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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07707/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lì Ritenuto che il ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello ed è manifestamente infondato, recando la sentenza una motivazione adeguata e non manifestamente illogica rispetto all'esercizio del potere discrezionale al proposito attribuito al giudice di merito, che non può essere sindacato in questa sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] '1-i'[OSCURATO:PERSONA] . 0 3 $,.• 11 ------- --- , ANCE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lì Ritenuto che il ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello ed è manifestamente infondato, recando la sentenza una motivazione adeguata e non manifestamente illogica rispetto all'esercizio del potere discrezionale al proposito attribuito al giudice di merito, che non può essere sindacato in questa sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] '1-i'[OSCURATO:PERSONA] . 0 3 $,.• 11 ------- --- , ANCE
Sentenza Cassazione n. 07707/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris