CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 settembre 2021
Cassazione n. 19891/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VITERBOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ; udita la relazione svolta dal Consi gliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata w [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 7 settembre 2021 il Giudice di pace di Viterbo ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, accertato in data 19 giugno 2018, condannandolo alla pena di 8.000 euro di multa. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 103 dl. 19 maggio 2020, n. 34 non avendo il Giudice disposto la sospensione del processo in pendenza del procedimento per la sanatoria della condizione di irregolarità sul territorio nazionale, di cui la difesa aveva dato prova documentale. Con il secondo motivo viene denunciata la omessa acquisizione di certificazione attestante la pendenza del procedimento di sanatoria. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza non risultando accertato che l'imputato non avesse ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il primo e secondo motivo di ricorso, tra loro connessi, sono fondati e va, perciò, pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. 1. La difesa, all'udienza del 2 marzo 2021, aveva documentato l'avvenuta presentazione della richiesta di emersione di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 103 dl. n. 34/2020. Sul punto, nella sentenza si legge che le affermazioni dell'imputato sarebbero rimaste "... prive di ogni riscontro probatorio", ma, in realtà. È il Giudice che ha omesso di prendere in considerazione la documentazione prodotta dalla difesa. Tale travisamento risulta avere rilevanza decisiva, in quanto la valutazione della documentazione, ove l'effettiva pendenza del procedimento di sanatoria fosse risultata confermata, avrebbe dovuto comportare la sospensione del procedimento, ai sensi del citat