CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 26080/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22256/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’ A vv ocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura specialein calce al ricorso, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA]. , in person a del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Oggetto:Responsabilità civile P.A.-danni da cosa in custodia CC 3.07.2023 Ric. n. 22256/2020 Pres G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.55 , presso lo studio de ll’ A vv ocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 452/2020 depositata il 03/02/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03 /0 7 /202 3 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Savena dinanzi al Tribunale di Bologna , chiedendone la condanna al risarcimento del danno per le lesioni riportate in seguito alla caduta occorsagli in data 7 dicembre 2007, mentre, a piedi , percorreva la via Caselle , causata da una buca ricoperta di cemento fresco nel cantiere stradale allestito sulla strada. Si costituiva il Comune convenuto, chiedendo e d ottene ndo la chiamata in causa della società appaltatrice dei lavori sul cantiere de quo, [OSCURATO:SOCIETA]., che anch’essa si costituiva in giudizio. Il Tribunale di Bologna con sentenza non definitiva dichiarava la responsabilità del Comune convenuto in quanto l’Ente territorialeconvenuto, sebbene fosse stato accertato che la strada rientrava nell’area interessata dai lavori per progetto di mobilità denominato “Civis”, appaltato a [OSCURATO:SOCIETA]. , restava preposto a garantire la vigilanza , la sicurezza e l’incolumità della circolazione stradale attraverso segnalazioni e delimitazione delle aree di pericolo, cautele che, nel caso di CC 3.07.2023 Ric. n. 22256/2020 Pres G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi specie,risultavano essere state di sattese, e rimetteva quindi la causa sul ruolo per esperire CTU medico legale. Esperita la CTU, con sentenza definitiva , lo stesso Tribunale riconosceva all’attore il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in Euro 7.271,53, oltre Euro 300,00 per spese mediche, olt r e accessori di legge, condanna n do il Comune convenuto al relativo pagamento, oltre alle spese di lite dell’attore e della chiamata in causa, nei confronti della qualerigettava la domanda di manleva. 2.Il Comune proponeva appello avverso sia l a sentenza non definitiva che a quella definitiva . Nel giudizio d’appello, si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] , chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Corte d’appello di Bologna con la sentenza n. 452/2020, in accoglimento dell’appello del Comune ed in riforma della sentenza definitiva e di quella non definitiva , ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di prova del fatto storico nonché delle concrete modalità e circostanze dell’evento dedotto, con condanna di questi alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di prime cure e condanna della Iribus a rifondere le somme ricevute in esecuzione della sentenza di prime cure, oltre alla condanna delNanni a rifondere le spese di lite per il doppio grado. 3. Avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., che ha proposto ricorso incidentale fondato su unico motivo. Il ricorso è stato fissato etrattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c.. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. CC 3.07.2023 Ric. n. 22256/2020 Pres G. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] parte ricorrente ha depositato memoria. Ha depositato memoria anchela ricorrente incidentale . [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorren te principale lamenta: 1.1. c on il primo motivo di ricorso, l’ “ error in iudicando, violazione e falsa applicazionedell'art. 2051 cod. civ. e degli art. 2, 14 et 21 C.d.S. in relazione all'art.116 cod. proc. civ. (art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.)” ed in particolare sostiene che la Corte d’appello con la decisione impugnata sarebbe incorsa in “evidente confusione”applicando all'azione di responsabilità ex art.2051 cod. civ. i parametri e requisiti dell'azione di cui all'art. 2043 c.c.., onerando, quindi, l’attore di dimostrare tutti gli elementi idonei (elencandoli) ad individuare le precise mancanze dell'[OSCURATO:PERSONA] e con esse le sue precise “colpe” (nella logica dell'art. 40 cod. pen.), mentrela prospettiva entro cui si muove l'art. 2051 c.c. individua un criterio d'imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotazione di colpa diretta ed opera esclusivamente sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la “cosa” e l' “evento dannoso” e n on ne cessita, come erroneamente affermato dal Collegio d’appello , della “rigorosa dimostrazione del fatto storico e del nesso causale tra il pregiudizio subito e l'evento dedotto” e “delle modalità e circostanze dell'accadimento”; la Corte territoriale avrebbe altresì errato nell’ignorare la situazione di pericolo intrinseco rappresentata dal fatto che l'evento è avvenuto nell'ambito di un “ cantiere stradale” nel quale era stata consentita la circolazione e non sia stato causato da una semplice buca sulla s trad a , come pure erroneamente indicatodalla sentenza impugnata ; 1.2. c on il secondo motivo , “ la nullità della s entenza per omessa valutazione di unfatto determinante a carattere presuntivo (art. 360 comma 1 n. 5)”ovvero l’esame della situazione fattuale (il fatto storico secondario dell’esistenza di un “cantiere ” CC 3.07.2023 Ric. n. 22256/2020 Pres G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi intrinsecamente “pericoloso”) che avrebbe reso gli elementi indiziari (il certificato di [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione scritta di [OSCURATO:PERSONA]) sufficienti a risalire al fatto st orico del sinistro e del connesso “nesso causale” ovvero della avvenuta caduta del danneggiato nella buca ricoperta di cemento fresco sita sulla strada de qua ove era aperto il cantiere, fatto storico che, viceversa, il giudice d’appello ha ritenuto ignoto; 1.3. c on il terzo motivo , la “ nullità della s entenza per travisamento dellaprova , violazione degli artt. 2700, 2727 et 2729 cod. civ. anche in relazione all'art. 115 cod. proc. civ. (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.)”; in particolare, evidenzia che il vizio denunciato non attiene alla diversa ricostruzione o valutazione del fatto (che, del resto, sottolinea, non è contestato), ma attiene alla errata affermazione in ordine alla mancanza od insufficienza della prova della responsabilità del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Savena, essendo essa inconciliabile con: a) le univoche informazioni riportate nell'atto processuale ossia dalverbale del [OSCURATO:PERSONA] (prova legale), la cui valutazione è a contenuto vincolato(art. 2700 cod. civ.); b) l'esistenza della “d ichiarazione scritta” resa dal Sacerdoti; c) il fatto - non contestato - della presenza del “cantiere” sulla strada de qua (art. 115 c.p.c .) ; t utti elementi che erano stati ritenuti congruenti dalla decisione di prime cure in ordinealla sussistenza della responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] nel caso in esame; in sostanza il ricorrente chiede, non di rivalutare le prove, ma di accertare il loro travisamento ossia l'esistenza processuale di dati probatori non equivoci ed insuscettibilidi essere valutati inmodo diverso; 1.4. c on il quarto motivo , infine, la violazione e falsa applicazione gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c) in relazione alle spese di lite del chia ma to in causa in garanzia e invoca l’orientamento di legittimità più recente secondo cui “le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal CC 3.07.2023 Ric. n. 22256/2020 Pres G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi convenuto, che sia risultato totalmente vittorioso nella causa intentatagli dall’attore, sono legittimame nte poste, in base al criterio della soccombenza, a caricodel chiamante, la cui domanda di garanzia o di manleva sia stata giudicata infondata” ( Cass. civ.21/02/2018 n. 4195). 2.La ricorrente incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. con l’unico motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 91 cod.proc.civ. e condividein proposito le argomentazioni formulat e dal ricorrente principale al riguardo, cui aderisce, insistendo in ordine alla pretesa arbitrarietà della chiamata in causa da parte del Comune convenuto. 3. Il primo motivo del ricorso principale non è fondato , in quanto la pretesa “confusione”prospettata dal ricorrente per aver il Giudice d’appello applicato all'azione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. i parametri e requisiti dell'azione di cui all'art. 2043 c.c., non sussistee neppure sussiste la violazione delle norme del codice della strada evocate in relazione all’art. 116 c.p.c. Lungi dall’aver commesso la paventata “confusione”, la Corte d’appello ha correttamente affermato che «in tema di responsabilità da cosa in custodia, seppure la ripartizione dell’onere della prova sia particolarmente agevole per il danneggiato, quest’ultimo è in ogni caso onerato della rigorosa dimostrazione del fatto storico e del nesso causale tra il pregiudizio subito e l’evento dedotto, restando invece a carico del custode la dimostrazione della sussistenza del caso fortuito volto ad interrompere il nesso causale tra il danno e l’evento.»(pag. 5 della sentenza impugnata, in motivazione). Ciò ha motivato debitamente la Corte d’appello,ponendosi in linea con i principi al riguardo più volte affermati da questa Cortein tema di riparto degli oneri probatori ai sensi dell’art. 2051 c.c. (cfr. tra tante, da ultimo, Cass. Sez. U ., 30/06/2022 n. 20943 ; sull’onere di allegazione: cfr. Cass. Sez. 3, 23/03/2011 n. 6677). CC 3.07.2023 Ric. n. 22256/2020 Pres G. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] pure rammentato che questa Corte ha sottolineato come la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., (tralasciando di considerare che il ricorrente l’ha prospettata come vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.), solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Sez. 3, 10/06/2016 n. 11892; cfr. inoltre, Cass. Sez. 1, 19/04/2021 n. 10253). Nel caso in esame, sussunta adeguatamente la fattisp e c ie in esame nella ipotesi di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., la Corte d’appello ha pertanto ritenuto, in radicale dissenso dalla decisione di prime cure, sulla base del complesso delle risultanze istruttorie, che non poteva pervenirsi ad alcuna imputazione di responsabilità a carico del Comune né della società [OSCURATO:SOCIETA], chiamata in causa, «in difetto di precisazione delle modalità e circostanze dell’accadimento (…)» (pag. 5 della sentenza impugnata, inmotivazione). 4. Il secondo e terzo motivo del ricorso principale , che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente vincolo di connessione, vanno anch’essi disattesi perché infondati. Non sussiste la pretesa nullità della sentenza pro sp ettat a sotto il duplice profilo dell’omessa valutazione di un fatto determinante a carattere presuntivo e della violazione delle risultanze probatorie e dell’asserito malgoverno del potere di libero convincimento da parte della Corte di merito che sarebbe sfociato nel travisamento delle prove. Va ricordato in proposito che la questione del travisamento del contenuto oggettivo delle prove, con riguardo alla sua deducibilità come motivo di ricorso per cassazione, è stata CC 3.07.2023 Ric. n. 22256/2020 Pres G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi recentemente rimessa alle sezioni unite di questa Corte con ordinanza n. 11111 del 2023, e, nella specie, va osservato che parte ricorrente, sotto le formali spoglie del vizio di violazione dell’art. 115 c.c.p., in realtà rivolge al giudice di legittimità l’inammissibile richiesta di una nuovae diversa valutazione dei fatti così come ricostruiti in sede di merito, nonostante che, nella vicenda in esame, la Corte d’appello abbia spiegato in modo piano e coerente le ragioni per le quali non ha ritenuto provato nè il fatto storico, né che vi fosse contezza esatta, oltre che riscontro processuale, delle concrete modalità e circostanze dell’evento dedotto in giudizio. In primo luogo,ha espressamente e testualmente esaminato la dichiarazione scritta proveniente da un terzo, [OSCURATO:PERSONA] erdoti, estraneo alla lite, e d in proposito ha adeguatamente richiamato l’orientamento di legittimità che consente di valutare ai fini indiziari anche tale elemento, dando atto che la medesima dichiarazione non era stata formata secondo il procedimento dettato dall’art. 257 bis c.p.c., ritenendola, poi, con incensurabile apprezzamento di fatto, del tutto generica sia in relazione a dove si trovasse il cemento fresco in cui sarebbe inciampato il danneggiato (se sulla strada o sul marciapiede), sia se lo stes so cemento fosse stato posto a copertura di una buca o se fosse stato sparso per qualche altra causa, e se vi fossero in loco cartelli indicanti i la v ori in corso o altre delimitazioni dell’area (pag g . 4 e 5 della sentenza impugnata, in motivazione). In secondo luogo, ha sottolineato che le stesse allegazioni di parte attrice risultavano differenti nel corso del processo (confrontando quanto esposto nell’atto introduttivo e nella memoria ex art. 183 c.p.c.), concludendo per la mancanza di contezza esatta, oltre che di riscontro processuale, delle concrete modalità e circostanze dell’evento dedotto in giudizio (pag. 5 della sentenza impugnata, in motivazione). CC 3.07.2023 Ric. n. 22256/2020 Pres G. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA], ha dato conto dellecarenze probatorie evidenziate dal Comune convenuto, che , in appe llo aveva lamentato l’impossibilità di una immediata verifica della situazione dei luoghi, avendo ricevuto la denuncia del sinistro ad un mese di distanza dal fatto (pag. 6 della sentenza impugnata, in motivazione). 5. Il quarto motivo del ricorso principale e l’unico motivo di quello incidentale possono essere congiuntamente esaminat i , prospettando entrambi analoghe doglianze in tema di liquidazione delle spese di lite, e sono entrambi infondati. Non sussiste la censura prospettata in quanto l a Corte d’appello ha correttamente applicato l’orientamento consolidato, che va qui ribadito, secondo cui le spese in giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria ( Cass. Sez. 2, 17/09/2019 n. 23123;Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023 ). Contrariamente a quanto sostenuto dalricorrente principale e da quello incidentale, la Corte d’appello non ha comm e sso alcun preteso errore applicativo di tale principio ( asseritamente consistito nell’aver applicato esclusivamente il principio della “soccombenza”) in quanto, valutate le circostanze riproposte con il ricorso per cassazione, ha ritenuto la chamata in causa effettuata dal Comune come «non ingiustificata, fondandosi, la domanda volta a far valer la responsabilità dell'evento dedotto in giudizio, appunto, sull'aggiudicazione dei lavori affidati in appalto » (pag. 6 della sentenza impugnata, in motivazione). CC 3.07.2023 Ric. n. 22256/2020 Pres G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 6. In definitiva, il ricorso principale va rigettato come va rigettato quello incidentale, con compensazione delle relative spese; nulla per le spese dell’ente locale, non avendo il Comune intimato ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, con compensazione delle relative spese. Nulla per le spese del Comune. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei pre