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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17157/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Firenze ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza con cui il GIP presso il medesimo ufficio aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca della misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Prato, quanto al primo, e nel Comune di Montepulciano, quanto al secondo, e che era stata adottata in data 8.8.2022, eseguita il 2.9.2022, in relazione al delitto di associazione a delinquere finalizzata al compimento di una serie indeterminata di truffe e per il quale agli odierni ricorrenti era stata contestata la qualifica di promotori del sodalizio;

2. ricorrono per cassazione sia il Buoncompagni che il Croma con unico ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 errata interpretazione degli artt. 111 Cost., 125 cod. proc. pen., 416 cod. pen., 264 e 275 cod. proc. pen.: rilevano che, con l'atto di appello, la difesa aveva dedotto l'ass-2nza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione nel reato che era stata invece ritenuta dal GIP sulla base di espressioni emblematiche di una mera supposizione e, pertanto, in violazione dei principi dettati dalla giurisprudenza poiché il Tribunale, non soltanto non ha addotto alcun elemento concreto a sostegno della persistente attualità del periculum in mora ma, per altro verso, ha utilizzato le medesime espressioni ipotetiche già impropriamente spese dal GIP, dando luogo, perciò, ad una motivazione che, sul punto, risulta sostanzialmente apparente; 2.2 errata interpretazione dell'art. 416 cod. pen.: rileva che, con riguardo alla sussistenza degli estremi del delitto di cui all'art. 416 cod. pen., unico a fondare la misura personale, il Tribunale ha sposato la errata tesi del GIP, sostenendo la irrilevanza della cessazione delle truffe sin dal mese di marzo del 2021; ribadisce gli elementi propri e costitutivi del delitto associativo sottolineando come, nel caso di specie, fosse emersa la prova che il sodalizio era legato alla sola e specifica realizzazione dei reati già contestati trattandosi, di fatto, di una ipotesi di concorso nel reato continuato; 2.3 errata interpretazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.: richiamati i profili propri del periculum libertatis, segnala come lo stesso Tribunale del Riesame abbia formulato una prognosi in termini del tutto ipotetici ed in assenza di qualsivoglia elemento concreto ed attuale;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: richiamati i termini di ammissibilità del ricorso per cassazione contro i provvedimenti adottati in sede cautelare personale, rileva che la motivazione in punto di esigenze cautelari risulta in linea con i parametri dettati dalla giurisprudenza di legittimità avendo il Tribunale fondato il proprio apprezzamento sulla gravità indiziaria in ordine alla partecipazione ad un sodalizio operante sul territorio nazionale; aggiunge che, in ordine al decorso del tempo, i giudici di merito non hanno ra\,visato alcun elemento nuovo idoneo a giustificare una rivisitazione del quadro cautelare scaturente dalla originaria ordinanza applicativa della misura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.

1. Con riguardo ai rilievi difensivi articolati in punto di fumus, ovvero di gravità indiziaria, non è inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).

Tanto premesso, rileva il collegio che il Tribunale del Riesame ha congruamente motivato in ordine al fumus, argomentando la sua decisione in termini che non presentano profili di manifesta illogicità o di contraddittorietà con elementi fattuali comunque emergenti.

I ricorrenti rispondono di associazione a delinquere "... per aver costituito, almeno dal settembre del 2020, un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di truffe, attraverso la predisposizione di uno schema truffaldino affinatosi nel tempo, realizzato principalmente mediante la fittizia sostituzione di persona, avendo sede del gruppo in Toscana e, in particolare, a Firenze, ove si rinvengono il conto corrente su cui si producevano i profitti nonché numerose azioni preparatorie ed esecutive ...".

I giudici fiorentini hanno esaurientemente passato in rassegna le emergenze investigative segnalando che il gruppo operava proponendo alle vittime operazioni di investimento o operazioni commerciali di fatto inesistenti o mai realizzate, presentandosi con nomi falsi (il Meocci, in particolare, con il nome di [OSCURATO:PERSONA], millantando così di appartenere alla famiglia fondatrice della omonima casa farmaceutica).

Già il GIP, d'altra parte, aveva richiamato la provvista indiziaria concernente il reato associativo valorizzando il carattere sistematico e reiterato delle condotte, la distribuzione dei ruoli tra i partecipi che, dunque, aveva portato a ritenere l'esistenza di un sodalizio.

Il Tribunale ha motivato sulla esistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito al reato associativo sottolineando a sua volta la serialità delle condotte truffaldine, perpetrate in varie città d'Italia ed in un contesto temporale ampio, correttamente valutati come elementi sintomatici della esistenza di uno stabile e permanente vincolo associativo cui gli indagati avevano aderito disimpegnando ruoli non secondari: il Croma come autista-accompagnatore di Meocci e, il Buoncompagni, di collaboratore di fiducia, fondamentale nell'approccio alle vittime.

2. Il provvedimento impugnato ha, inoltre, motivato in termini esaustivi e congrui anche con riguardo al profilo delle esigenze cautelari facendo leva, ai fini della diagnosi di reiterazione, sulle modalità operative del gruppo.Correttamente, dunque, il Tribunale ha potuto affermare che non "... assume rilievo che le condotte delittuose siano cessate nel 2021, in quanto non è indispensabile che il vincolo permanga anche dopo la commissione dei reati prefigurati, essendo, al contrario, sufficiente che non sia circoscritto alla commissione di uno solo o più reati predeterminati" (cfr., pag. 4) ed ha motivato anche sulla "scelta" delle vittime come ulteriore sintomo di indeterminatezza (previa) dei reati da commettere.

Ha in definitiva concluso nel senso che "... l'accordo criminoso non abbia avuto carattere occasionale e sia stato diretto alla commissione di uno o più reati ben individuati che, una volta realizzati, abbiano esaurito l'accordo, ma sia stato diretto alla realizzazione di un più ampio programma criminoso" (cfr., ivi, pag. 6) valorizzando, quanto al pericolo di reiterazione la "inclinazione degli indagati ad operare in maniera illecita" quale desumibile dalle modalità e circostanze del reato "... da cui emerge la significativa consuetudine nell'attività associata di truffa attuata attraverso condotte adattate alle varie situazioni e spostandosi sul territorio nazionale, dati che non consentono di attribuire rilevanza al tempo trascorso dagli ultimi reati di truffa" (cfr., pag. 5).

In tal modo, il Tribunale ha motivato, in diritto, in termini coerenti con l'orientamento condiviso dal collegio secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr., Sez. 3 - , n. 9041 del 15/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282891 01;Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511 01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Verga, Rv. 269684 - 01).

Tanto premesso, e tenuto conto del tenore del provvedimento impugnato, va allora anche in questa occasione ribadito che il testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del "titolo" di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa è stata tenuta rimangono in ogni caso concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (cfr., Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 - 01).

D'altra parte, va pur detto che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva ed in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altra al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione nel reato, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr., Sez. 3 -, n. 7268 del 24/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275851 01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato, Rv. 250093 - 01).

3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Firenze ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza con cui il GIP presso il medesimo ufficio aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca della misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Prato, quanto al primo, e nel Comune di Montepulciano, quanto al secondo, e che era stata adottata in data 8.8.2022, eseguita il 2.9.2022, in relazione al delitto di associazione a delinquere finalizzata al compimento di una serie indeterminata di truffe e per il quale agli odierni ricorrenti era stata contestata la qualifica di promotori del sodalizio; 2. ricorrono per cassazione sia il Buoncompagni che il Croma con unico ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 errata interpretazione degli artt. 111 Cost., 125 cod. proc. pen., 416 cod. pen., 264 e 275 cod. proc. pen.: rilevano che, con l'atto di appello, la difesa aveva dedotto l'ass-2nza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione nel reato che era stata invece ritenuta dal GIP sulla base di espressioni emblematiche di una mera supposizione e, pertanto, in violazione dei principi dettati dalla giurisprudenza poiché il Tribunale, non soltanto non ha addotto alcun elemento concreto a sostegno della persistente attualità del periculum in mora ma, per altro verso, ha utilizzato le medesime espressioni ipotetiche già impropriamente spese dal GIP, dando luogo, perciò, ad una motivazione che, sul punto, risulta sostanzialmente apparente; 2.2 errata interpretazione dell'art. 416 cod. pen.: rileva che, con riguardo alla sussistenza degli estremi del delitto di cui all'art. 416 cod. pen., unico a fondare la misura personale, il Tribunale ha sposato la errata tesi del GIP, sostenendo la irrilevanza della cessazione delle truffe sin dal mese di marzo del 2021; ribadisce gli elementi propri e costitutivi del delitto associativo sottolineando come, nel caso di specie, fosse emersa la prova che il sodalizio era legato alla sola e specifica realizzazione dei reati già contestati trattandosi, di fatto, di una ipotesi di concorso nel reato continuato; 2.3 errata interpretazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.: richiamati i profili propri del periculum libertatis, segnala come lo stesso Tribunale del Riesame abbia formulato una prognosi in termini del tutto ipotetici ed in assenza di qualsivoglia elemento concreto ed attuale; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: richiamati i termini di ammissibilità del ricorso per cassazione contro i provvedimenti adottati in sede cautelare personale, rileva che la motivazione in punto di esigenze cautelari risulta in linea con i parametri dettati dalla giurisprudenza di legittimità avendo il Tribunale fondato il proprio apprezzamento sulla gravità indiziaria in ordine alla partecipazione ad un sodalizio operante sul territorio nazionale; aggiunge che, in ordine al decorso del tempo, i giudici di merito non hanno ra\,visato alcun elemento nuovo idoneo a giustificare una rivisitazione del quadro cautelare scaturente dalla originaria ordinanza applicativa della misura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Con riguardo ai rilievi difensivi articolati in punto di fumus, ovvero di gravità indiziaria, non è inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). Tanto premesso, rileva il collegio che il Tribunale del Riesame ha congruamente motivato in ordine al fumus, argomentando la sua decisione in termini che non presentano profili di manifesta illogicità o di contraddittorietà con elementi fattuali comunque emergenti. I ricorrenti rispondono di associazione a delinquere "... per aver costituito, almeno dal settembre del 2020, un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di truffe, attraverso la predisposizione di uno schema truffaldino affinatosi nel tempo, realizzato principalmente mediante la fittizia sostituzione di persona, avendo sede del gruppo in Toscana e, in particolare, a Firenze, ove si rinvengono il conto corrente su cui si producevano i profitti nonché numerose azioni preparatorie ed esecutive ...". I giudici fiorentini hanno esaurientemente passato in rassegna le emergenze investigative segnalando che il gruppo operava proponendo alle vittime operazioni di investimento o operazioni commerciali di fatto inesistenti o mai realizzate, presentandosi con nomi falsi (il Meocci, in particolare, con il nome di [OSCURATO:PERSONA], millantando così di appartenere alla famiglia fondatrice della omonima casa farmaceutica). Già il GIP, d'altra parte, aveva richiamato la provvista indiziaria concernente il reato associativo valorizzando il carattere sistematico e reiterato delle condotte, la distribuzione dei ruoli tra i partecipi che, dunque, aveva portato a ritenere l'esistenza di un sodalizio. Il Tribunale ha motivato sulla esistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito al reato associativo sottolineando a sua volta la serialità delle condotte truffaldine, perpetrate in varie città d'Italia ed in un contesto temporale ampio, correttamente valutati come elementi sintomatici della esistenza di uno stabile e permanente vincolo associativo cui gli indagati avevano aderito disimpegnando ruoli non secondari: il Croma come autista-accompagnatore di Meocci e, il Buoncompagni, di collaboratore di fiducia, fondamentale nell'approccio alle vittime. 2. Il provvedimento impugnato ha, inoltre, motivato in termini esaustivi e congrui anche con riguardo al profilo delle esigenze cautelari facendo leva, ai fini della diagnosi di reiterazione, sulle modalità operative del gruppo.Correttamente, dunque, il Tribunale ha potuto affermare che non "... assume rilievo che le condotte delittuose siano cessate nel 2021, in quanto non è indispensabile che il vincolo permanga anche dopo la commissione dei reati prefigurati, essendo, al contrario, sufficiente che non sia circoscritto alla commissione di uno solo o più reati predeterminati" (cfr., pag. 4) ed ha motivato anche sulla "scelta" delle vittime come ulteriore sintomo di indeterminatezza (previa) dei reati da commettere. Ha in definitiva concluso nel senso che "... l'accordo criminoso non abbia avuto carattere occasionale e sia stato diretto alla commissione di uno o più reati ben individuati che, una volta realizzati, abbiano esaurito l'accordo, ma sia stato diretto alla realizzazione di un più ampio programma criminoso" (cfr., ivi, pag. 6) valorizzando, quanto al pericolo di reiterazione la "inclinazione degli indagati ad operare in maniera illecita" quale desumibile dalle modalità e circostanze del reato "... da cui emerge la significativa consuetudine nell'attività associata di truffa attuata attraverso condotte adattate alle varie situazioni e spostandosi sul territorio nazionale, dati che non consentono di attribuire rilevanza al tempo trascorso dagli ultimi reati di truffa" (cfr., pag. 5). In tal modo, il Tribunale ha motivato, in diritto, in termini coerenti con l'orientamento condiviso dal collegio secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr., Sez. 3 - , n. 9041 del 15/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282891 01;Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511 01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Verga, Rv. 269684 - 01). Tanto premesso, e tenuto conto del tenore del provvedimento impugnato, va allora anche in questa occasione ribadito che il testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del "titolo" di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa è stata tenuta rimangono in ogni caso concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (cfr., Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 - 01). D'altra parte, va pur detto che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva ed in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altra al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione nel reato, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr., Sez. 3 -, n. 7268 del 24/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275851 01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato, Rv. 250093 - 01). 3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricor
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