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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 novembre 2021

Cassazione n. 03736/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE di APPELLO di L'AQUILA.

Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e, per l'imputato, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati di rapina aggravata ed altro, in continuazione, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione perché:

I. le lesioni si sarebbero prescritte prima della decisione della Corte di appello;

II. la p.o. sarebbe inattendibile e le sue dichiarazioni non sarebbero corroborate da elementi di riscontro;

III. non sarebbe configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., in difetto dell'elemento della coabitazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi in parte manifestamente infondati, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, è integralmente inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il reato di lesioni aggravate, commesso in data 17/09/2021, tenuto conto della sospensione disposta dal Tribunale dal 12/10/2017 al 11/10/2018 (a seguito di una richiesta di rinvio della difesa per preparare la discussione), e non impugnata in appello, non era prescritto alla data della decisione impugnata.

2. Le residue doglianze sono, come premesso, prive della necessaria specificità, perché meramente reiterative.

La Corte di appello (f. 3 ss. della sentenza impugnata) ha motivatamente ritenuto l'attendibilità delle dichiarazioni della p.o. (dettagliate, precise e coerenti), confermata dal certificato medico attestante le lesioni dalla stessa patite (risultate compatibili con la dinamica dell'aggressione riferita), l'imputato era ospite dell'abitazione dove la p.o. viveva con altri connazionali: di qui, l'integrazione della circostanza aggravante contestata.

Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato di lesioni aggravate eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.>> (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peni., va condannato al pagamento delle spese processuali nonché, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso il 30/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] trani G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE di APPELLO di L'AQUILA. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e, per l'imputato, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati di rapina aggravata ed altro, in continuazione, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione perché: I. le lesioni si sarebbero prescritte prima della decisione della Corte di appello; II. la p.o. sarebbe inattendibile e le sue dichiarazioni non sarebbero corroborate da elementi di riscontro; III. non sarebbe configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., in difetto dell'elemento della coabitazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi in parte manifestamente infondati, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, è integralmente inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il reato di lesioni aggravate, commesso in data 17/09/2021, tenuto conto della sospensione disposta dal Tribunale dal 12/10/2017 al 11/10/2018 (a seguito di una richiesta di rinvio della difesa per preparare la discussione), e non impugnata in appello, non era prescritto alla data della decisione impugnata. 2. Le residue doglianze sono, come premesso, prive della necessaria specificità, perché meramente reiterative. La Corte di appello (f. 3 ss. della sentenza impugnata) ha motivatamente ritenuto l'attendibilità delle dichiarazioni della p.o. (dettagliate, precise e coerenti), confermata dal certificato medico attestante le lesioni dalla stessa patite (risultate compatibili con la dinamica dell'aggressione riferita), l'imputato era ospite dell'abitazione dove la p.o. viveva con altri connazionali: di qui, l'integrazione della circostanza aggravante contestata. Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato di lesioni aggravate eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.>> (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). 3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peni., va condannato al pagamento delle spese processuali nonché, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 30/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] trani G
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