CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 agosto 2024
Cassazione n. 34486/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA]« [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/08/2024 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha disposto la consegna di VitalyyKechik e [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] della Francia, a seguito di mandato di arresto europeo emesso in data 6 agosto 2024 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Giudiziario di Parigi per i reati di riciclaggio aggravato, concorso in banda organizzata a un'operazione di investimento, dissimulazione o conversione dei proventi di un reato (art. 324 cod. pen.), partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla preparazione di un reato punibile con la pena di dieci anni di reclusione (art. 450 cod. pen.), furto in banda organizzata, attacco a un sistema di elaborazione automatizzata di dati commesso in banda organizzata (art. 311 cod. pen.). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dei consegnandi che con unico atto ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. c), d) ed e) legge n. 69/2005 in relazione alla dedotta omessa ed erronea identificazione dei consegnandi tratti in arresto. La difesa aveva dedotto che nel mandato di arresto europeo tradotto risultano formalmente da allegare le foto dei prevenuti, senza che a tale indicazione sia seguita la allegazione delle foto. Sicché, non essendo stato indicato alcun segno particolare per entrambi, non è dato sapere se effettivamente i soggetti tratti in arresto siano le persone oggetto di indagine. Peraltro, l'Alqethami di cui si chiede l'arresto è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], [OSCURATO:PERSONA], mentre quello arrestato è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], Francia. La sentenza ha rigettato la deduzione ritenendo sufficiente che l'Autorità emittente faccia desumere l'assenza di dubbio in ordine agli elementi utili all'identificazione della persona reclamata, con argomento da un lato ultroneo rispetto alla deduzione difensiva, dall'altro, senza tener conto che l'assenza di dubbio non emerge dal contenuto degli atti, non risultando essere stata esperita alcuna verifica al riguardo. In particolare, il riferimento alla identificazione mediante passaporto risulterebbe certo se, ad esempio, l'Autorità emittente ne avesse inviato una copia o confrontando le foto e i dati segnaletici inviati dalla Francia: in assenza di qualsivoglia verifica, permane l'incertezza assoluta circa l'identità degli arrestati rispetto a quella dei ricercati, potendosi trattare di un caso in cui i nomi e le date di nascita possono dare corso a casi di omonimia. Quanto poi ad Alqethami, alla deduzione secondo la quale egli risultava [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] - e non in [OSCURATO:PERSONA], secondo il mandato di arrestn -, la Corte ha rilevato in modo inconferente che il consegnando ha dichiarato di risiedere momentaneamente in Francia. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. per omessa notifica della segnalazione EJI S.I.S. o di atto equipollente al mandato di arresto europeo ai consegnandi. Alla dedotta conseguente violazione dei diritti fondamentali di essere informati e potersi difendere, la Corte di appello non ha risposto. Inoltre, la certezza che i consegnandi conoscessero perfettamente il francese è del tutto infondata. A tal riguardo nelle annotazioni del S.I.S., riquadro M083, prima pagina, è indicata come sconosciuta la lingua che il ricercato capisce, né l'Autorità francese ha mai asserito che gli stessi comprendessero o parlassero il francese. Neanche giustificano tale conclusione la asserzione della residenza a Parigi del Kechik, visti i suoi contatti con Stati extra UE, o che Alqethami abbia frequentato una scuola in Francia, essendo presenti a Parigi numerose scuole internazionali. Tanto era incerto che i consegnandi parlassero la lingua francese che è stato scelto un interprete inglese, ma nessun atto è stato mai tradotto in inglese, salvo la sentenza. 2.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 1, comma 2, I. n. 69/2005 per omessa indicazione della finalità del mandato di arresto europeo di esercizio dell'azione penale e contrarietà a diritti fondamentali dell'individuo e alla decisione quadro 2002/584/GAI. Alla deduzione difensiva della mancata indicazione della finalità perseguita dal mandato emesso, la Corte ha risposto facendo riferimento ad una dicitura prestampata priva delle indicazioni di completamento rispetto alla diversa tipologia di mandato. Inoltre, secondo la dizione utilizzata nella annotazione al S.I.S. si evince che il titolo cautelare è finalizzato ad un interrogatorio confessorio, in contrasto alle carte internazionali e al nostro diritto interno. E l'assunto della Corte, secondo il quale anche l'attività di sentire gli arrestati è propedeutica all'ulteriore sviluppo delle investigazioni finalizzate all'esercizio dell'azione penale, non tiene conto delle contrarie indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità indicata dalla difesa. Peraltro, la difesa aveva prodotto l'avviso di interrogatorio espletato nell'ambito dell'ordine di investigazione europeo proveniente dalla Procura della Repubblica di Salerno, così da rendere apparenti le finalità perseguite dal titolo cautelare, essendosi già svolto l'incombente dell'interrogatorio. 2.4. Con il quarto motivo violazione dell'art. 6, comma 1, lett. e) I. n. 69/2005 in relazione alla mancanza di puntuale descrizione dei reati e del grado di partecipazione degli stessi.Alla pertinente deduzione difensiva la Corte distrettuale motiva - peraltro solo rispetto alla posizione dell'Alqethami - asserendo che la contestazione difensiva apparirebbe "fuori fuoco", giacché non è consentito valutare la sussistenza dei gravi indizi, laddove - invece - si trattava delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato. 2.5. Con il quinto motivo violazione ed erronea applicazione dell'art. 18-bis I. n. 69/2005 in quanto l'assunto della commissione dei reati o di parte di essi in territorio francese era smentito dalla memoria difensiva secondo la quale in nessun punto si indica quali operazioni siano state riscontrate, come poste in essere il 13 giugno da Parigi: le scarne investigazioni darebbero solo conto della presenza dei quattro soggetti e, per altro verso, risulta la contraddittoria collocazione del telefono di Alqethami contemporaneamente in [OSCURATO:PERSONA] e a Parigi. 2.6. Con il sesto motivo violazione dell'art. 1, comma 3, della legge n. 69/2005 e dell'art. 6, par. 1, decisione quadro 2002/584/GAI per essere stato emesso il mandato di arresto dalla Procura della Repubblica di Parigi, non qualificabile quale autorità giudiziaria. Nella specie mentre il titolo cautelare risulta emesso dal Giudice istruttore Boyton, il mandato di arresto europeo non risulta preliminarmente, né successivamentei convalidato da alcun giudice. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono complessivamente infondati e devono essere respinti. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato essendo stati correttamente identificati i ricorrenti nei soggetti destinatari del mandato di arresto europeo sulla base dei rispettivi passaporti in corso di validità rilasciati dalle competenti autorità nazionali. E' stata poi data corretta risposta al rilievo difensivo volto a far leva sul preteso luogo di nascita francese del Alqethami: questo non risultava dal suo passaporto, peraltro corrispondente a quello trovato in suo possessp - come risulta dalla stessa comunicazione della Pmbasciata dell'[OSCURATO:PERSONA] sul padre del ricorrente -, dandosi ragione della indicazione del luogo di nascita francese contenuta nell'invito a rendere interrogatorio emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno in quanto conseguente alla trasmissione di atti da parte della stessa Corte a quel Pubblico Ministero, nei quali vi era la dichiarazione del consegnando di essere residente in Francia. 3. Il secondo motivo è generico in relazione alla omessa notifica delle accuse, ritualmente rese note ai ricorrenti nella sede propria della udienza di convalida alla presenza di un interprete di lingua inglese, presente anche in quella sulla decisione sulla richiesta di consegna. Deve rilevarsi, a riguardo dello svolgimento della traduzione in' lingua inglese, che nessuna specifica eccezione è stata formulata dalla difesa, che nelle note difensive del 21-22 agosto 2024 (v. fol 310 e ss. in atti) si è limitata a far leva sulla mancata notifica della annotazione del [OSCURATO:PERSONA] (S.I.S.) ai consegnandi, non risultando dal verbale di udienza di convalida del 8 agosto (v. fol. 69 e ss. in atti) né da quello del 22 agosto sulla decisione di consegna (v. fol. 312 e ss.) alcuna eccezione sulla traduzione svolta dall'interprete di lingua inglese. Costituisce, invero, jus receptum in tema di mandato di arresto europeo, che l'ambito applicativo delle novellate disposizioni di cui all'art. 143 cod. proc. pen., che hanno recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti riell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, comprende anche la speciale disciplina della procedura di consegna relativa al m.a.e., con la conseguenza che l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana ha diritto ad ottenere la traduzione degli atti suindicati solo se ne faccia espressa e motivata richiesta (Sez. 6, n. 1199 del 08/01/2015, Ivancescu, Rv. 261639), espressa e motivata richiesta che, per quanto sopra detto, non risulta essere stata formulata. Del resto, il motivo è generico ed in fatto rispetto all'incensurabile affermata conoscenza da parte dei ricorrenti della lingua francese sul rilievo - quanto al Kechik - della sua dimora settennale a Parigi e - quanto al Alqethami - del conseguimento da parte sua di diploma universitario nella capitale francese. Del pari generica - stante la rilevata mancata deduzione a riguardo - è la censura riferita alla conoscenza della lingua inglese da parte degli stessi consegnandi, rispetto al rilievo della sentenza secondo il quale i ricorrenti hanno dimostrato di conoscerla al momento in cui è stato loro spiegato, nell'udienza di convalida, il contenuto delle accuse elevate nei loro confronti - dopo aver preso atto dell'emissione a loro carico del mandato di arresto e della procedura di esecuzione a riguardo - non intendendo e rilasciare dichiarazioni. 4. Il terzo motivo è infondato. Invero, il mandato di arresto europeo è stato legittimamente emesso sulla base del mandato di arresto interno emesso in data 1 agosto 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale Giudiziario di Parigi per il perseguimento da parte della A.G. francese dei reati addebitati ai consegnandi. Come è noto, un'autorità giudiziaria può emettere un MAE per due fini (articolo 1, paragrafo 11della decisione quadro sul MAE): a) esercizio di un'azione penale; o b) esecuzione di una pena o una misura di sicurezza, privative della libertà. Se il MAE è emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale, prima della sua emissione deve essere stato emesso dalle autorità giudiziarie cciimpetenti dello Stato membro emittente un mandato di arresto nazionale o , qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza (articolo paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro sul MAE). La Corte di giustizia 'ha confermato nella sentenza pronunciata nella causa C-241/15 [OSCURATO:PERSONA] che il mandato di arresto nazionale o l'analoga decisione giudiziaria sono provvedimenti distinti dal MAE. L'espressione "decisione giudiziaria" (che è distinta dal MAE) ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro sul MAE, è stata ulteriormente chiarita dalla Corte di giustizia nella sentenza pronunciata nella causa C-453/16 PPU Ózgelik (41), in cui concludeva che la convalida da parte del pubblico ministero di un mandato d'arresto nazionale precedentemente emesso da un servizio di polizia e su cui si fonda il MAE costituisce una "decisione giudiziaria". Nella sentenza pronunciata nella causa C-414/20 MM, la Corte di giustizia ha ulteriormente specificato il significato da attribuire alla nozione di "mandato di arresto [nazionale] o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza": "[Un] atto nazionale che serve da fondamento per un mandato d'arresto europeo, quand'anche non sia designato con la kienominazione di "mandato d'arresto nazionale" dalla legislazione dello Stato membro emittente, deve produrre effetti giuridici equivalenti, vale a dire quelli di un ordine di ricerca e di arresto della persona sottoposta a procedimento penale. Tale nozione comprende quindi non già tutti gli atti che determinano l'avvio di un procedimento penale nei confronti di una persona, bensì soltanto quelli che sono destinati a consentire, con una misura coercitiva giudiziaria, l'arresto di tale persona ai fini della sua presentazione dinanzi a un giudice in vista del compimento degli atti del procedimento penale". 5. Il quarto motivo è genericamente proposto rispetto alla descrizione delle condotte addebitate ai ricorrenti, oltre che prospettato per ragioni non consentite. 5.1. Invero, la sentenza ha dato conto delle informazioni contenute dal mandato di arresto riguardanti le condotte tenute dai consegnandi. [OSCURATO:PERSONA], residente a Parigi, era stato assunto dalla società britannica [OSCURATO:PERSONA], con sede nelle isole Cayman, per sviluppare una infrastruttura legata agli scambi e alle transazioni in criptovaluta, e aveva impiantato un malware attraverso il quale, con operazioni dal 22 maggio al 13 giugno 2024, aveva sottratto J un miliardo di criptovaluta Holograf avente valore di 14,42 milioni di dollari americani, facendo confluire le somme in portafogli digitali riconducibili allo stesso Kechik e anche su un conto appartenente ad Alqethami, su cui erano state inviate, sempre il 13 giugno, somme per oltre un milione e 200mila dollari. Secondo le analisi dei telefoni i due, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il 13 giugno - giorno del furto - si trovavano nel domicilio parigino del Kechik, risultando intercettati il 20 giugno in altre località francesi ed erano volati in elicottero in Sardègna. Era stato, inoltre, accertato che nel maggio 2020 Kechik aveva creato la società BYTE3 - che aveva lo scopo di rendere sicuro il mercato delle NFT con degli smart contacts e aveva cessato la propria attività il 26 dicembre 2023 - nella quale Alqethami era incaricato delle operazioni e le due donne della comunicazione pubblicitaria. 5.2. Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata si è conformata al condiviso orientamento di legittimità espresso da Sez. 6 , n. 42602 del 17/10/2023, Chernenkaia, Rv. 285356, secondo il quale «le indicazioni che il mandato d'arresto deve contenere (secondo la previsione dell'art. 8 della decisione quadro del Consiglio U.E. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, ripresa pressoché tal quale nel diritto interno dall'art. 6, legge n. 69 del 2005), tra le quali - per quanto d'interesse nello specifico - vi sono le "circostanze della commissione del reato" ed il "grado di partecipazione del ricercato", sono volte a fornire le informazioni formali minime, necessarie per consentire alle autorità giudiziarie dell'esecuzione di dar seguito in tempi brevi al mandato d'arresto europeo, adottando con urgenza la loro decisione sulla consegna (in questi esatti termini, CGUE, sentenza del 23 gennaio 2018, C 367/16, Piotrowski, 59). Ne deriva che la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il grado di partecipazione del ricercato, dev'essere soltanto tale da permettere, allo Stato richiesto della consegna, di eseguire i controlli demandatigli dalla legge (vds. artt. 1, comma 3, 2, 7, 18 e 18-bis, legge n. 69 del 2005). Tra questi, però, a sèguito del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, è venuto meno quello sulla sussistenza di un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (secondo il noto principio elaborato nella vigenza della precedente disciplina da Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007,Ramoci,Rv. 235348): tanto si rileva senza incertezze dall'abrogazione dell'art. 6, comma 4, della stessa legge n. 69, che imponeva all'autorità emittente il mandato di allegare una relazione sui fatti con l'indicazione delle fonti di prova; ma, ancor più, dall'eliminazionè dal testo del successivo art. 17, sempre per mano della novella del 2021, del riferimento ai "gravi indizi di colpevolezza" quale presupposto per l'esecuzione di un mandato d'arresto processuale, con la conseguenza che, secondo le legge oggi in vigore, la mancata indicazione di essi nel mandato non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna (così, tra altre, Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118)». 6. Il quinto motivo è infondato rispetto al corretto rilievo operato dalla sentenza sulla natura transnazionale dei reati commessi ai danni della società delle isole Cayman e alla corretta individuazione della realizzazione di una parte delle condotte in territorio francese, segnatamente con riferimento all operazioni del 13 giugno - in cui furono riversate somme sottratte per un miliOne e 200mila dollari sul conto del Alqethami - svolte nella base operativa costituita dall'appartamento parigino del Kechik. 7.11 sesto motivo è manifestamente infondato, trattandosi di mandato di arresto europeo emesso dal Procuratore della Repubblica di Parigi l sulla base del mandato di arresto interno del [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale Giudiziario di Parigi in data 1 agosto 2024, essendosi così verificato il richiesto sindacato giurisdizionale alla base del mandato emesso, secondo il costante orientamento per il quale in tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "autorità ' giudiziaria emittente" comprende anche le autorità di uno Stato membro che, pur non rivestendo la qualifica di organi giurisdizionali, partecipano all'amministrazione della giustizia penale di tale Stato e agiscono in modo indipendente nell'esercizio delle proprie funzioni, a condizione che sia assicurato il sindacato giurisdizionale sulla decisione relativa all'emissione del mandato (Sez. 6, n. 15922 del 21/05/2020, Lucaci, Rv. 278934; conforme Sez. 6, n. 3175 del 25/01/2022, N., Rv. 282747). 8. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 9. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22, comma 5, I. 22 apr