CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 06897/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia resa il 2 ottobre 2018 dal Tribunale di Palmi che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (mancanza assoluta, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentandosi in particolare il mancato confronto con le censure esposte nell'atto di appello) è manifestamente infondato. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, il giudice dell'appello non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola argomentazione svolta dall'appellante, potendo limitarsi a una motivazione complessiva che dia comunque conto delle ragioni del convincimento e consenta di comprendere l'iter logico seguito nella decisione. Nel caso di specie, peraltro, la sentenza di primo grado, che integra quella di appello, dopo aver offerto una compiuta ricostruzione dei fatti, ha sostenuto (p. 5), con motivazione non manifestamente illogica, come non vi sia dubbio che il prelievo furtivo sia avvenuto per l'irrigazione del terreno circostante l'abitazione dell'imputato, terreno di cui questi si occupava direttamente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de"M ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 01 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore • TI