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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 16943/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14143/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4724/2017 pubblicatail 02/11/2017 , RGN 4245/2014 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal ConsigliereDOTT. [OSCURATO:PERSONA] .RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva respinto le sue domande di annullamento della delibera del 2011 dell'ATER di Frosinone per la selezione interna per titoli e colloqui per la copertura di un posto di quadro Q2 responsabile Ufficio inquilinato e contratti - Area gestionale e patrimonio, e di risarcimento del danno, in esito a giudizio riassunto dopo sentenza del TAR Lazio declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo, motivata dalla natura di ente pubblico economico dell'ente e dal non esercizio nella procedura contestata di potestà pubbliche; 2.la Corte di merito ha motivato la propria decisione affermando che: - il bando di concorso nei passaggi interni è la lex specialis della procedura, con valore negoziale vincolante; - nell'ambito dell'e sercizio dei poteri negoziali privatistici datoriali, l’ente poteva individuare il titolo di laurea maggiormente confacente al posto da ricoprire; - i profili di discriminazione lamentati dall'appellante, tra laureati in giurisprudenza o economia e abilitati all'esercizio della professione di avvocato o commercialista e laureati triennali in discipline diverse con rilevante esperienza professionale (come, appunto, l’appellante) erano dedotti solo rispetto alla sua posizione personale e senza alcun riferimento al posto da ricoprire; - le previsioni del bando sui titoli erano del tutto congrue con le caratteristiche specifiche delle funzioni da ricoprire nello specifico ufficio; - comunque, il bando non precludeva l'accesso ai dipendenti con lauree diverse o non laureati con anzianità di servizio, salva una diversa graduazione dei punteggi;- effettivamente le operazioni di valutazione dei titoli erano state espletate prima della procedura e non dopo come stabilito dal regolamento ATER; - tuttavia, non avendo la parte chiesto la rinnovazione delle operazioni selettive o l'attribuzione del posto di quadro, non vi era prova del danno da lesione della posizione giuridica di interesse legittimo di diritto privato, suscettibile di tutela giurisdizionale in forma risarcitoria, in quanto la perdita di chances risarcibile deve essere collegata ad una certa probabilità di ottenere l’ incarico se la procedura si fosse svolta correttamente: tale concreta possibilità ed il nesso causale con l’evento dannoso non erano stati allegati e provati neppure in via presuntiva o probabilistica: 3.avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la dr.ssa Pepe con 7 motivi; resiste con controricorso ATER Frosinone; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 65 CCNL Federcasa (art. 360, n. 3, c.p.c.), che non richiedono la laurea per l'accesso al livello di quadro; 2.il motivo non è fondato, perché tale previsione contrattuale non è stata violata dall'ente, che non ha impedito l'accesso alla procedura al personale interno qualificato seppure non laureato, ma nell'esercizio della propria discrezionalità, congruamente collegata alla specializzazione dell'ufficio da ricoprire, ha assegnato determinati punteggi ai possessori di lauree pertinenti e di abilitazione professionale corrispondente; 3.la tesi di parte ricorrente - che il CCNL impedirebbe di valutar e il possesso della laurea in Giurisprudenza o Economia, dando rilievo al solo criterio dell'esperienza pratica - non è conseguenza della previsione contrattuale collettiva, che certamente non impedisce di assegnare specifici punteggi per titoli di studio e di abilitazione professionale, esi pone in contrasto con i principi di valorizzazione e valutazione dei titoli di studio e di abilitazione professionale nelle procedure selettive, purché congrui con il posto da ricoprire; 4.con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art.97, comma 2, Cost. (art. 360, n. 3, c.p.c.); 5.il motivo non è fondato, perché l’attribuzione di punteggi ai titoli di studio o di abilitazione professionale non solo non è in contrasto con l'art. 97 Cost., ma anzi ne assicura l'attuazione (basti ricordare che Corte Cost. 1/1999 ha sottolineato l'irragionevolezza di progressioni interne basate sulla sola anzianità di servizio senza adeguata valutazione dei titoli di studio); 6.con il terzo motivo, deduce violaz ione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), sostenendo che, avendo richiesto l'annullamento del bando di concorso, non doveva domandare la rinnovazione delle operazioni selettive; 7.il motivo non è ammissibile, perché non centra la ratio della decisione impugnata; questa, correttamente, trattandosi di giudizio civile e non amministrativo, ha qualificato la domanda in termini di accertamento del diritto all'inquadramento superiore ed al risarcimento dei danni; non rinvenendo nella procedura di selezione interna i lamentati profili discriminatori, e non risultando dimostrata una concreta perdita di chances, non ha ritenuto configurabile alcun danno risarcibile in concreto; 8.con il quarto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, 4° comma del Regolamento di organizzazione dell'ATER di Frosinone (art. 360, n. 3, c.p.c.); 9.con il quinto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, 5° comma del medesimo Regolamento di organizzazione (art. 360,n. 3, c.p.c.); 10.i motivi sono entrambi inammissibili, non essendo trascritte le norme che si assumono violate, e non risultando da alcun elemento in atti che le stesse abbiano natura di legge o di contratto collettivo censurabili con il motivo dedotto;11.con il sesto motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 97, comma 2 Cost., e dell'art. 35 d. lgs. n. 165/2001 (art. 360, n. 3, c.p.c.), perché il giudice avrebbe dovuto annullare il bando di concorso impugnato, una volta accertata una violazione della procedura; 12.il motivo non è ammissibile, per difetto di coerenza interna; 13.la Corte di merito ha infatti specificato che si è trattato di procedura di selezione interna e che la domanda azionata era da qualificarsi in termini di interesse legittimo di diritto privato suscettibile di tutela giurisdizionale in forma risarcitoria; 14.tale tutela risarcitoria segue lo schemaprova dell’atto illecito, prova del danno e prova del nesso di causa tra il primo ed il secondo, e non lo schema violazione procedurale - annullamento della procedura, che viene, dunque, invocato dall’odierna parte ricorrente senza il necessario confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata; 15.con riferimento alle procedure di concorso nel rapporto di diritto privato, infatti, ovenon sia stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso eziologico tra la violazione delle regole di correttezza nello svolgimento delle procedure concorsuali e nell'esercizio del potere valutativo del datore di lavoro (alla stregua dei criteri dallo stesso predeterminati) ed il riconoscimento della promozione richiesta, se la procedura concorsuale risulti comunque essere stata espletata in violazione dei canoni di correttezza e buona fede, il datore di lavoro è tenuto, in presenza diperdita di chance s del suo dipendente, a risarcire i danni patrimoniali, q uantificabili sulla base della percentuale di probabilità che il lavoratore aveva di risultare vincitore qualora laselezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente(cfr. Cass. n. 11522/1997); ma proprio l’esclusione di tale necessaria percentuale di probabilità, operata nel merito, con motivazione in fatto congrua e logica, e perciò non sindacabile in questa sede, ha portato al rigetto della domanda sotto il profilo inammissibilmente dedottonel presente motivo;16.con ilsettimo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 1226 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), assumendo che la ricorrente avrebbe dimostrato che sarebbe stata proclamata vincitrice del concorso qualora questo non avesse contenuto previsioni discriminatorie; 17.il motivo non è fondato in via derivata: non essendo ravvisabili nei criteri di assegnazione dei punteggi di cui al bando di selezione interna, per i motivi sopra evidenziati, i profili di discriminazione lamentati, non è configurabile alcuna presunzione che la ricorrente sarebbe stata vincitrice della selezione interna;del resto, in sede di legittimità la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. n. 3541/2020, n. 5279/2020; v. anche Cass. n. 22366/2021); 18.le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; 19.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14143/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4724/2017 pubblicatail 02/11/2017 , RGN 4245/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal ConsigliereDOTT. [OSCURATO:PERSONA] .RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva respinto le sue domande di annullamento della delibera del 2011 dell'ATER di Frosinone per la selezione interna per titoli e colloqui per la copertura di un posto di quadro Q2 responsabile Ufficio inquilinato e contratti - Area gestionale e patrimonio, e di risarcimento del danno, in esito a giudizio riassunto dopo sentenza del TAR Lazio declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo, motivata dalla natura di ente pubblico economico dell'ente e dal non esercizio nella procedura contestata di potestà pubbliche; 2.la Corte di merito ha motivato la propria decisione affermando che: - il bando di concorso nei passaggi interni è la lex specialis della procedura, con valore negoziale vincolante; - nell'ambito dell'e sercizio dei poteri negoziali privatistici datoriali, l’ente poteva individuare il titolo di laurea maggiormente confacente al posto da ricoprire; - i profili di discriminazione lamentati dall'appellante, tra laureati in giurisprudenza o economia e abilitati all'esercizio della professione di avvocato o commercialista e laureati triennali in discipline diverse con rilevante esperienza professionale (come, appunto, l’appellante) erano dedotti solo rispetto alla sua posizione personale e senza alcun riferimento al posto da ricoprire; - le previsioni del bando sui titoli erano del tutto congrue con le caratteristiche specifiche delle funzioni da ricoprire nello specifico ufficio; - comunque, il bando non precludeva l'accesso ai dipendenti con lauree diverse o non laureati con anzianità di servizio, salva una diversa graduazione dei punteggi;- effettivamente le operazioni di valutazione dei titoli erano state espletate prima della procedura e non dopo come stabilito dal regolamento ATER; - tuttavia, non avendo la parte chiesto la rinnovazione delle operazioni selettive o l'attribuzione del posto di quadro, non vi era prova del danno da lesione della posizione giuridica di interesse legittimo di diritto privato, suscettibile di tutela giurisdizionale in forma risarcitoria, in quanto la perdita di chances risarcibile deve essere collegata ad una certa probabilità di ottenere l’ incarico se la procedura si fosse svolta correttamente: tale concreta possibilità ed il nesso causale con l’evento dannoso non erano stati allegati e provati neppure in via presuntiva o probabilistica: 3.avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la dr.ssa Pepe con 7 motivi; resiste con controricorso ATER Frosinone; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 65 CCNL Federcasa (art. 360, n. 3, c.p.c.), che non richiedono la laurea per l'accesso al livello di quadro; 2.il motivo non è fondato, perché tale previsione contrattuale non è stata violata dall'ente, che non ha impedito l'accesso alla procedura al personale interno qualificato seppure non laureato, ma nell'esercizio della propria discrezionalità, congruamente collegata alla specializzazione dell'ufficio da ricoprire, ha assegnato determinati punteggi ai possessori di lauree pertinenti e di abilitazione professionale corrispondente; 3.la tesi di parte ricorrente - che il CCNL impedirebbe di valutar e il possesso della laurea in Giurisprudenza o Economia, dando rilievo al solo criterio dell'esperienza pratica - non è conseguenza della previsione contrattuale collettiva, che certamente non impedisce di assegnare specifici punteggi per titoli di studio e di abilitazione professionale, esi pone in contrasto con i principi di valorizzazione e valutazione dei titoli di studio e di abilitazione professionale nelle procedure selettive, purché congrui con il posto da ricoprire; 4.con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art.97, comma 2, Cost. (art. 360, n. 3, c.p.c.); 5.il motivo non è fondato, perché l’attribuzione di punteggi ai titoli di studio o di abilitazione professionale non solo non è in contrasto con l'art. 97 Cost., ma anzi ne assicura l'attuazione (basti ricordare che Corte Cost. 1/1999 ha sottolineato l'irragionevolezza di progressioni interne basate sulla sola anzianità di servizio senza adeguata valutazione dei titoli di studio); 6.con il terzo motivo, deduce violaz ione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), sostenendo che, avendo richiesto l'annullamento del bando di concorso, non doveva domandare la rinnovazione delle operazioni selettive; 7.il motivo non è ammissibile, perché non centra la ratio della decisione impugnata; questa, correttamente, trattandosi di giudizio civile e non amministrativo, ha qualificato la domanda in termini di accertamento del diritto all'inquadramento superiore ed al risarcimento dei danni; non rinvenendo nella procedura di selezione interna i lamentati profili discriminatori, e non risultando dimostrata una concreta perdita di chances, non ha ritenuto configurabile alcun danno risarcibile in concreto; 8.con il quarto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, 4° comma del Regolamento di organizzazione dell'ATER di Frosinone (art. 360, n. 3, c.p.c.); 9.con il quinto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, 5° comma del medesimo Regolamento di organizzazione (art. 360,n. 3, c.p.c.); 10.i motivi sono entrambi inammissibili, non essendo trascritte le norme che si assumono violate, e non risultando da alcun elemento in atti che le stesse abbiano natura di legge o di contratto collettivo censurabili con il motivo dedotto;11.con il sesto motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 97, comma 2 Cost., e dell'art. 35 d. lgs. n. 165/2001 (art. 360, n. 3, c.p.c.), perché il giudice avrebbe dovuto annullare il bando di concorso impugnato, una volta accertata una violazione della procedura; 12.il motivo non è ammissibile, per difetto di coerenza interna; 13.la Corte di merito ha infatti specificato che si è trattato di procedura di selezione interna e che la domanda azionata era da qualificarsi in termini di interesse legittimo di diritto privato suscettibile di tutela giurisdizionale in forma risarcitoria; 14.tale tutela risarcitoria segue lo schemaprova dell’atto illecito, prova del danno e prova del nesso di causa tra il primo ed il secondo, e non lo schema violazione procedurale - annullamento della procedura, che viene, dunque, invocato dall’odierna parte ricorrente senza il necessario confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata; 15.con riferimento alle procedure di concorso nel rapporto di diritto privato, infatti, ovenon sia stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso eziologico tra la violazione delle regole di correttezza nello svolgimento delle procedure concorsuali e nell'esercizio del potere valutativo del datore di lavoro (alla stregua dei criteri dallo stesso predeterminati) ed il riconoscimento della promozione richiesta, se la procedura concorsuale risulti comunque essere stata espletata in violazione dei canoni di correttezza e buona fede, il datore di lavoro è tenuto, in presenza diperdita di chance s del suo dipendente, a risarcire i danni patrimoniali, q uantificabili sulla base della percentuale di probabilità che il lavoratore aveva di risultare vincitore qualora laselezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente(cfr. Cass. n. 11522/1997); ma proprio l’esclusione di tale necessaria percentuale di probabilità, operata nel merito, con motivazione in fatto congrua e logica, e perciò non sindacabile in questa sede, ha portato al rigetto della domanda sotto il profilo inammissibilmente dedottonel presente motivo;16.con ilsettimo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 1226 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), assumendo che la ricorrente avrebbe dimostrato che sarebbe stata proclamata vincitrice del concorso qualora questo non avesse contenuto previsioni discriminatorie; 17.il motivo non è fondato in via derivata: non essendo ravvisabili nei criteri di assegnazione dei punteggi di cui al bando di selezione interna, per i motivi sopra evidenziati, i profili di discriminazione lamentati, non è configurabile alcuna presunzione che la ricorrente sarebbe stata vincitrice della selezione interna;del resto, in sede di legittimità la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. n. 3541/2020, n. 5279/2020; v. anche Cass. n. 22366/2021); 18.le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; 19.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ