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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 35425/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della Corte d'appello Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Siracusa con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e € 18.000.000,00 di multa perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 56 cod.pen. 291 bis e 291 ter comma 2 lett. b) d.P.R. n. 43 del 1973, Gít, perché in concorsowaltri giudicati separatamente, quali membri dell'equipaggio di una motopesca senza bandiera salpata da Zuara, contenente un carico di TLE destinati all'ingresso in Italia, e il Terranova quale soggetto partito dalle coste siracusane a bordo di un barchino, importava Kg 950 di TLE che caricava su un barchino e compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad importare ulteriore quantitativo di TLE pari a Kg. 2.320,00 detenute a bordo della motopesca, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà costituite dall'intervento di unità navali della Guardia di Finanza.

Fatto aggravato dal numero di persone e dall'aver posto il fatto in condizioni tali da ostacolare l'attività di P.G.

Nel mare di fronte a Siracusa il 21/11/2019.

2. Avverso la sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi: - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 56 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] territoriale avrebbe confermato la condanna in relazione al delitto di importazione consumata con riferimento ai TLE trasbordati sul barchino sul quale si trovava l'imputato e il delitto tentato con riguardo all'ulteriore quantitativo di TLE rimasto sulla motopesca che era entrato nelle acque italiane con i cittadini extracomunitari, giudicati separatamente che dovrebbero essere gli unici responsabili del reato contestato di importazione.

L'introduzione di TLE nello Stato sarebbe ascrivibile ai soli cittadini extracomunitari, mentre l'imputato potrebbe al più essere ritenuto responsabile della detenzione degli stessi TLE, condotta che non potrebbe mai essere considerata come consumata atteso l'intervento delle FF.00. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 291 ter comma 2 lett. b) d.P.R. 43 del 1973 non essendo stato creato alcun ostacolo alla PG.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.

Seguendo l'ordine logico dei motivi va dapprima apprezzato il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 291 bis del d.P.R. 43 del 1973.

Esso è infondato.

5. Va rammentato che l'autonomo reato di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri) non punisce genericamente, come il successivo art. 292, qualsiasi condotta idonea a produrre l'evento della sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, bensì prevede e punisce una serie di comportamenti specifici e tassativamente indicati, e precisamente la condotta di "chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali".

In altre parole, occorre, per integrare il reato, da un lato, che la condotta abbia ad oggetto tabacco lavorato estero (e non nazionale) di contrabbando per un quantitativo superiore a 10 Kg. convenzionali, e, da un altro lato, che detto tabacco sia introdotto, o venduto, o trasportato, o acquistato o detenuto nel territorio dello Stato.

L'introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione avvenuti nel territorio dello Stato costituisce, dunque, elemento indispensabile per la configurazione del reato in questione.

Si è precisato che l'introduzione in Italia può essere anche temporanea e di breve durata, in quanto il reato "si perfeziona con la detenzione di beni introdotti nello Stato in frode ai diritti di confine, a nulla rilevando che la merce sia destinata ad un altro paese comunitario" (Sez. 3, n. 5853 del 29/10/2009, Ioanna, Rv. 246178 - 01).

Analogamente, e ciò rileva per il caso in esame, il reato sussiste allorché il tabacco estero si trovi a bordo di una nave, sempre che questa sia entrata nelle acque territoriali dello Stato italiano (Sez. 3, n. 39175 del 24/09/2008, Mandilas, Rv. 241037 - 01).

Dunque, è pacifico che, per la integrazione della fattispecie di cui all'art. 291 bis del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, il tabacco lavorato estero deve essere stato materialmente introdotto nel territorio italiano, anche se è poi irrilevante la durata di questa materiale presenza e la sua successiva destinazione.

E ciò in quanto il bene giuridico protetto dalla fattispecie delittuosa in esame è la potestà tributaria dello Stato italiano e, in concreto, l'interesse alla percezione dei diritti di confine.

Da cui la necessaria ed imprescindibile, per la configurazione di questo specifico illecito, l'introduzione in Italia di merce che non ha pagato i diritti di confine.

6. Ciò posto, risulta sulla scorta dell'accertamento di fatto compiuto nelle conformi sentenze di merito, che il Terranova, a bordo di un barchino, coadiuvato da altro soggetto, aveva trasbordato, dalla motopesca giunta nelle acque territoriali italiane, un carico di TLE Kg. 950 del medesimo carico, parte del carico della motopesca pari a Kg.

2.320. Correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto integrata la fattispecie di importazione consumata, giacchè il quantitativo già trasbordato, era nelle acque antistanti Siracusa quando venne sequestrato, essendovi già perfezionata la violazione del pagamento dei diritti di confine.

Né può condividersi l'assunto difensivo secondo cui la condotta di importazione sarebbe ascrivibile ai soli cittadini extracomunitari giunti nel territorio italiano con la motopesca a bordo della quale vi era il rilevante carico di TLE.

Il reato punisce "chiunque" realizza la condotta tipica "introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato", e all'imputato è contestata, e ritenuta provata, la condotta di "importazione" realizzata dal Terranova in concorso con gli altri soggetti tenuto conto che tale importazione era il risultato di un'attività organizzata come descritta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 2 sentenza del Tribunale) che prevedeva una suddivisione di ruoli e l'impego di mezzi.

Posto che l'importazione del quantitativo sequestrato era frutto di un'attività organizzata, secondo l'accertamento di fatto non qui rivisitabile, del tutto correttamente i giudici territoriali hanno, poi, ritenuto il tentativo di importazione dell'ulteriore carico della motopesca e ciò tenuto conto proprio dell'organizzazione del viaggio finalizzato all'importazione nello Stato del TLE come descritta a pag. 2 dal Giudice di primo grado.

Di fatti, questa corte di legittimità ha chiarito che nell'ipotesi in cui siano state compiute in Italia attività meramente preparatorie ad una tipica condotta di contrabbando, quali l'acquisto all'estero, l'organizzazione del viaggio, l'allestimento del carico di copertura, e così via, tali attività configurano il tentativo del delitto di cui all'art. 291 bis, qualora siano idonee e dirette in modo non equivoco alla introduzione della merce nel territorio italiano.

Quanto al caso in esame, secondo i giudici del merito, vi era la prova, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal Obaya, che l'ulteriore tabacco lavorato estero fosse destinato ad entrare nel territorio dello Stato, considerato, peraltro, che la motopesca era già entrata nelle acque territoriali e che parte del carico era già stata trasbordata.

7. Il terzo (e non quarto) motivo di ricorso è parimente infondato.

I giudici territoriali hanno ritenuto configurata la circostanza aggravante di cui all'art. 291 ter comma 2, lett. b) del d.P.R. n. 43 del 1973 sul rilievo che le operazioni di trasbordo erano avvenute in tempo di notte, in mare, e, dunque, idonee a frapporre un ostacolo agli organi di P.G.

Si tratta di una motivazione che è congruamente motivata, ed è giuridicamente corretta tenuto conto che, in tema di contrabbando doganale, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 291-ter, comma 2 lett. b) del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 non è necessario che sia posta in pericolo l'incolumità degli agenti, nè che la condotta dei responsabili sia caratterizzata da elementi dinamici particolari, essendo, invece, sufficiente che questi si avvantaggino di particolari situazioni logistiche, ambientali e soggettive, potenzialmente idonee a frapporre ostacolo agli organi di polizia, non necessariamente costituito da un atteggiamento attivo ed a nulla rilevando che l'azione di polizia abbia in concreto subito intralci (Sez. 3, n. 24332 del 22/03/2018, Monaco, Rv. 273055 - 01).

8. Di carattere generico è il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen.

La corte territoriale ha escluso la mitigazione del trattamento sanzionatorio tenuto conto, tra gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., della gravità del fatto tenuto conto del quantitativo di TLE e delle modalità esecutive che sottendono una organizzazione e, dunque, una professionalità dell'agire.

Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900).

Non di meno, il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione.

Ciò premesso, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi qui ricordati ed ha escluso le menzionate attenuanti con motivazione non censurabile.

Infatti, nel menzionato giudizio il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione del reato può essere sufficiente a riconoscerle ovvero ad escluderle (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419).

9. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della Corte d'appello Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Siracusa con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e € 18.000.000,00 di multa perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 56 cod.pen. 291 bis e 291 ter comma 2 lett. b) d.P.R. n. 43 del 1973, Gít, perché in concorsowaltri giudicati separatamente, quali membri dell'equipaggio di una motopesca senza bandiera salpata da Zuara, contenente un carico di TLE destinati all'ingresso in Italia, e il Terranova quale soggetto partito dalle coste siracusane a bordo di un barchino, importava Kg 950 di TLE che caricava su un barchino e compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad importare ulteriore quantitativo di TLE pari a Kg. 2.320,00 detenute a bordo della motopesca, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà costituite dall'intervento di unità navali della Guardia di Finanza. Fatto aggravato dal numero di persone e dall'aver posto il fatto in condizioni tali da ostacolare l'attività di P.G. Nel mare di fronte a Siracusa il 21/11/2019. 2. Avverso la sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi: - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 56 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] territoriale avrebbe confermato la condanna in relazione al delitto di importazione consumata con riferimento ai TLE trasbordati sul barchino sul quale si trovava l'imputato e il delitto tentato con riguardo all'ulteriore quantitativo di TLE rimasto sulla motopesca che era entrato nelle acque italiane con i cittadini extracomunitari, giudicati separatamente che dovrebbero essere gli unici responsabili del reato contestato di importazione. L'introduzione di TLE nello Stato sarebbe ascrivibile ai soli cittadini extracomunitari, mentre l'imputato potrebbe al più essere ritenuto responsabile della detenzione degli stessi TLE, condotta che non potrebbe mai essere considerata come consumata atteso l'intervento delle FF.00. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 291 ter comma 2 lett. b) d.P.R. 43 del 1973 non essendo stato creato alcun ostacolo alla PG. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato. Seguendo l'ordine logico dei motivi va dapprima apprezzato il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 291 bis del d.P.R. 43 del 1973. Esso è infondato. 5. Va rammentato che l'autonomo reato di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri) non punisce genericamente, come il successivo art. 292, qualsiasi condotta idonea a produrre l'evento della sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, bensì prevede e punisce una serie di comportamenti specifici e tassativamente indicati, e precisamente la condotta di "chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali". In altre parole, occorre, per integrare il reato, da un lato, che la condotta abbia ad oggetto tabacco lavorato estero (e non nazionale) di contrabbando per un quantitativo superiore a 10 Kg. convenzionali, e, da un altro lato, che detto tabacco sia introdotto, o venduto, o trasportato, o acquistato o detenuto nel territorio dello Stato. L'introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione avvenuti nel territorio dello Stato costituisce, dunque, elemento indispensabile per la configurazione del reato in questione. Si è precisato che l'introduzione in Italia può essere anche temporanea e di breve durata, in quanto il reato "si perfeziona con la detenzione di beni introdotti nello Stato in frode ai diritti di confine, a nulla rilevando che la merce sia destinata ad un altro paese comunitario" (Sez. 3, n. 5853 del 29/10/2009, Ioanna, Rv. 246178 - 01). Analogamente, e ciò rileva per il caso in esame, il reato sussiste allorché il tabacco estero si trovi a bordo di una nave, sempre che questa sia entrata nelle acque territoriali dello Stato italiano (Sez. 3, n. 39175 del 24/09/2008, Mandilas, Rv. 241037 - 01). Dunque, è pacifico che, per la integrazione della fattispecie di cui all'art. 291 bis del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, il tabacco lavorato estero deve essere stato materialmente introdotto nel territorio italiano, anche se è poi irrilevante la durata di questa materiale presenza e la sua successiva destinazione. E ciò in quanto il bene giuridico protetto dalla fattispecie delittuosa in esame è la potestà tributaria dello Stato italiano e, in concreto, l'interesse alla percezione dei diritti di confine. Da cui la necessaria ed imprescindibile, per la configurazione di questo specifico illecito, l'introduzione in Italia di merce che non ha pagato i diritti di confine. 6. Ciò posto, risulta sulla scorta dell'accertamento di fatto compiuto nelle conformi sentenze di merito, che il Terranova, a bordo di un barchino, coadiuvato da altro soggetto, aveva trasbordato, dalla motopesca giunta nelle acque territoriali italiane, un carico di TLE Kg. 950 del medesimo carico, parte del carico della motopesca pari a Kg. 2.320. Correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto integrata la fattispecie di importazione consumata, giacchè il quantitativo già trasbordato, era nelle acque antistanti Siracusa quando venne sequestrato, essendovi già perfezionata la violazione del pagamento dei diritti di confine. Né può condividersi l'assunto difensivo secondo cui la condotta di importazione sarebbe ascrivibile ai soli cittadini extracomunitari giunti nel territorio italiano con la motopesca a bordo della quale vi era il rilevante carico di TLE. Il reato punisce "chiunque" realizza la condotta tipica "introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato", e all'imputato è contestata, e ritenuta provata, la condotta di "importazione" realizzata dal Terranova in concorso con gli altri soggetti tenuto conto che tale importazione era il risultato di un'attività organizzata come descritta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 2 sentenza del Tribunale) che prevedeva una suddivisione di ruoli e l'impego di mezzi. Posto che l'importazione del quantitativo sequestrato era frutto di un'attività organizzata, secondo l'accertamento di fatto non qui rivisitabile, del tutto correttamente i giudici territoriali hanno, poi, ritenuto il tentativo di importazione dell'ulteriore carico della motopesca e ciò tenuto conto proprio dell'organizzazione del viaggio finalizzato all'importazione nello Stato del TLE come descritta a pag. 2 dal Giudice di primo grado. Di fatti, questa corte di legittimità ha chiarito che nell'ipotesi in cui siano state compiute in Italia attività meramente preparatorie ad una tipica condotta di contrabbando, quali l'acquisto all'estero, l'organizzazione del viaggio, l'allestimento del carico di copertura, e così via, tali attività configurano il tentativo del delitto di cui all'art. 291 bis, qualora siano idonee e dirette in modo non equivoco alla introduzione della merce nel territorio italiano. Quanto al caso in esame, secondo i giudici del merito, vi era la prova, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal Obaya, che l'ulteriore tabacco lavorato estero fosse destinato ad entrare nel territorio dello Stato, considerato, peraltro, che la motopesca era già entrata nelle acque territoriali e che parte del carico era già stata trasbordata. 7. Il terzo (e non quarto) motivo di ricorso è parimente infondato. I giudici territoriali hanno ritenuto configurata la circostanza aggravante di cui all'art. 291 ter comma 2, lett. b) del d.P.R. n. 43 del 1973 sul rilievo che le operazioni di trasbordo erano avvenute in tempo di notte, in mare, e, dunque, idonee a frapporre un ostacolo agli organi di P.G. Si tratta di una motivazione che è congruamente motivata, ed è giuridicamente corretta tenuto conto che, in tema di contrabbando doganale, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 291-ter, comma 2 lett. b) del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 non è necessario che sia posta in pericolo l'incolumità degli agenti, nè che la condotta dei responsabili sia caratterizzata da elementi dinamici particolari, essendo, invece, sufficiente che questi si avvantaggino di particolari situazioni logistiche, ambientali e soggettive, potenzialmente idonee a frapporre ostacolo agli organi di polizia, non necessariamente costituito da un atteggiamento attivo ed a nulla rilevando che l'azione di polizia abbia in concreto subito intralci (Sez. 3, n. 24332 del 22/03/2018, Monaco, Rv. 273055 - 01). 8. Di carattere generico è il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. La corte territoriale ha escluso la mitigazione del trattamento sanzionatorio tenuto conto, tra gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., della gravità del fatto tenuto conto del quantitativo di TLE e delle modalità esecutive che sottendono una organizzazione e, dunque, una professionalità dell'agire. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Non di meno, il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi qui ricordati ed ha escluso le menzionate attenuanti con motivazione non censurabile. Infatti, nel menzionato giudizio il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione del reato può essere sufficiente a riconoscerle ovvero ad escluderle (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419). 9. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
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