CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 01174/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05G53E0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 22314/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss cod. proc. pen; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento all'imputato del potere di proporre ricorso in cassazione; Ritenuti i motivi non consentiti dalla legge (il primo) e manifestamente infondato (il secondo); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.