CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01830/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto riqualificare il ricorso in opposizione e la sua trasmissione al Tribunale di Bari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari in funzione di giudice dell'esecuzione e in parziale accoglimento dell'opposizione dell'interessato ha revocato il provvedimento di confisca, adottato ai sensi degli artt. 676 c.p.p. e 240 comma 2 n. 1 c.p., dei beni sottoposti a sequestro nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 497-ter c.p., conclusosi con sentenza definitiva di non doversi procedere per prescrizione, disponendo contestualmente la rimessione al giudice civile per la risoluzione della controversia sulla proprietà dei suddetti beni e ordinando il mantenimento nelle more del vincolo cautelare. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il Savino a mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge. In particolare il ricorrente deduce anzitutto la violazione del diritto di difesa per l'omessa instaurazione del contraddittorio, avendo il Tribunale deciso sull'istanza di revoca della confisca inaudita altera parte. In secondo luogo eccepisce l'abnormità del provvedimento di confisca in quanto non adottato con la sentenza di proscioglimento, bensì successivamente ed anche in questo caso senza la previa instaurazione del contraddittorio con l'interessato. Infine l'ordinanza gravata sarebbe illegittima in quanto contrastante con il dispositivo della menzionata sentenza, con il quale era stato invece disposta dal giudice della cognizione la restituzione al Savino dei beni in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 2. Anzitutto deve essere premesso che il provvedimento di confisca dei beni in sequestro è stato adottato il 5 luglio 2023 e dunque successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di non doversi procedere emessa nei confronti del Savino. E' dunque evidente che il Tribunale ha provveduto in tal senso quale giudice dell'esecuzione e senza necessità di instaurare il contraddittorio con l'interessato ai sensi secondo quanto disposto dagli artt. 676 comma 1 e 667 comma 4 c.p.p. La censura di "abnormità" del provvedimento di confisca formulata dal ricorrente è dunque manifestamente infondata e comunque superata dal fatto che, a seguito dell'istanza proposta dallo stesso il 5 luglio 2023, con la quale ha richiesto la revoca del provvedimento di confisca e la restituzione dei beni in sequestro e che deve essere qualificata come opposizione ex art. 667 comma 4 c.p.p. allo stesso provvedimento, il Tribunale ha di fatto revocato tale provvedimento, riconoscendo che i suddetti beni non potevano essere confiscati ai sensi dell'art. 240 comma 2 n. 1 c.p. E lo stesso giudice ha dunque fatto rivivere la decisione assunta da quello della cognizione ad oggetto la restituzione dei beni in sequestro, limitandosi in tal senso a demandare al giudice civile la risoluzione della questione relativa alla titolarità dei suddetti beni al fine di individuare colui al quale gli stessi devono essere effettivamente restituiti. 3. Ciò premesso deve rilevarsi che per il consolidato insegnamento di questa Corte - essendo rimasto isolato l'unico precedente di segno contrario - non è impugnabile il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, né formale, né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile (ex multis Sez. 1, n. 31088 del 25/06/2018, Baratta, Rv. 273487; Sez. 1, n. 6769 del 03/12/2018, dep. 2019, Inps, Rv. 274805). Attesa la natura del provvedimento indebitamente impugnato il giudice non aveva alcun obbligo di instaurare ai fini della sua adozione il contraddittorio con le parti, fermo restando che questo dovrà essere costituito una volta che il giudice civile avrà risolto la questione pregiudiziale. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de