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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 28165/2025

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a B ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 29196/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata elettivamente in Roma, via Riboty 28, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 132/2020, pubblicata il 13 maggio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il provvedimento di rigetto della sua domanda di pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° dicembre 2016 e con applicazione della salvaguardia di cui all’art. 24, comma 15 bis, della legge n. 214 del 2011.

La ricorrente ha esposto di avere diritto alla pensione, avendo maturato 20 anni di contributi.

Il Tribunale di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 196/2019, ha accolto il ricorso.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 132/2020, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L’[OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Dalla lettura degli atti emerge la rilevanza nomofilattica delle questioni oggetto della presente controversia.

Pertanto, deve essere disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a B ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 29196/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata elettivamente in Roma, via Riboty 28, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 132/2020, pubblicata il 13 maggio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il provvedimento di rigetto della sua domanda di pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° dicembre 2016 e con applicazione della salvaguardia di cui all’art. 24, comma 15 bis, della legge n. 214 del 2011. La ricorrente ha esposto di avere diritto alla pensione, avendo maturato 20 anni di contributi. Il Tribunale di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 196/2019, ha accolto il ricorso. L’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 132/2020, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Dalla lettura degli atti emerge la rilevanza nomofilattica delle questioni oggetto della presente controversia. Pertanto, deve essere disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa per la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella
Sentenza Cassazione n. 28165/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris