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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30308/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il S. Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari ricorre avverso l'ordinanza del 25 maggio 2021 della Corte di appello di Bari che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente e associazione finalizzata al traffico illecito della sostanza stupefacente, ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), commessi fino a gennaio 2004 in Foggia, giudicati dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 3 luglio 2008, definitiva il 2 ottobre 2009; 2) al reato continuato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., commesso nel mese di giugno 2004 in Foggia, giudicati dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 21 gennaio 2020, definitiva il 31 ottobre 2020.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il condannato a giugno 2004 aveva commesso il reato sub 2 con l'intenzione di aderire all'associazione, a prescindere dal dato formale dell'operatività dell'associazione fino a gennaio 2004 (anche considerando che nel giugno 2004 erano state eseguite le misure cautelari relative al reato associativo, circostanza sintomatica del fatto che Venuti fino a quel momento avesse continuato a operare per il sodalizio di appartenenza).

Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che la sussistenza del medesimo disegno criminoso era provata dal fatto che, dalla lettura del capo di imputazione sub 2, si evinceva che - nell'ambito dell'operazione denominata "Poseidon" - il condannato aveva commesso il reato al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso diretta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] operante nella città di Foggia.

2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché gli argomenti offerti dal giudice dell'esecuzione per giustificare il riconoscimento del vincolo della continuazione sarebbero da ritenersi manifestamente illogici, in quanto contrari a quanto accertato nelle sentenze di condanna.

In particolare, il ricorrente evidenzia che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il giudice di appello sub 2, in sede di rinvio, aveva escluso la sussistenza della circostanza aggravante mafiosa inizialmente contestata, dopo aver accertato che il reato, commesso nel mese di giugno 2004, era stato perfezionato in un momento successivo al venir meno del sodalizio criminoso di riferimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Giova evidenziare in diritto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma.

La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate - deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte realizzate (Sez. 4, n. 16066/09 del 17 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632), posto che tale attività attiene all'inesplorabile interiorità psichica del soggetto.

In tale prospettiva si è chiarito che indici esteriori apprezzabili della preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni vanno individuati in elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità delle condotte, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, senza che ciascuno di essi, singolarmente considerato, costituisca indizio necessario di una programmazione e deliberazione unitaria, mentre, aggiunto a un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento di circostanze indiziarle favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17 marzo 2010, Bonasera, Rv. 246838).

L'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, quindi, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell'art. 81 cod. pen.

Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che la motivazione dell'ordinanza impugnata appaia incongrua e priva di una effettiva valutazione dei singoli fatti di reato oggetto delle sentenze di condanna, dalle quali si evinceva che il condannato non aveva fatto parte dell'associazione per delinquere di tipo mafioso e che l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti sul, 1, di cui aveva fatto parte, aveva terminato la sua operatività nel mese di gennaio 2004. [OSCURATO:PERSONA], quindi, rileva che il giudice dell'esecuzione ha fornito sul punto una motivazione insufficiente, in quanto avente a oggetto circostanze diverse da quelle accertate dai giudici della cognizione: dalla lettura delle sentenze di condanna, infatti, non è possibile asserire che il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, commesso nel mese di giugno 2004, fosse comunque riconducibile alla partecipazione del medesimo condannato alla vita associativa del sodalizio.

2. All'annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari, che in diversa composizione fisica, provvederà al rinnovato esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 3 luglio 2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il S. Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari ricorre avverso l'ordinanza del 25 maggio 2021 della Corte di appello di Bari che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente e associazione finalizzata al traffico illecito della sostanza stupefacente, ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), commessi fino a gennaio 2004 in Foggia, giudicati dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 3 luglio 2008, definitiva il 2 ottobre 2009; 2) al reato continuato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., commesso nel mese di giugno 2004 in Foggia, giudicati dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 21 gennaio 2020, definitiva il 31 ottobre 2020. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il condannato a giugno 2004 aveva commesso il reato sub 2 con l'intenzione di aderire all'associazione, a prescindere dal dato formale dell'operatività dell'associazione fino a gennaio 2004 (anche considerando che nel giugno 2004 erano state eseguite le misure cautelari relative al reato associativo, circostanza sintomatica del fatto che Venuti fino a quel momento avesse continuato a operare per il sodalizio di appartenenza). Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che la sussistenza del medesimo disegno criminoso era provata dal fatto che, dalla lettura del capo di imputazione sub 2, si evinceva che - nell'ambito dell'operazione denominata "Poseidon" - il condannato aveva commesso il reato al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso diretta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] operante nella città di Foggia. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché gli argomenti offerti dal giudice dell'esecuzione per giustificare il riconoscimento del vincolo della continuazione sarebbero da ritenersi manifestamente illogici, in quanto contrari a quanto accertato nelle sentenze di condanna. In particolare, il ricorrente evidenzia che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il giudice di appello sub 2, in sede di rinvio, aveva escluso la sussistenza della circostanza aggravante mafiosa inizialmente contestata, dopo aver accertato che il reato, commesso nel mese di giugno 2004, era stato perfezionato in un momento successivo al venir meno del sodalizio criminoso di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova evidenziare in diritto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma. La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate - deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte realizzate (Sez. 4, n. 16066/09 del 17 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632), posto che tale attività attiene all'inesplorabile interiorità psichica del soggetto. In tale prospettiva si è chiarito che indici esteriori apprezzabili della preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni vanno individuati in elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità delle condotte, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, senza che ciascuno di essi, singolarmente considerato, costituisca indizio necessario di una programmazione e deliberazione unitaria, mentre, aggiunto a un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento di circostanze indiziarle favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17 marzo 2010, Bonasera, Rv. 246838). L'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, quindi, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell'art. 81 cod. pen. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che la motivazione dell'ordinanza impugnata appaia incongrua e priva di una effettiva valutazione dei singoli fatti di reato oggetto delle sentenze di condanna, dalle quali si evinceva che il condannato non aveva fatto parte dell'associazione per delinquere di tipo mafioso e che l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti sul, 1, di cui aveva fatto parte, aveva terminato la sua operatività nel mese di gennaio 2004. [OSCURATO:PERSONA], quindi, rileva che il giudice dell'esecuzione ha fornito sul punto una motivazione insufficiente, in quanto avente a oggetto circostanze diverse da quelle accertate dai giudici della cognizione: dalla lettura delle sentenze di condanna, infatti, non è possibile asserire che il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, commesso nel mese di giugno 2004, fosse comunque riconducibile alla partecipazione del medesimo condannato alla vita associativa del sodalizio. 2. All'annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari, che in diversa composizione fisica, provvederà al rinnovato esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 3 luglio 2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio
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