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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23713/2026

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gliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 3 Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 3 Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M
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