CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06013/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 16/3/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 16/3/2023 con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avellino che lo aveva condannato, in esito al giudizio abbreviato, alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa per i delitti di tentata rapina aggravata e lesioni aggravate, è stata rideterminata la pena finale in anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa per effetto della intervenuta declaratoria di estinzione del reato di lesioni per prescrizione. Deduce violazione di legge in riferimento all'art. 628 c.p. La Corte di appello nel rideterminare la pena ha effettuato la riduzione di un terzo ex art. 56 c.p., previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti e le contestate aggravanti, partendo dalla pena base di anni tre, già ridotta per il tentativo, affermando di partire dal minimo edittale. Il ricorso è fondato poiché avendo riguardo al minimo edittale previsto dall'art. 628 c.p., vigente al momento di consumazione del reato ( anno 2014) pari ad anni tre di reclusione, non è corretto affermare, a fronte del motivo di appello con il quale si lamentava la mancata riduzione di un terzo per il tentativo, che la pena di tre anni è inferiore al minimo edittale, di cui all'art. 628, co.1, c.p. Tale affermazione tradisce l'errore in cui è incorso il giudice di merito che ha considerato quale minimo edittale per il delitto di rapina a seguito del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, la pena di anni cinque di reclusione ( come previsto dalla L. 103/2017) e non quella di anni tre di reclusione (essendo il reato consumato nell'anno 2014) per cui, per determinare la pena partendo dal minimo edittale, occorreva considerare la pena di tre anni di reclusione, ridurla per il tentativo e poi di un terzo per il rito. La sentenza, pertanto, va annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli affinchè ridetermini la pena tenendo conto della pena edittale prevista dalla norma incriminatrice vigente al momento della commissione del reato. p.q.m. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilit