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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2025

Cassazione n. 37069/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancato riconoscimento della continuazione con i fatti già definitivamente giudicati con sentenze emesse dal Tribunale di Vicenza il 11.01.2019 e dal Tribunale di Milano il 07.07.2021, è inammissibile, avendo la Corte di merito rilevato, per un verso, che non risulta che il Tribunale di Bergamo si sia espresso sulla continuazione, e, per altro verso, che la difesa nemmeno aveva prodotto in giudizio le sentenze in questione, in ciò facendo corretta del principio secondo cui, l'imputato che, nel giudizio di cognizione, chiede il riconoscimento della continuazione con riferimento a reati già giudicati non può limitarsi a indicare gli estremi delle sentenze a tal fine rilevanti, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva (da ultimo, Sez. 3, n. 21851 del 12/03/2025, Di, Rv. 288289 - 01), fase che, nella vicenda in esame, potrà essere attivata dall'interessato ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancato riconoscimento della continuazione con i fatti già definitivamente giudicati con sentenze emesse dal Tribunale di Vicenza il 11.01.2019 e dal Tribunale di Milano il 07.07.2021, è inammissibile, avendo la Corte di merito rilevato, per un verso, che non risulta che il Tribunale di Bergamo si sia espresso sulla continuazione, e, per altro verso, che la difesa nemmeno aveva prodotto in giudizio le sentenze in questione, in ciò facendo corretta del principio secondo cui, l'imputato che, nel giudizio di cognizione, chiede il riconoscimento della continuazione con riferimento a reati già giudicati non può limitarsi a indicare gli estremi delle sentenze a tal fine rilevanti, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva (da ultimo, Sez. 3, n. 21851 del 12/03/2025, Di, Rv. 288289 - 01), fase che, nella vicenda in esame, potrà essere attivata dall'interessato ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 37069/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris