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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 agosto 1992

Cassazione n. 07708/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/08/1992 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza in data 31/05/2022 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza in data 15/04/2021 del Tribunale di Pistoia, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81, 110 cod.pen, 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 62 n. 4 cod.pen. e vizio di motivazione.

Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha escluso la configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen, evidenziando, quali elementi ostativi, il rilevante numero delle c:essioni ed il valore di ogni dose ammontante a venti euro, il danno alla salute prodotto con la diffusione dell'eroina e l'inserimento dell'imputato nel mercato illecito dell'eroina; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica nonchè in linea con il principio di diritto, secondo cui, in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., compatibile con l'ipotesi lieve di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si configura qualora la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso (Sez.0 n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499 - 01; Sez.6 n. 36868 del 23/06/2017,Rv.270671 - 01; Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Rv. 264745; Sez. 5, n. 27874 d& 27/01/2016, Rv. 267357).

Rilevato che con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.3 sulla ritenuta responsabilità concorsuale nel reato contestato)„ rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/08/1992 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza in data 31/05/2022 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza in data 15/04/2021 del Tribunale di Pistoia, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81, 110 cod.pen, 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 62 n. 4 cod.pen. e vizio di motivazione. Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha escluso la configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen, evidenziando, quali elementi ostativi, il rilevante numero delle c:essioni ed il valore di ogni dose ammontante a venti euro, il danno alla salute prodotto con la diffusione dell'eroina e l'inserimento dell'imputato nel mercato illecito dell'eroina; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica nonchè in linea con il principio di diritto, secondo cui, in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., compatibile con l'ipotesi lieve di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si configura qualora la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso (Sez.0 n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499 - 01; Sez.6 n. 36868 del 23/06/2017,Rv.270671 - 01; Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Rv. 264745; Sez. 5, n. 27874 d& 27/01/2016, Rv. 267357). Rilevato che con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.3 sulla ritenuta responsabilità concorsuale nel reato contestato)„ rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 07708/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris