CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19252/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Giebelmann e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale come per legge- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1032/2025,pubblicata in data 12 aprile 2025 e notificata in data 29 aprile 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22Numero registro generale 14204/2025Numero sezionale 1861/2026Numero di raccolta generale 19252/2026Data pubblicazione 11/06/2026maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto ingiuntivo,emesso dal Tribunale di Milano su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]., concui gli si era intimato il pagamento della somma di euro 64.000, parial 4 per cento del prezzo di vendita di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], di cui l’opponente era comproprietario, a titolo diprovvigione dovuta in forza di incarico di mediazione conferitoall’opposta.A sostegno dell’opposizione eccepiva il difetto di giurisdizione delgiudice italiano per nullità dell’art. 16 del mandato, ai sensi dell’art.33, comma 2, lett. u), del Codice del consumo, la vessatorietà dellaclausola penale di cui all’art. 8 del contratto, perché manifestamenteeccessiva ex art. 36, comma 1, del Codice del consumo, lavessatorietà dell’art. 5 dello stesso contratto ai sensi dell’art. 33,comma 2, lett. g), i) e t), del Codice del consumo.Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6771/2024, revocò ildecreto ingiuntivo, condannando l’opponente al pagamentoall’opposta del minor importo di euro 40.000, respingendo l’eccezionedi difetto di giurisdizione, reputando infondate le eccezioni divessatorietà delle clausole contrattuali e dando atto che la venditaaveva determinato l’obbligo di pagamento di una penale che era stataoggetto di negoziazione e di modificazione in conseguenza di scambiodi e-mail con riduzione della percentuale dovuta dal 6 al 4 per cento.2. La Corte d’appello di Milano, investita del gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA], in totale riforma della sentenza impugnata, hadichiarato che nulla era dovuto dall’appellante.In sintesi, per quel che ancora rileva in questa sede, premessoche dalla disamina complessiva delle clausole sarebbe emerso unosbilanciamento del regolamento contrattuale a favore dellaNumero registro generale 14204/2025Numero sezionale 1861/2026Numero di raccolta generale 19252/2026Data pubblicazione 11/06/2026mediatrice, la Corte territoriale ha ritenuto vessatoria la clausola didurata dell’incarico, in quanto non indicava espressamente la duratadel rinnovo, prevedeva un numero indeterminato di rinnovi, nonesplicitava che, in caso di rinnovo, le condizioni restavano immutate eprevedeva un termine per effettuare la disdetta sproporzionatorispetto alla durata del contratto. Dichiarata la nullità della clausola dicui all’art. 5 del contratto, ai sensi dell’art. 35 Codice del consumo, laCorte ha poi reputato che il contratto avesse cessato di produrreeffetti in data 30 agosto 2020 e, dunque, in data antecedente alpreliminare di vendita stipulato da [OSCURATO:PERSONA] il 4 maggio 2021;a ciò ha aggiunto che, in assenza di prova atta a dimostrare lacircostanza che [OSCURATO:SOCIETA] avesse avuto precedenti contatti con gliacquirenti dell’immobile, la vendita conclusa dal [OSCURATO:PERSONA] non potevain alcun modo essere ricollegata all’attività del mediatore.3. [OSCURATO:SOCIETA] ricorre con due motivi, ulteriormente illustraticon memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso,ulteriormente illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia ‹‹nullità della sentenza permotivazione apparente; violazione dell’art. 132, secondo comma, n.4, c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.››.La dichiarazione di nullità della clausola di cui all’art. 5 delcontratto non sarebbe comprensibile né supportata da adeguatamotivazione, per le seguenti ragioni:a) la Corte territoriale, dopo avere affermato che per comprendere laportata vessatoria della clausola questa doveva essere letta incombinato disposto con l’art. 8, nella parte in cui stabilisce che“l’incarico è irrevocabile ed esclusivo”, non avrebbe poi sviluppatol’argomento, limitandosi ad un mero richiamo alle difese svolte sulpunto dall’appellante;Numero registro generale 14204/2025Numero sezionale 1861/2026Numero di raccolta generale 19252/2026Data pubblicazione 11/06/2026b) la sentenza impugnata non avrebbe spiegato perché la clausola didurata del contratto violava l’art. 35, comma 1, Codice del consumo,non essendo sufficiente il fatto che il sistema di rinnovo sarebbe pocochiaro o scarsamente comprensibile;c) la sentenza neppure avrebbe adeguatamente spiegato la ritenutaeccessività della clausola con specifico riferimento al termine peresercitare la diffida;d) il ritenuto carattere sproporzionato del termine entro cui effettuarela disdetta, motivato nella sentenza impugnata alla luce delladecisione AGCM n. 25018 del 9 luglio 2014 e dell’art. 65-bis Codicedel consumo (non applicabile ratione temporis), avrebbe potutoincidere sulla clausola dell’art. 5 riguardante il termine entro cui ilconsumatore poteva esercitare la disdetta, ma non certo la clausolanella parte in cui prevedeva il rinnovo.2. Il secondo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo ediscusso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.;violazione degli artt. 1326 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.;violazione dell’art. 34, comma 4, Codice del consumo, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.La Corte territoriale avrebbe trascurato di esaminare un fattodocumentato costituito dalla conclusione di un accordo, avvenutotramite lo scambio delle e-mail del 21 gennaio 2021, del 28 e del 29gennaio 2021 e del 5 marzo 2021, con le quali era stato convenutoche la commissione dovuta fosse pari al 4 per cento del prezzodell’immobile qualora la vendita fosse stata conclusa direttamente dalmandante con acquirenti non previamente entrati in contratto conImmobilsarda. Tale omissione si risolverebbe in una violazionedell’art. 1326 c.c., perché il giudice di merito avrebbe dovutoriconoscere il valore di proposta alla e-mail del 21 gennaio e diaccettazione alla successiva e-mail del 29 gennaio 2021, tenutoNumero registro generale 14204/2025Numero sezionale 1861/2026Numero di raccolta generale 19252/2026Data pubblicazione 11/06/2026anche conto che tale accordo non avrebbe potuto essere consideratovessatorio, dato che l’art. 34, comma 4, del Codice del consumodispone che ‹‹non sono vessatorie le clausole o gli elementi diciascuna clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale››:situazione, questa, che troverebbe pieno riscontro proprio nelloscambio delle e-mail sopra richiamate.3. A prescindere dalla improcedibilità del ricorso per mancatodeposito da parte della ricorrente, unitamente a copia autentica dellasentenza impugnata, della relata della notificazione (che si affermanello stesso ricorso essere stata effettuata in data 29 aprile 2025),ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione,in caso di notificazione a mezzo PEC (S.U. 6/7/2022 n. 21349; Cass.7/6/2021 n. 15832; Cass., sez. 5, 27/5/2024 n. 14790; Cass.15/7/2024 n. 19475), neppure prodotta dalla controricorrente, inviolazione dell'art. 369, comma secondo, n. 2, c.p.c. (e non essendosila notifica del ricorso, perfezionata, dal lato del ricorrente, entro ilsessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza - cfr. explurimis, Cass., 30/4/2019 n. 11386, sulla scia di Cass. 10/7/2013 n.17066), ne va comunque dichiarata l’inammissibilità.4. Il primo motivo è infatti inammissibile.Dalla giurisprudenza di legittimità (S.U., 7/4/2014 nn. 8053 e8054) è stato affermato che l'anomalia motivazionale, implicante unaviolazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error inprocedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di"motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioniinconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile". È stato ulteriormente precisato che "motivazioneapparente" o "motivazione perplessa e incomprensibile" sussistonoladdove non siano conseguentemente "percepibili le ragioni dellaNumero registro generale 14204/2025Numero sezionale 1861/2026Numero di raccolta generale 19252/2026Data pubblicazione 11/06/2026decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice" (S.U.3/11/2016 n. 22232; v. S.U., 5/4/2016 n. 16599). È stato puresottolineato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazionedella sentenza allorquando il giudice di merito non indichi gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun'approfondita loro disamina e giuridica, rendendo impossibile ognicontrollo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.,sez. 6 – 5, 7/4/2017 n. 9105) ovvero che è nulla per mancanza —sotto il profilo sia formale che sostanziale - del requisito di cui all'art.132, primo comma, n. 4, c.p.c. - la sentenza la cui motivazioneconsista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell'atto cheha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuatidocumenti ed atti ad essa allegati, oltre ad una consulenza tecnica,senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa(Cass., 23/3/2017 n. 7402; Cass., sez. 3, 8/10/2021 n. 27411).La sentenza qui impugnata non incorre nel vizio motivazionale neitermini sopra illustrati, in quanto una motivazione esiste e consentedi comprendere le ragioni che hanno consentito ai giudici di merito dipervenire all’accoglimento dell’appello. Peraltro, l’odierna partericorrente ha argomentato in ordine alla violazione della norma di cuiall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. attraverso il confronto dellacongruità della motivazione censurata con elementi tratti aliunderispetto al solo testo elaborato dalla Corte territoriale, in tal modoponendosi in contrasto con i criteri sul punto indicati dallagiurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità delcarattere illogico o apparente della motivazione (cfr. SS.UU. nn. 8053e 8054 del 2014, cit.).Numero registro generale 14204/2025Numero sezionale 1861/2026Numero di raccolta generale 19252/2026Data pubblicazione 11/06/20265. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, perché investequestioni meramente fattuali, e sollecita, nella sostanza, anche sottol’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, un riesame delmerito della controversia, precluso in sede di legittimità.Occorre ribadire che l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., neltesto applicabile ratione temporis, così come riformulato dall’art. 54del d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, ha introdottonell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia) (SS.UU. nn. 8053 e8054 del 2014, cit.).Agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non costituiscefatto una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", insenso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero unaprecisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodiofenomenico rilevante (Cass., sez. 6-1, 6/9/2019 n. 22397; Cass., sez.1, 8/9/2016 n. 17761; S.U. 23/3/2015 n. 5745; Cass., sez. 1,4/4/2014 n. 7983; Cass., sez. 1, 5/3/2014 n. 5133). Noncostituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionareil vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito leargomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass., sez. 1,18/10/2018 n. 26305; Cass., sez. 2, 14/6/2017 n. 14802); glielementi istruttori (S.U. 7/4/2014 n. 8053); una moltitudine di fatti ecircostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass., sez.lav., 21/10/2015 n. 21439; Cass., sez. 2, 29/10/2018 n. 27415),onde sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano ilNumero registro generale 14204/2025Numero sezionale 1861/2026Numero di raccolta generale 19252/2026Data pubblicazione 11/06/2026paradigma normativo oltre i limiti descritti (v. Cass., sez. 3,25/7/2023 n. 22273).Nel caso qui in esame, la censura prospettata è, nella sostanza,volta a rimettere in discussione, contrapponendone uno diverso,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, sebbenel'apprezzamento dei fatti e delle prove sia sottratto al sindacato dilegittimità, in quanto nell'ambito di quest'ultimo non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quellodi controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo,di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (tra le tante, Cass. sez. 5, 22/11/2023 n. 32505).6. Il ricorso, in conclusione, è inammissibile. Le spese del giudizio dicassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondereal controricorrente le spese, che liquida in complessivi euro 5.200, dicui euro 200 a titolo di esborsi, oltre alle spese generali nella misuraforfettaria del 15 per cento ed agli accessori di legge.Numero registro generale 14204/2025Numero sezionale 1861/2026Numero di raccolta generale 19252/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 22 maggio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi