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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1963

Cassazione n. 15214/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1963 avverso la sentenza del 04/09/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. - Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata, per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. - Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena e violazione dell'art. 133 cod.pen. 3. - Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017 per le quali valgono i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non ammette tale impugnazione per il vizio qui dedotto tenuto conto dell'accordo intervenuto proprio sulla quantificazione della pena.

Tale motivo non è denunciabile come motivi di ricorso per cassazione.

4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle mmende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dich P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1963 avverso la sentenza del 04/09/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. - Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata, per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. - Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena e violazione dell'art. 133 cod.pen. 3. - Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017 per le quali valgono i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non ammette tale impugnazione per il vizio qui dedotto tenuto conto dell'accordo intervenuto proprio sulla quantificazione della pena. Tale motivo non è denunciabile come motivi di ricorso per cassazione. 4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle mmende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dich P.Q.M
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