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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 21 giugno 2026

Cassazione n. 21057/2026

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avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Consiglio di Stato n. 548/2025 depositata il24/01/2025.Numero registro generale 8919/2025Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 21057/2026Data pubblicazione 21/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi al TAR della Puglia,Bari, l’atto di diniego del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] sulle istanze di rinnovazionedella convenzione, stipulata con il medesimo Comune, per la costruzione ela gestione di una “casa di riposo per anziani ed annesso centro socioassistenziale per la terza età” su area comunale, nonché di proroga deltermine di ultimazione dei lavori e di rinnovo del permesso di costruire.Con motivi aggiunti impugnava altresì il provvedimento, nel frattemposopravvenuto, di risoluzione della convenzione in ragione del ritardo dellaconcessionaria nell’inizio ed esecuzione dei lavori.2.

Il TAR accoglieva il ricorso e i motivi aggiunti, annullando gli attiimpugnati.3.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 548/2025 del 24/01/2025, inaccoglimento dell’appello del Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in riforma della sentenzadi primo grado, rigettava il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] OndinaSrl e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo quantoai motivi aggiunti, indicando quale giudice competente il giudice ordinario.In particolare, il giudice d’appello evidenziava che, superati i problemitecnici delle prime fasi di esecuzione del rapporto per la non correttaindividuazione delle particelle catastali - problemi definitivamente risolti conil rilascio del permesso di costruire del 18 dicembre 2015 -, la società erarimasta del tutto inerte, senza avviare alcun lavoro, per oltre diciotto mesia fronte di un termine di esecuzione dell’opera pari a trentasei mesi, da cuila legittimità degli atti di diniego, attesa l’impossibilità di fare affidamentosulla volontà di adempiere della concessionaria.Quanto ai motivi aggiunti, dedotti dalla società in primo grado, ladoglianza del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] di declaratoria del difetto di giurisdizioneNumero registro generale 8919/2025Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 21057/2026Data pubblicazione 21/06/2026andava accolta, spettando al giudice ordinario la cognizione dellecontroversie relative alla fase esecutiva della convenzione, tra cui andavainclusa quella relativa alla risoluzione del rapporto negoziale per essersil’amministrazione avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 12della convenzione.4.

Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, con un unico motivo, in ordine alla devoluzione algiudice ordinario della sola domanda proposta con i motivi aggiunti e nondell’intera controversia, cui resiste, con controricorso, il Comune di [OSCURATO:SOCIETA].5.

In applicazione dell’art. 380 bis, primo comma, c.p.c. (nel testosostituito dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), ilPrimo Presidente della Corte ha formulato proposta di definizione delgiudizio, ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso, attesa la noncontestazione della giurisdizione amministrativa sulla domanda di cuiall’originario ricorso, sulla quale si è formato il giudicato implicito per effettodella preclusione di cui all’art. 9 c.p.a., l’inammissibilità della questione digiurisdizione rispetto alla domanda proposta dall’attore innanzi al giudicedal medesimo individuato, nonché l’irrilevanza, in assenza di espressederoghe normative, della connessione ai fini della deroga della giurisdizione.6.

Il ricorrente, con tempestiva istanza sottoscritta dal difensore, hachiesto la decisione.7.

Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, con cui hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.8.

In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 362 c.p.c.,violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.a. in correlazione all’art. 111,ottavo comma, Cost. e 110 c.p.a.Numero registro generale 8919/2025Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 21057/2026Data pubblicazione 21/06/2026La società ricorrente lamenta che il Consiglio di Stato, in accoglimentodel motivo proposto dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA], aveva dichiarato il difetto digiurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda avverso ilprovvedimento di risoluzione della convenzione di costruzione e gestione diopere pubbliche, stipulata tra le parti, in quanto afferente alla fase esecutivadella stessa, mentre, per contro, aveva affermato la propria giurisdizionesulla domanda avverso il diniego di modifica e di proroga della medesimaconvenzione, pur involgendo, anche quest’ultima, una fase successiva allastipula della convenzione e il corretto adempimento delle obbligazioni delleparti.In tal modo, pertanto, la sentenza avrebbe operato, ingiustificatamente,“un’arbitraria e contraddittoria scissione tra i plessi giurisdizionali”, postoche dallo stesso motivo d’appello proposto dall’amministrazione comunaledoveva derivare la declinatoria al giudice ordinario dell’intera controversia,La decisione adottata, pertanto, si risolverebbe in “manifesta denegatagiustizia”, con travalicamento, da parte del Consiglio di Stato, dei cd. limitiesterni della giurisdizione per essersi pronunciato su materia attribuita allagiurisdizione ordinaria.2.

Il motivo è inammissibile.3.

Ricorrono, infatti, in piena condivisione della proposta di definizioneaccelerata rispetto alla quale il ricorrente ha chiesto ex art. 380.bis.1 c.p.c.,la decisione del ricorso, plurime ragioni di inammissibilità.4.

In primo luogo, la vicenda va inquadrata nell’alveo dei principi, piùvolte affermati da queste Sezioni Unite, in tema di ammissibilità dellacontestazione della giurisdizione ove sollevata dalla parte che ha propostola domanda in giudizio.4.1.

La proposizione di una domanda ad un determinato giudice èontologicamente incompatibile con l’eccezione, avanzata dalla stessa parte,di difetto di giurisdizione del medesimo giudice adito sulla domanda.Numero registro generale 8919/2025Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 21057/2026Data pubblicazione 21/06/2026La parte, infatti, in tali ipotesi, chiede, allo stesso tempo, che il giudiceaffermi (domandando che il giudice accolga la sua pretesa sostanziale) edeclini (reclamando che altro e diverso giudice esamini la sua pretesa) lapropria giurisdizione, con un irresolubile contrasto.In realtà, l’irresolubile contrasto tra la proposizione della domanda e laformulazione dell’eccezione di giurisdizione sulla medesima domanda (daparte di chi l’ha fatta valere), comporta che quest’ultima, lungi dal tradursiin una eccezione in senso proprio, non può che risolversi in una (mera)sollecitazione per il giudicante ad attivare i suoi poteri di rilievo officioso,trovando la sua composizione, dunque, nel potere-dovere del giudice adito,sancito dall’art. 37 c.p.c., di valutare la propria potestas iudicandi.Del resto, nel giudizio di primo grado ove, in capo alle parti, emerga undubbio sulla giurisdizione, questo può essere risolto – utilmente etempestivamente – con la proposizione del regolamento preventivo digiurisdizione, deputato proprio a sciogliere il dubbio sulla titolarità dellapotestas iudicandi.Non a caso il regolamento preventivo di giurisdizione è un rimedio nonimpugnatorio, senza limiti di legittimazione, diretto a una pronunciapanprocessuale.Intervenuta, invece, la decisione di rigetto della domanda non èravvisabile una soccombenza dell'attore anche sulla questione digiurisdizione: come sottolineato da Sez.

U, n. 21260 del 20/10/2016,rispetto al "capo" relativo alla giurisdizione egli va considerato a tutti glieffetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del propriodovere di decidere il merito della causa, così come sostenuto dalla stessaparte, che a quel giudice ha proposto la sua domanda (v. anche Sez.

U, n.1309 del 19/01/2017; Sez.

U, n. 22439 del 24/09/2018; Sez.

U, n. 33685del 31/12/2018; Sez.

U, n. 31754 del 05/12/2019; da ultimo v. anche Cass.n. 13434 del 20/05/2025).Numero registro generale 8919/2025Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 21057/2026Data pubblicazione 21/06/20264.2.

Resta pertanto preclusa la deduzione del difetto di giurisdizionesulla domanda proposta dalla stessa parte e ciò non solo nel giudiziod’appello, ma, a maggior ragione, con il presente ricorso.5.

In secondo luogo, va ribadito che nel processo amministrativo, ove ildifetto di giurisdizione non sia stato eccepito – ad opera della controparteper quanto sopra s’è detto - in primo grado, né sia stato oggetto di specificomotivo di appello, deve ritenersi maturato, sul punto, il giudicato implicito,stante la preclusione di cui all'art. 9 c.p.a., che regola la deduzione dellequestioni di giurisdizione nell'ambito delle specifiche norme processuali chestrutturano il rito del relativo plesso giurisdizionale (v.

Sez.

U, n. 26497 del20/11/2020; Sez.

U, n. 28179 del 10/12/2020; da ultimo Cass. n. 27094del 18/10/2024).6.

Infine, del tutto irrilevante è la dedotta ragione di connessione tra lediverse domande, posto che “salvo deroghe normative espresse, vigenell'ordinamento processuale il principio generale dell'inderogabilità dellagiurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi dicoordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizioneordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti,secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato” (Sez.U, n. 9534 del 19/04/2013; Sez.

U, n. 8475 del 15/03/2022; Sez.

U, n.19877 del 20/06/2022; Sez.

U, n. 6099 del 01/03/2023; v. anche Cass. n.24298 del 30/09/2019).7.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come indispositivo8.

Infine, la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., a seguito di proposta di definizione accelerata afirma del [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per cui la Corte, avendo definito il giudizio inconformità della proposta, deve applicare il terzo e il quarto commadell'articolo 96 cod. proc. civ., come previsto dal citato art. 380 bis, ultimoNumero registro generale 8919/2025Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 21057/2026Data pubblicazione 21/06/2026comma, in continuità con quanto già affermato da queste Sezioni Unite conle recenti decisioni Sez.

U., n. 27195 del 22/09/2023 e n. n. 27433 del27/09/2023.8.1.

I citati precedenti hanno evidenziato che la novità normativa(introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, adecorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52,comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022) «contiene, nei casi diconformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, adopera del legislatore delegato, della sussistenza dei presupposti per lacondanna al pagamento di una somma equitativamente determinata afavore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma didenaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art.96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione “altresì”», sìda codificare «una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanentenel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di litetemeraria nel sistema processuale).

Non attenersi ad una valutazione delPresidente della Sezione che poi trovi conferma nella decisione finale lasciacertamente presumere una responsabilità aggravata».9.

Pertanto, sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici chepossano far propendere per una diversa applicazione della norma, i lricorrente va condannato al pagamento della somma di €. 5.400,00 a favoredel controricorrente ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e alla somma di €.5.000,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma,c.p.c.

P.Q.MLa Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna ilricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in € 10.800,00 per compensi ed€ 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 percento dei compensi e agli accessori di legge.Numero registro generale 8919/2025Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 21057/2026Data pubblicazione 21/06/2026Condanna il ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di € 5.400,00 afavore del controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., nonchéal pagamento, a favore della Cassa delle ammende, dell’importo di €5.000,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D'Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Consiglio di Stato n. 548/2025 depositata il24/01/2025.Numero registro generale 8919/2025Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 21057/2026Data pubblicazione 21/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi al TAR della Puglia,Bari, l’atto di diniego del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] sulle istanze di rinnovazionedella convenzione, stipulata con il medesimo Comune, per la costruzione ela gestione di una “casa di riposo per anziani ed annesso centro socioassistenziale per la terza età” su area comunale, nonché di proroga deltermine di ultimazione dei lavori e di rinnovo del permesso di costruire.Con motivi aggiunti impugnava altresì il provvedimento, nel frattemposopravvenuto, di risoluzione della convenzione in ragione del ritardo dellaconcessionaria nell’inizio ed esecuzione dei lavori.2. Il TAR accoglieva il ricorso e i motivi aggiunti, annullando gli attiimpugnati.3. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 548/2025 del 24/01/2025, inaccoglimento dell’appello del Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in riforma della sentenzadi primo grado, rigettava il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] OndinaSrl e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo quantoai motivi aggiunti, indicando quale giudice competente il giudice ordinario.In particolare, il giudice d’appello evidenziava che, superati i problemitecnici delle prime fasi di esecuzione del rapporto per la non correttaindividuazione delle particelle catastali - problemi definitivamente risolti conil rilascio del permesso di costruire del 18 dicembre 2015 -, la società erarimasta del tutto inerte, senza avviare alcun lavoro, per oltre diciotto mesia fronte di un termine di esecuzione dell’opera pari a trentasei mesi, da cuila legittimità degli atti di diniego, attesa l’impossibilità di fare affidamentosulla volontà di adempiere della concessionaria.Quanto ai motivi aggiunti, dedotti dalla società in primo grado, ladoglianza del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] di declaratoria del difetto di giurisdizioneNumero registro generale 8919/2025Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 21057/2026Data pubblicazione 21/06/2026andava accolta, spettando al giudice ordinario la cognizione dellecontroversie relative alla fase esecutiva della convenzione, tra cui andavainclusa quella relativa alla risoluzione del rapporto negoziale per essersil’amministrazione avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 12della convenzione.4. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, con un unico motivo, in ordine alla devoluzione algiudice ordinario della sola domanda proposta con i motivi aggiunti e nondell’intera controversia, cui resiste, con controricorso, il Comune di [OSCURATO:SOCIETA].5. In applicazione dell’art. 380 bis, primo comma, c.p.c. (nel testosostituito dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), ilPrimo Presidente della Corte ha formulato proposta di definizione delgiudizio, ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso, attesa la noncontestazione della giurisdizione amministrativa sulla domanda di cuiall’originario ricorso, sulla quale si è formato il giudicato implicito per effettodella preclusione di cui all’art. 9 c.p.a., l’inammissibilità della questione digiurisdizione rispetto alla domanda proposta dall’attore innanzi al giudicedal medesimo individuato, nonché l’irrilevanza, in assenza di espressederoghe normative, della connessione ai fini della deroga della giurisdizione.6. Il ricorrente, con tempestiva istanza sottoscritta dal difensore, hachiesto la decisione.7. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, con cui hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.8. In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 362 c.p.c.,violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.a. in correlazione all’art. 111,ottavo comma, Cost. e 110 c.p.a.Numero registro generale 8919/2025Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 21057/2026Data pubblicazione 21/06/2026La società ricorrente lamenta che il Consiglio di Stato, in accoglimentodel motivo proposto dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA], aveva dichiarato il difetto digiurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda avverso ilprovvedimento di risoluzione della convenzione di costruzione e gestione diopere pubbliche, stipulata tra le parti, in quanto afferente alla fase esecutivadella stessa, mentre, per contro, aveva affermato la propria giurisdizionesulla domanda avverso il diniego di modifica e di proroga della medesimaconvenzione, pur involgendo, anche quest’ultima, una fase successiva allastipula della convenzione e il corretto adempimento delle obbligazioni delleparti.In tal modo, pertanto, la sentenza avrebbe operato, ingiustificatamente,“un’arbitraria e contraddittoria scissione tra i plessi giurisdizionali”, postoche dallo stesso motivo d’appello proposto dall’amministrazione comunaledoveva derivare la declinatoria al giudice ordinario dell’intera controversia,La decisione adottata, pertanto, si risolverebbe in “manifesta denegatagiustizia”, con travalicamento, da parte del Consiglio di Stato, dei cd. limitiesterni della giurisdizione per essersi pronunciato su materia attribuita allagiurisdizione ordinaria.2. Il motivo è inammissibile.3. Ricorrono, infatti, in piena condivisione della proposta di definizioneaccelerata rispetto alla quale il ricorrente ha chiesto ex art. 380.bis.1 c.p.c.,la decisione del ricorso, plurime ragioni di inammissibilità.4. In primo luogo, la vicenda va inquadrata nell’alveo dei principi, piùvolte affermati da queste Sezioni Unite, in tema di ammissibilità dellacontestazione della giurisdizione ove sollevata dalla parte che ha propostola domanda in giudizio.4.1. La proposizione di una domanda ad un determinato giudice èontologicamente incompatibile con l’eccezione, avanzata dalla stessa parte,di difetto di giurisdizione del medesimo giudice adito sulla domanda.Numero registro generale 8919/2025Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 21057/2026Data pubblicazione 21/06/2026La parte, infatti, in tali ipotesi, chiede, allo stesso tempo, che il giudiceaffermi (domandando che il giudice accolga la sua pretesa sostanziale) edeclini (reclamando che altro e diverso giudice esamini la sua pretesa) lapropria giurisdizione, con un irresolubile contrasto.In realtà, l’irresolubile contrasto tra la proposizione della domanda e laformulazione dell’eccezione di giurisdizione sulla medesima domanda (daparte di chi l’ha fatta valere), comporta che quest’ultima, lungi dal tradursiin una eccezione in senso proprio, non può che risolversi in una (mera)sollecitazione per il giudicante ad attivare i suoi poteri di rilievo officioso,trovando la sua composizione, dunque, nel potere-dovere del giudice adito,sancito dall’art. 37 c.p.c., di valutare la propria potestas iudicandi.Del resto, nel giudizio di primo grado ove, in capo alle parti, emerga undubbio sulla giurisdizione, questo può essere risolto – utilmente etempestivamente – con la proposizione del regolamento preventivo digiurisdizione, deputato proprio a sciogliere il dubbio sulla titolarità dellapotestas iudicandi.Non a caso il regolamento preventivo di giurisdizione è un rimedio nonimpugnatorio, senza limiti di legittimazione, diretto a una pronunciapanprocessuale.Intervenuta, invece, la decisione di rigetto della domanda non èravvisabile una soccombenza dell'attore anche sulla questione digiurisdizione: come sottolineato da Sez. U, n. 21260 del 20/10/2016,rispetto al "capo" relativo alla giurisdizione egli va considerato a tutti glieffetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del propriodovere di decidere il merito della causa, così come sostenuto dalla stessaparte, che a quel giudice ha proposto la sua domanda (v. anche Sez. U, n.1309 del 19/01/2017; Sez. U, n. 22439 del 24/09/2018; Sez. U, n. 33685del 31/12/2018; Sez. U, n. 31754 del 05/12/2019; da ultimo v. anche Cass.n. 13434 del 20/05/2025).Numero registro generale 8919/2025Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 21057/2026Data pubblicazione 21/06/20264.2. Resta pertanto preclusa la deduzione del difetto di giurisdizionesulla domanda proposta dalla stessa parte e ciò non solo nel giudiziod’appello, ma, a maggior ragione, con il presente ricorso.5. In secondo luogo, va ribadito che nel processo amministrativo, ove ildifetto di giurisdizione non sia stato eccepito – ad opera della controparteper quanto sopra s’è detto - in primo grado, né sia stato oggetto di specificomotivo di appello, deve ritenersi maturato, sul punto, il giudicato implicito,stante la preclusione di cui all'art. 9 c.p.a., che regola la deduzione dellequestioni di giurisdizione nell'ambito delle specifiche norme processuali chestrutturano il rito del relativo plesso giurisdizionale (v. Sez. U, n. 26497 del20/11/2020; Sez. U, n. 28179 del 10/12/2020; da ultimo Cass. n. 27094del 18/10/2024).6. Infine, del tutto irrilevante è la dedotta ragione di connessione tra lediverse domande, posto che “salvo deroghe normative espresse, vigenell'ordinamento processuale il principio generale dell'inderogabilità dellagiurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi dicoordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizioneordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti,secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato” (Sez.U, n. 9534 del 19/04/2013; Sez. U, n. 8475 del 15/03/2022; Sez. U, n.19877 del 20/06/2022; Sez. U, n. 6099 del 01/03/2023; v. anche Cass. n.24298 del 30/09/2019).7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come indispositivo8. Infine, la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., a seguito di proposta di definizione accelerata afirma del [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per cui la Corte, avendo definito il giudizio inconformità della proposta, deve applicare il terzo e il quarto commadell'articolo 96 cod. proc. civ., come previsto dal citato art. 380 bis, ultimoNumero registro generale 8919/2025Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 21057/2026Data pubblicazione 21/06/2026comma, in continuità con quanto già affermato da queste Sezioni Unite conle recenti decisioni Sez. U., n. 27195 del 22/09/2023 e n. n. 27433 del27/09/2023.8.1. I citati precedenti hanno evidenziato che la novità normativa(introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, adecorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52,comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022) «contiene, nei casi diconformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, adopera del legislatore delegato, della sussistenza dei presupposti per lacondanna al pagamento di una somma equitativamente determinata afavore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma didenaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art.96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione “altresì”», sìda codificare «una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanentenel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di litetemeraria nel sistema processuale). Non attenersi ad una valutazione delPresidente della Sezione che poi trovi conferma nella decisione finale lasciacertamente presumere una responsabilità aggravata».9. Pertanto, sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici chepossano far propendere per una diversa applicazione della norma, i lricorrente va condannato al pagamento della somma di €. 5.400,00 a favoredel controricorrente ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e alla somma di €.5.000,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma,c.p.c. P.Q.MLa Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna ilricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in € 10.800,00 per compensi ed€ 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 percento dei compensi e agli accessori di legge.Numero registro generale 8919/2025Numero sezionale 115/2026Numero di raccolta generale 21057/2026Data pubblicazione 21/06/2026Condanna il ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di € 5.400,00 afavore del controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., nonchéal pagamento, a favore della Cassa delle ammende, dell’importo di €5.000,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D'Ascola
Sentenza Cassazione n. 21057/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris