Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 16216/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 3 agosto 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare (in atto dal 24 novembre 2022) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Alla base della revoca sono poste le condotte vessatorie tenute dal Napolitano nei confronti della convivente, oggetto di denunzia da parte di costei.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - NAPOLITANO Massimo deducendo:

I. violazione di legge in relazione agli artt. 111 Cost., 6 CEDU, 125 cod.proc. pen II. mancata assunzione di una prova decisiva, ex art. 606 co. 1 lett.) d cod. proc. pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, risolvendosi in una mera richiesta di rivalutazione - al di là della rubrica apposta - di elementi di fatto congruamente apprezzati in sede di merito, senza alcuna reale lacuna istruttoria.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 3 agosto 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare (in atto dal 24 novembre 2022) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Alla base della revoca sono poste le condotte vessatorie tenute dal Napolitano nei confronti della convivente, oggetto di denunzia da parte di costei. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - NAPOLITANO Massimo deducendo: I. violazione di legge in relazione agli artt. 111 Cost., 6 CEDU, 125 cod.proc. pen II. mancata assunzione di una prova decisiva, ex art. 606 co. 1 lett.) d cod. proc. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, risolvendosi in una mera richiesta di rivalutazione - al di là della rubrica apposta - di elementi di fatto congruamente apprezzati in sede di merito, senza alcuna reale lacuna istruttoria. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16216/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris