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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 settembre 2026

Cassazione n. 33976/2026

Testo disponibile della fonte

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ntina Manuali, che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con sentenza del 25 febbraio 2026 il giudice di pace di Gallipoli hacondannato XXXXXXXXXX alla pena di 7.000 euro di multa per il reato dell’art.14, co. 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per iltramite del difensore, con i seguenti motivi, descritti nei limiti strettamentenecessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale, inquanto per integrare il reato occorre che la violazione sia commessa senzagiustificato motivo, nel caso in esame il giustificato motivo consisteva nellasituazione di impossidenza dell’imputato.Con il secondo motivo deduce mancata disapplicazione della fattispeciepenale per contrasto con la direttiva 2008/115/UE.Con il terzo motivo deduce che lo straniero non era espellibile perchègravato da procedimenti penali per cui sarebbe stato necessario il nulla ostaall’espulsione da parte dell’autorità giudiziaria procedente.Con il quarto motivo deduce che il giudice si sarebbe sottratto all’obbligo dimotivare sull’elemento psicologico del reato.3.

Le parti hanno concluso come in intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1.

Nel primo motivo il ricorso deduce che non sono state valutate comegiustificato motivo della violazione dell’ordine di espulsione le difficoltàeconomiche in cui versava il ricorrente, ma l’argomento è inammissibile siaperché la circostanza è autoriferita e difetta di autosufficienza (Sez. 2, n. 20677del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015,Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723),sia perché la mancanza di mezzi può essere valutata come giustificato motivosoltanto nel la misura in cui incide sul la oggett iva indisponibi l i tàdei mezzi necessari per l'acquisto del titolo di viaggio (Sez. 1, n. 34245 del08/07/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248341), e nel caso in esame nulla il ricorsodice sul costo di tali titoli, sulle disponibilità economiche del ricorrente e sulla suasituazione specifica che gli avrebbe impedito di acquistare i biglietti aerei per ilritorno nel suo paese.Va data, infatti, continuità all’orientamento della giurisprudenza dilegittimità, secondo cui “in tema di immigrazione clandestina, la sussistenza delgiustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato diinosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deveessere valutata con riguardo a situazioni ostative - della cui allegazione èonerato l'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, diottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino”(Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216 - 01).2.

È inammissibile anche il secondo motivo, perché esposto in terminigenerali senza alcun riferimento al caso concreto ed al modo in cui dovrebbeoperare l’effetto di disapplicazione, che, peraltro, è escluso già in astratto conriferimento ad un ordine di espulsione che è stato emesso il 4 marzo 2020 e,quindi, molto dopo l’entrata in vigore della direttiva in esame (sul modo in cuioperava la disapplicazione sugli ordini emessi prima dell’entrata in vigore delladirettiva 2008/115/UE v., invece, Sez. 5, n. 26027 del 08/06/2011, Marouani,Rv. 250938 – 01).3.

Il terzo motivo è inammissibile in quanto, a prescindere dalla rilevanzadella deduzione proposta, il ricorso pone la questione sul piano meramenteastratto della possibilità che il ricorrente potesse essere sottoposto ad altriprocedimenti penali nel momento in cui è stato espulso, ma non si preoccupa didare alcuna dimostrazione della concretezza di tale deduzione nel caso specifico,ovvero della circostanza che alla data del decreto di espulsione il ricorrente fosseeffettivamente indagato per altra causa.4.

Il quarto motivo è inammissibile perché l’elemento soggettivo del reato èil dolo generico (Sez. 5, n. 23626 del 22/05/2008, P.g. in proc.

Igbinaubiere, Rv.240449 – 01), che è integrato dalla mera consapevolezza da parte del ricorrentedell’esistenza di un decreto di espulsione e dell’esistenza in esso di un ordine diallontanarsi; in definitiva, per l’esistenza del dolo è sufficiente la notifica deldecreto di espulsione in una lingua che l’imputato comprenda.Nel caso in esame, il ricorso pone l’argomento della mancanza del dolo, manon deduce in alcun modo che il decreto gli sia stato notificato in una lingua chenon conosce, e non spiega, quindi, perché nel caso in esame l’elementopsicologico del reato farebbe difetto.5.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntina Manuali, che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 25 febbraio 2026 il giudice di pace di Gallipoli hacondannato XXXXXXXXXX alla pena di 7.000 euro di multa per il reato dell’art.14, co. 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per iltramite del difensore, con i seguenti motivi, descritti nei limiti strettamentenecessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale, inquanto per integrare il reato occorre che la violazione sia commessa senzagiustificato motivo, nel caso in esame il giustificato motivo consisteva nellasituazione di impossidenza dell’imputato.Con il secondo motivo deduce mancata disapplicazione della fattispeciepenale per contrasto con la direttiva 2008/115/UE.Con il terzo motivo deduce che lo straniero non era espellibile perchègravato da procedimenti penali per cui sarebbe stato necessario il nulla ostaall’espulsione da parte dell’autorità giudiziaria procedente.Con il quarto motivo deduce che il giudice si sarebbe sottratto all’obbligo dimotivare sull’elemento psicologico del reato.3. Le parti hanno concluso come in intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1. Nel primo motivo il ricorso deduce che non sono state valutate comegiustificato motivo della violazione dell’ordine di espulsione le difficoltàeconomiche in cui versava il ricorrente, ma l’argomento è inammissibile siaperché la circostanza è autoriferita e difetta di autosufficienza (Sez. 2, n. 20677del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015,Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723),sia perché la mancanza di mezzi può essere valutata come giustificato motivosoltanto nel la misura in cui incide sul la oggett iva indisponibi l i tàdei mezzi necessari per l'acquisto del titolo di viaggio (Sez. 1, n. 34245 del08/07/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248341), e nel caso in esame nulla il ricorsodice sul costo di tali titoli, sulle disponibilità economiche del ricorrente e sulla suasituazione specifica che gli avrebbe impedito di acquistare i biglietti aerei per ilritorno nel suo paese.Va data, infatti, continuità all’orientamento della giurisprudenza dilegittimità, secondo cui “in tema di immigrazione clandestina, la sussistenza delgiustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato diinosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deveessere valutata con riguardo a situazioni ostative - della cui allegazione èonerato l'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, diottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino”(Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216 - 01).2. È inammissibile anche il secondo motivo, perché esposto in terminigenerali senza alcun riferimento al caso concreto ed al modo in cui dovrebbeoperare l’effetto di disapplicazione, che, peraltro, è escluso già in astratto conriferimento ad un ordine di espulsione che è stato emesso il 4 marzo 2020 e,quindi, molto dopo l’entrata in vigore della direttiva in esame (sul modo in cuioperava la disapplicazione sugli ordini emessi prima dell’entrata in vigore delladirettiva 2008/115/UE v., invece, Sez. 5, n. 26027 del 08/06/2011, Marouani,Rv. 250938 – 01).3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto, a prescindere dalla rilevanzadella deduzione proposta, il ricorso pone la questione sul piano meramenteastratto della possibilità che il ricorrente potesse essere sottoposto ad altriprocedimenti penali nel momento in cui è stato espulso, ma non si preoccupa didare alcuna dimostrazione della concretezza di tale deduzione nel caso specifico,ovvero della circostanza che alla data del decreto di espulsione il ricorrente fosseeffettivamente indagato per altra causa.4. Il quarto motivo è inammissibile perché l’elemento soggettivo del reato èil dolo generico (Sez. 5, n. 23626 del 22/05/2008, P.g. in proc. Igbinaubiere, Rv.240449 – 01), che è integrato dalla mera consapevolezza da parte del ricorrentedell’esistenza di un decreto di espulsione e dell’esistenza in esso di un ordine diallontanarsi; in definitiva, per l’esistenza del dolo è sufficiente la notifica deldecreto di espulsione in una lingua che l’imputato comprenda.Nel caso in esame, il ricorso pone l’argomento della mancanza del dolo, manon deduce in alcun modo che il decreto gli sia stato notificato in una lingua chenon conosce, e non spiega, quindi, perché nel caso in esame l’elementopsicologico del reato farebbe difetto.5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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