CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 agosto 2021
Cassazione n. 15217/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6620/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A., rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] - intimat o - avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1484 del 5/8/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/ 4/202 5 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] − la Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza, la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e [OSCURATO:PERSONA], esercitando nei loro confronti azione di rivalsa in relazione al risarcimento corrisposto dalla compagnia attrice ai danneggiati nel sinistro occorso il 24-25/7/2020; in quell’occasione, [OSCURATO:PERSONA], appropriandosi delle chiavi e all’insaputa del legale rappresentante della società, si poneva alla guida della Mercedes di proprietà della menzionata pizzeria, assicurata per la r.c.a. con la suindicata compagnia, e, ribaltandosi col mezzo, cagionava gravi danni ai passeggeri terzi trasportati; il conducente del veicolo non era munito di patente di guida, ma soltanto del cosiddetto “foglio rosa”; − la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. contestava la domanda avversaria, in quanto il conducente del mezzo era, al momento del sinistro, in possesso di titolo idoneo per la guida, come dimostrava, peraltro, l’assoluzione dal reato di guida senza patente; − anche [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto della domanda attorea; − con la sentenza n. 1669 del 28/7/2019, il Tribunale di Cosenza, in accoglimento delle istanze di Italiana Assicurazioni, condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 145.000,00, oltre interessi legali fino al soddisfo, e alla rifusione delle spese di lite: il giudice di prime cure reputava fondata la domanda di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti della società assicurato, ai sensi del punto 1.21 delle condizioni generali di contratto, e l’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti del conducente del veicolo, perché [OSCURATO:PERSONA], pur cosciente di non essere in possesso di patente, «con condotta dolosa si metteva deliberatamente alla guida del veicolo violando, anche, le norme della comune diligenza e prudenza essendo il possesso del foglio rosa titolo non abilitante alla guida, ma solo autorizzativo di esercitazione alla guida di un mezzo»; − la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva Italiana Assicurazioni, mentre [OSCURATO:PERSONA] restava contumace; − con la sentenza n. 1484 del 5/8/2021, la Corte d ’ appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di rivalsa svolta dalla compagnia assicuratrice nei confronti della società; − per quanto qui ancora rileva, il giudice d ’ appello così spiegava la decisione: «… nelle condizioni generali della polizza, ed in particolare al punto 1.21 lettera d), era testualmente sancito che «a parziale deroga dell’art. 1.2) rischi esclusi, la Società rinuncia ad eccepire nei confronti del solo proprietario del veicolo (o del locatario in caso di leasing) la mancanza di abilitazione del conducente a condizione che il proprietario (o il locatario in caso di leasing) non fosse a conoscenza di tale mancanza al momento dell’affidamento del veicolo». … È evidente dunque che, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, nel caso in ispecie il possesso del c.d. foglio rosa abilitasse alla guida il [OSCURATO:PERSONA], il che esclude la sussistenza della prima delle due condizioni a cui l’articolo 1.21 lettera d) delle condizioni generali di polizza subordinava la facoltà della Compagnia assicurativa all’esercizio dell’azione di rivalsa, vale a dire la «mancanza di abilitazione del conducente». A ben vedere però nel caso in ispecie, per come esattamente rilevato dall’appellante, non ricorre neppure la seconda condizione vale a dire che il proprietario del veicolo assicurato «non fosse a conoscenza di tale mancanza al momento dell’affidamento del veicolo». Orbene, sul punto il Tribunale ha così motivato: «… manca la prova dell’affidamento dell’auto a terzi pur consapevole il [OSCURATO:PERSONA] che il proprio figlio non era in possesso di idonea abilitazione. La mancata prova dell’affidamento, però, non consente di non esonerare e quindi di non ritenere operante la lettera d) del punto 1.21 in quanto, si ripete, il [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società, conosceva la difformità ossia che il figlio Francesco possedeva il solo foglio rosa che non consentiva la guida del mezzo anche se manca la prova dell’affidamento del veicolo, sembrando strano, però, che in ambito familiare non si conoscano le abitudini della propria famiglia e che, quindi, qualora vero, si presume che il guidatore conosceva il luogo dove erano custodite le chiavi della Mercedes» (cfr. sentenza, pag. 5). Di vero, “affidamento”è l’affidare, il dare in custodia o in consegna una res e sottende ovviamente la volontà e consapevolezza del dare. Ora, nel caso in ispecie, la circostanza ipotetica che il figlio potesse sapere il luogo dove erano custodite le chiavi della Mercedes, non significa ovviamente che il padre avesse affidato (i.e. consegnato) al figlio le chiavi della macchina. Ed anzi, quest’ultima circostanza è stata esclusa dalla stessa compagnia assicurativa la quale ha reiteratamente affermato, nell’atto introduttivo del giudizio, che l’auto «fosse stata utilizzata all’insaputa del signor [OSCURATO:PERSONA] […] la presenza di tale elemento soggettivo appare avvalorata dalle stesse dichiarazioni fornite dal padre in sede di denuncia, il quale riferiva testualmente che il figlio Francesco, si appropriava delle chiavi dell’auto che erano custodite in un cassetto della propria abitazione e, a sua insaputa, utilizzava l’auto …» (cfr. atto di citazione, pagg. 2-4). Nel caso in ispecie non sussistevano dunque i presupposti per l’esercizio dell’azione di rivalsa da parte dell’assicuratore nei confronti del contraente.»; − avverso tale decisione la Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, basato su tre motivi; − la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. resisteva con controricorso; − [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva difese nel giudizio di legittimità; − la compagnia ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c.; − a ll’ esito della camera di consiglio del 16 /4 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] − col primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 144, comma 2, D.Lgs. n. 209 del 2005, degli artt. 116, commi 1 e 3, lett. f, e 122, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 285 del 1992, nonché della clausola riportata al punto 1.21, lettera d, delle condizioni generali del contratto di assicura- zione, in relazione agli artt. 1362 ss. c.c.»; con la censura si critica l’interpre- tazione della clausola contrattuale data dalla sentenza impugnata, che, ad avviso della ricorrente, è errata sotto due profili e, cioè, nella parte in cui ritiene che il cosiddetto “foglio rosa”costituisca abilitazione alla guida del con- ducente e nella parte in cui si fornisce una lettura eccessivamente restrittiva del concetto di «affidamento del veicolo», identificativa di una condotta esclu- sivamente dolosa dell’assicurato; − co l secondo motivo , formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, comma 3, e 2697 c.c., per avere la Corte d’appello onerato la compagnia assicuratrice di una prova incombente sul proprietario del veicolo, che è invece tenuto a dimostrare la circolazione prohibente domino; − le censure - che possono essere esaminate congiuntamente, anche in relazione ai due profili in cui è articolato il primo motivo -sono infondate; − l a sentenza impugnata è sorretta da due rationes decidendi : da un lato, si afferma che la titolarità del cosiddetto “foglio rosa”(rectius, l’autorizzazione per esercitarsi alla guida exart. 122 C.d.S.) esclude la mancanza di un titolo abilitativo alla guida (secondo il giudice d’appello, la predetta autorizzazione consente di guidare a determinate condizioni che, se non sussistenti, non de- terminano la totale assenza di titolo abilitante - come nel caso di carenza di patente di guida -ma soltanto la violazione, punita con sanzione amministra- tiva di regole dettate dal C.d.S.); dall’altro, si afferma che il legale rappre- sentante della società controricorrente non poteva essere «a conoscenza … al momento dell’affidamento del veicolo» della mancanza del titolo abilitante, posto che è mancato proprio l’affidamento, essendo pacifico (in base alle stesse difese della compagnia assicurativa) che il mezzo era stato preso da [OSCURATO:PERSONA] all’insaputa del proprietario; − questa seconda ratio decidendi - di per sé idonea a sorreggere la deci- sione ed indipendente rispetto alla prima -si fonda su un’analisi letterale della clausola e del testo contrattuale e, nei limiti in cui è consentito alla Corte di legittimità un sindacato sull’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito, è congrua e conforme al criterio ermeneutico dell’art. 1362 c.c.: infatti, anche presumendo la consapevolezza del padre del conducente circa la mancanza di patente di guida del figlio, la lettura data dalla Corte d’appello alla polizza è da reputarsi coerente col significato letterale delle parole impie- gate nella clausola ed esclude che il veicolo fosse stato dato in custodia (id est, affidato) al conducente; − la società ricorrente propone un ’ interpretazione diversa da quella cen- surata -quest’ultima del tutto plausibile in mancanza di emergenze semanti- che obiettivamente non corroboranti l’interpretazione proposta -e, come tale, è inammissibile in sede di legittimità; − inappropriato è il richiamo dell ’ art. 2054, comma 3, c.p.c. e dei nume- rosi precedenti giurisprudenziali (ex multis, Cass. Sez. 3, 30/05/2024, n. 15237, Rv. 671193-01) che hanno chiarito che - per aversi una circolazione prohibente domino- il proprietario del mezzo è tenuto a dimostrare tutte le concrete misure esigibili, in base all’ordinaria diligenza, per evitarla; − difatti, la norma e la sua interpretazione giurisprudenziale non assu- mono rilievo nel caso de quo, in cui una specifica clausola contrattuale con- sente la rivalsa in caso di «affidamento del veicolo», mancante secondo l’ac- certamento fattuale compiuto dal giudice di merito; − resta assorbito il terzo motivo - con cui si lamenta la nullità della sen- tenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., per irriducibile illogicità e intrinseca contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la pronuncia impugnata afferma che il “foglio rosa”abilitava alla guida [OSCURATO:PERSONA] per poi asserire che questi si era messo deliberatamente alla guida pur se consapevole di essere sprovvisto di titolo abilitativo - atteso il rigetto dell’impugnazione avverso la ratio decidendi sulla mancanza di un affida- mento del veicolo al conducente,tanto che la relativa questione si lascia del tutto impregiudicata; − in conclusione, il ricorso va respinto; − consegue alla decisione la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalla controricorrente, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi e in favore del difensore antistatario che ne ha fatto istanza exart. 93 c.p.c., nella misura indicata nel dispositivo; − va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente, con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA], le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.900,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa