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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 marzo 2025

Cassazione n. 10304/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.4286/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 123, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 936/2020 pubblicata il 01/12/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n.936/2020 pubblicata il 01/12/2020, ha rigettato il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con [OSCURATO:PERSONA].

2. La controversia ha per oggetto il diritto al pagamento della indennità di funzione per l’incarico di presidente della Fondazione nel periodo dal 29/09/2014 al 15/02/2015, come previsto dall’art. 10 dello statuto della Fondazione, come modificato nel 2009.

3. Il Tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda proposta dal Nassoe la Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale la Fondazione propone ricorso affidato a tre motivi, al quale Nasso resiste con controricorso.

5. La Procura generale, nella memoria depositata il 23 febbraio 2025, ha concluso per il rigetto del ricorso, ed ha confermato tale richiesta in udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto depositato il 03/02/2025, sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato, il ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione.

2. Sussistono i presupposti per pronunciare l’estinzione del processo, senza alcuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, perché la parte controricorrente ha aderito alla rinuncia ex art.391 ultimo comma cod. proc. civ.

3. Non sussistono le condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile in caso di pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass. n. 19560/2015).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo.

Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.4286/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 123, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 936/2020 pubblicata il 01/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n.936/2020 pubblicata il 01/12/2020, ha rigettato il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con [OSCURATO:PERSONA]. 2. La controversia ha per oggetto il diritto al pagamento della indennità di funzione per l’incarico di presidente della Fondazione nel periodo dal 29/09/2014 al 15/02/2015, come previsto dall’art. 10 dello statuto della Fondazione, come modificato nel 2009. 3. Il Tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda proposta dal Nassoe la Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale la Fondazione propone ricorso affidato a tre motivi, al quale Nasso resiste con controricorso. 5. La Procura generale, nella memoria depositata il 23 febbraio 2025, ha concluso per il rigetto del ricorso, ed ha confermato tale richiesta in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto depositato il 03/02/2025, sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato, il ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione. 2. Sussistono i presupposti per pronunciare l’estinzione del processo, senza alcuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, perché la parte controricorrente ha aderito alla rinuncia ex art.391 ultimo comma cod. proc. civ. 3. Non sussistono le condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile in caso di pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass. n. 19560/2015). P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella Camera di
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