposto il proprio ricorso senza rispettare minimamente le prescrizioni di cuiall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., altresì formulando motivi tuttimanifestamente inammissibili, così determinando un ingiustificatoaggravamento del sistema giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori edestinato, così, ad aumentare il volume del contenzioso e,Numero registro generale 19975/2024Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 17344/2026Data pubblicazione 01/06/2026conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processipendenti, donde la necessità, anche alla luce della giurisprudenza della CorteCostituzionale (cfr. Corte Cost. n. 152 del 2006), di sanzionare tale contegno.In applicazione dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., dunque, Sun WorldInternational LLC va condannata al pagamento, in favore di ciascuna dellecostituitesi controricorrenti, di una somma che può essere equitativamentedeterminata in € 6.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazionedella presente ordinanza fino al saldo.5.2. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento». P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] LLC e la condanna al pagamento, in favore delle costituitesi particontroricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida, perciascuna di esse, in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Condanna la ricorrente suddetta a pagare, in favore di ciascunacontroricorrente, la somma di € 6.000,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod.proc. civ., oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presenteordinanza fino al saldo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesimaNumero registro generale 19975/2024Numero sezionale 2447/2026Numero di raccolta generale 17344/2026Data pubblicazione 01/06/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 29 maggio 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 17344/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris