CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31758/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, che riportandosi alOtonclusioni già rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi di ricorso ne ha chiesto l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 6 novembre 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella con cui il 20 giugno 2024 il Tribunale di Palmi aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione ed euro 6.000 di multa in quanto ritenuto colpevole del reato di coltivazione di marjuana, condotta di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 contestata dal 23 agosto all'8 ottobre 2022. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a cinque motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen., violazione di legge processuale -artt. 24 e 111 Cost, e 178, comma 1, lett c) cod.proc.pen.- e correlato vizio di motivazione, con riferimento alla violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, essendo stata rinvenuta in atti una nota, pervenuta all'Ufficio giudicante dall'Ufficio di Procura e trasmessa al Giudice il 27 giugno 2024, dunque successiva alla pronuncia della sentenza del giudice dell'udienza preliminare, che è del 20 giugno 2024, in risposta alla richiesta alla polizia giudiziaria di chiarimenti sulla "esatta riconducibilità dei luoghi essendo i fogli di mappa diversi [...] e non essendoci esatta corrispondenza di latitudine e longitudine" onde comprovare "se le 13 piantine rinvenute in data 22 ottobre 2022 in località Pescano potevano essere con certezza ricondotte alla probabile piantagione individuata in località Curriace (non più rinvenuta) ove è stato immortalato attraverso le foto-trappole il ricorrente in data 8 ottobre 2022 oppure ad altra piantagione rilevandosi, pertanto, dubbio l'oggetto di prova". Al di là della considerazione del suo mancato richiamo nella sentenza di primo grado (ragione della ritenuta infondatezza della questione di nullità assoluta postulata dalla difesa e tempestivamente eccepita alla Corte di merito) l'atto, presente negli atti del fascicolo, avrebbe reso necessario una acquisizione nel contraddittorio tra le parti, invero non rispettata. 2.2. Col secondo motivò denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen., violazione di legge processuale e correlato vizio di motivazione, asseritamente contraddittoria, apparente e manifestamente illogica, con riferimento alle censure sollevate con l'atto di appello circa l'inutilizzabilità delle riprese audio-video realizzate mercè le ccdd. fototrappole in quanto autorizzate dal pubblico ministero anziché dal Giudice per le indagini preliminari -in relazione agli artt. 189. 191, 266, 267, 271 cod.proc.pen.-. 2Assume la difesa che l'apparato motivazionale del primo giudice si fonda sulle immagini video-riprese e sulle conversazioni intercorse tra i presunti correi ([OSCURATO:PERSONA] e Consiglio) captate attraverso i sistemi del tipo cd. fototrappola, dotati di dispositivo audio e autorizzate dal pubblico ministero procedente; la difesa aveva eccepito in appello che le stesse non potevano essere assoggettate al regime di utilizzabilità di cui alla prova atipica, e che avrebbero, invece, dovuto essere autorizzate con decreto del Giudice per le indagini preliminari, a mente degli artt. 266 e 267 cod.proc.pen. (cita Sez. 6, Sentenza n. 52595 del 04/11/2016 Cc. (dep. 12/12/2016 ) Rv. 268936 - 01); la Corte di appello ha disatteso il motivo erroneamente ritenendo trattarsi di videoriprese di comportamenti non comunicativi (citando a supporto Sez. 1 - , Sentenza n. 49798 del 28/09/2023 Ud. (dep. 14/12/2023) Rv. 285500 - 01, inconferente nel caso di specie). 2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod.proc.pen., violazione dei canoni di valutazione ex art. 192 cod.proc.pen., e travisamento della prova e contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309/90. Richiamata la doglianza svolta a proposito della riconducibilità delle piante di canapa rinvenute in località Pescano alla piantagione ipotizzata in località Curriace, censura la difesa il percorso argomentativo della Corte territoriale "gracile nelle giunture logiche del ragionamento probatorio". La sentenza si sarebbe affidata al criterio della verosimiglianza. Così, quanto alla contestazione di coltivazione, che esige una materialità esteriore o l'agevolazione morale della condotta altrui, la stessa è basata sulla presenza dell'imputato, per circa trenta minuti nel sito di interesse operativo, semplicemente colto nell'atto di toccare le piante e colloquiare col coimputato Consiglio, emergenza non sufficiente né sotto il profilo oggettivo né soggettivo a provare l'elemento tipico della fattispecie di concorso. 2.4. Col quarto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., violazione degli artt. 110, 131-bis cod.pen. e 73 comma 5 d:P.R. 309/90 e correlato vizio di motivazione, asseritamente contradittoria, apparente, e manifestamente illogica. Le evidenze istruttorie non consentono di risalire alla quantità di stupefacente destinato allo spaccio, sicché rilevanti risultano gli ulteriori requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento della fattispecie attenuata -riconoscibile, in caso di concorso di persone, anche nei confronti di solo taluni dei concorrenti e senza che eventuali precedenti possano avere portata preclusiva-, ossia i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, occasionale e modesta, non deponente nel senso della professionalità o per la causazione di un particolare allarme sociale. 3Nel caso di specie, favorevole al riconoscimento di fattispecie di lieve entità ai sensi del comma quinto e della speciale tenuità del fatto concorrerebbero sia la modica quantità di principio attivo, pari a 41,40 grammi, ,Lila circostanza della mancata contestazione della recidiva, in quanto atta a provare a fortiori l'occasionalità della condotta. 2.5. Col quinto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., violazione degli artt. 62-bis e 133 cod.pen., e correlato vizio di motivazione, mancante e manifestamente illogica, in ordine al trattamento sanzionatorio, di cui era stata invocata la rimodulazione, col riconoscimento delle attenuanti generiche, negate sulla base della gravità dei fatti, e col beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. 1.1. Indubbiamente agli atti del fascicolo è allegata la nota del 21 giugno 2024, pervenuta dall'ufficio di Procura e trasmessa al giudice dell'Udienza preliminare il 27 giugno 2024 astrattamente dirimente i dubbi sulla localizzazione delle aree interessatwdalla contestazione di coltivazione/piantagione della marijuana. Altrettando indubbio è che la stessa formazione della nota e, a fortiori, la sua allegazione agli atti del procedimento, sono successive alla adozione della decisione (la nota reca la data del 21 giugno, risulta pervenuta all'ufficio del Giudice, per allegazione agli atti del procedimento, il 27 giugno, la decisione del primo giudice è del 20 giugno 2024. 1.2. La Corte di appello, cui era stata proposta la questione nei medesimi termini di cui al ricorso in disamina, dedotto che la nota è successiva alla deliberazione e non è stata neppure esplicitamente richiamata nella motivazione della sentenza, ha, comunque, rilevato che la problematica potrebbe, al più, investire l'inutilizzabilità dell'atto, e non la nullità della sentenza, peraltro emendabile, in appello, ex art. 604 cod.proc.pen.. 1.3. La decisione così assunta si sottrae ai denunciati vizi. 1.3.1. Tanto per considerazioni, dapprima, di ordine logico, in quanto, corretto l'assunto secondo cui la trasmissione di atti da parte del pubblico ministero al giudice durante la deliberazione della camera di consiglio integra grave violazione dei principi di terzietà nonché violazione del contraddittorio, eccentrica rispetto al caso di specie risulta la dedotta affermazione, essendo stato inoltrato, nella specie, 4dal pubblico ministero al giudice un atto, per allegazione al fascicolo, solo dopo la intervenuta deliberazione, ed essendo siffatto assunto dalla ontologica sua creazione in epoca successiva alla deliberazione. 1.3.2. Ciò a riprova del fatto che nessuna incidenza può aver avuto sulla decisione, anche a prescindere dal mancato esplicito richiamo nel corpo della motivazione, per essere materialmente impossibile il richiamo a qualcosa di inesistente. 1.4. Si osserva, poi, che la richiesta di giudizio abbreviato comporta una conseguenza fondamentale: la decisione viene presa "allo stato degli atti", come previsto dall'art. 442, comma 1-bis, c.p.p., rinunciando alle garanzie del dibattimento al proposito. Ciò comporta che il giudice può e deve basare il suo convincimento su tutti gli elementi legittimamente confluiti nel fascicolo del PM durante le indagini in quanto posto a sua disposizione per la decisione. 1.4.1. Se vi fosse stata una acquisizione di prove in modo illegittimo -il che potrebbe astrattamente verificarsi in caso di allegazione al fascicolo in assenza di contraddittorio delle parti con vulnus per l'imputato, in quel caso, per compressione delle facoltà in termini di corretta ed adeguata strategia difensivap sarebbe stato onere della difesa sollevare una specifica eccezione in fase prodromica rispetto alla decisione, il che non è stato per la spiegata, ontologica, inesistenza in quel momento della nota di cui si discute (ancora preliminare alla sua mancata previa acquisizione agli atti del procedimento). 1.4.2. Certamente gli atti d'indagine assunti dal pubblico ministero dopo l'ammissione del rito speciale, alterando la piattaforma probatoria sulla cui base è stata avanzata la richiesta di abbreviato, sono affetti da inutilizzabilità relativa, sanata ove non dedotta prima dell'ammissione del giudizio abbreviato. Sez. 4, n. 35896 del 03/05/2023 Ud. (dep. 29/08/2023 ) Rv. 285225 - 01 ha ritenuto, in caso di rito abbreviato introdotto a seguito di rito immediato, che è onere dell'imputato richiedere, nell'udienza fissata per il rito speciale, l'espunzione degli atti di indagine integrativi sopravvenuti rispetto al momento in cui era stata avanzata la richiesta di rito abbreviato, non essendo legittimato ad avanzare richiesta di revoca della istanza di ammissione a tale rito. La decisione operava il richiamo a Sez. 6, n. 48099 del 08/10/2019, Buonerba, Rv. 277625-01, in cui era stato ritenuto che, in tema di giudizio abbreviato instaurato a seguito di richiesta di giudizio immediato, gli atti di indagine assunti dal pubblico ministero dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, alterando la piattaforma probatoria sulla cui base è stata avanzata la richiesta di abbreviato, sono affetti da inutilizzabilità relativa, sanata ove non dedotta prima dell'ammissione del giudizio abbreviato. Nella specie si affermava che l'ulteriore attività di indagine, per avere accesso nel giudizio abbreviato, doveva necessariamente sottostare al 5meccanismo di integrazione probatoria previsto dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. 1.4.3. Ferma, allora, la eventuale rilevanza della patologica acquisizione a fini solo di inutilizzabilità del documento, si osserva che anche qualora la stessa fosse stata acquisita in violazione del principio del contraddittorio (da cui, correttamente, sarebbe derivata la descritta inutilizzabilità specifica), il ricorrente, comunque, avrebbe dovuto superare la cosiddetta "prova di resistenza". Quand'anche, cioè, l'atto fosse stato illegittimamente acquisito prima della deliberazione e perciò posto illegittimamente nella disponibilità del giudicante senza confronto con la difesa (il che nella specie non è) non si reputa sufficiente lamentarne l'uso da parte del Giudice se non dimostrando che la sua eliminazione avrebbe portato a una decisione diversa. 1.4.4. L'odierno ricorrente invece, genericamente assumendo la rilevanza del contenuto della nota in quanto vertente sul punto, cruciale, attinente alla esatta riconducibilità dei luoghi interessati dalla piantagione, non ha argomentato nulla sul perché il predetto accertamento (peraltro espressamente dalla Corte di merito ritenuto irrilevante nel corso della discussione del merito dell'appello; cfr. ultimo capoverso di pag. 3 della sentenza impugnata: «[C]he la piantagione si trovasse in località Pescano e non in località Curriace è manifestamente irrilevante. LO'informativa, in primo luogo, non colloca chiaramente la piantagione in località Curriace, ma afferma soltanto che, avendo avuto notizia della "probabile" presenza della stessa in tale località, era stato effettuato un sopralluogo che aveva consentito l'individuazione del sito ove si svolgeva l'attività illecita al di là della fiumara. A tutto voler concedere è evidente cheie "foto-trappole" sono state collocate nel luogo dove si trovava la piantagione e che è in detto luogo che l'imputato è stato ripreso. L'informativa parla chiaramente di un'unica piantagione, la quale rappresenta l'unico oggetto della indagine dalla quale è scaturito il presente procedimento») avrebbe potuto incidere sulla decisione doverosamente, a qtiel punto, più favorevole all'imputato. 1.5. Il motivo, dunque, anche manifestamente infondato, deve esser dichiarato inammissibile. 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, con cui si deduce la inutilizzabilità assoluta delle riprese audio-video effettuate dalle cosiddette fototrappole, in quanto autorizzate dal pubblico ministero e non dal Giudice per le indagini preliminari. 2.1. La Corte di appello, cui la questione era stata ritualmente posta con il gravame, rilevato che la sentenza di primo grado era basata esclusivamente su 6quanto visibile dalle registrazioni, e che quanto i medesimi apparecchi avessero captato non era stato utilizzato a fini di ricostruzione ed affermazione della responsabilità del ricorrente, ritenuto la piena utilizzabilità del materiale costituente immagini, ha ritenuto il motivo infondato. 2.2. La difesa non si confronta con la motivazione così resa. Il motivo è, dunque, estrinsecamente generico. L'art. 581, comma 1-bis, cod.proc.pen., introdotto nell'impianto del codiée di rito per effetto dell'art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, prevede una causa d'inammissibilità dell'impugnazione, per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato. Si tratta di doverosa enunciazione critica, da svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione, e che deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello. Si tratta, infatti, di principio già immanente nel sistema processuale in quanto consolidato, a seguito di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. 2.3. La Corte di merito non solo ha detto di non basarsi su contenuti comunicativi (il che inciderebbe, anche, sulla carenza di interesse rispetto alla questione), ma ha, anche, correttamente dedotto, in diritto, sulle ragioni della utilizzabilità parziale, delle riprese video anche in presenza della attivazione del microfono delle telecamere, con rinvio alla giurisprudenza di questa Corte. 2.4. E' oggetto di orientamento consolidato di questa Corte il principio per cui «[L]e videoriprese di comportamenti "non comunicativi", che rappresentino la mera presenza di cose o persone e i loro movimenti, costituiscono prove atipiche se eseguite, anche d'iniziativa della polizia giudiziaria, in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico ovvero in ambienti privati diversi dal "domicilio", nei quali debba essere garantita l'intimità e la riservatezza, essendo, in tale ultimo caso, necessario per la loro utilizzabilità, ex art. 189 cod. proc. pen., un 7provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che le giustifichi rispetto alle esigenze investigative e all'invasività dell'atto, mentre sono da qualificarsi come prove illecite, di cui è sempre vietata la acquisizione e l'utilizzazione, ove eseguite all'interno di luoghi riconducibili alla nozione di "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le immagini captate negli spazi antistanti l'abitazione dell'autore del reato)», così Sez. 1, n. 49798 del 28/09/2023 Ud. (dep. 14/12/2023) Rv. 285500 - 01 e, prima, Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006 Cc. (dep. 28/07/2006) Rv. 234269 - 01: «[L]e videoregistrazioni in ambienti in cui è garantita l'intimità e la riservatezza, non riconducibili alla nozione di "domicilio", sono prove atipiche, soggette ad autorizzazione motivata dell'A.G. e alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen.. (Nel caso di specie, la Corte ha precisato, con riferimento a vidéoriprese effettuate nei camerini - c.d. privè - di un locale notturno, che tali luoghi, come pure i bagni pubblici, non possono essere considerati "domicilio", neppure nel tempo in cui sono occupati da persone, in quanto il concetto di domicilio individua un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza)». 2.5. Le argomentazioni esposte rendono, conseguentemente, oltre che inammissibile in radice, anche irrilevante e manifestamente infondata la questione sollevata. 3. Assolutamente generici, e dunque inammissibili, i restanti motivi. 3.1. Il terzo motivo, che lamenta la manifesta illogicità del ragionamento secondo il quale, la Corte di appello avrebbe fatto erronea applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato -ritenendo sufficiente il breve incontro con il Consiglio video-ripreso l'8 ottobre 2022 presso la piantagione di Curriace a provare il concorso con questi, benché le fototrappole fossero state installate il mese prima e quello fosse stato l'unico incontro al quale non ne avrebbero e non avevano fatto seguito altri, il che rendeva il dato probatorio neutro, posto che durante questo incontro egli aveva solo toccato alcune piante, aveva dialogato con il Consiglio, e non era mai stato colto nell'atto di governare o condurre la piantagione, ciò che richiede una pluralità di condotte nel tempo- è generico estrinsecamente (cfr. ilsuperiore § 2.2.) nella misura in cui trascura il fatto che,insieme con le risultanze delle video riprese/ la Corte di merito, come prima il Tribunale, ha valorizzato il rinvenimento, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], il 28 gennaio 2023, di 21 confezioni di semi di cannabis sativa, e di circa due chilogrammi di marjivana, in quanto atto a supportare sul piano indiziario l'addebito di coltivazione7è più che sufficiente per ritenere il pieno coinvolgimento nella coltivazione in concorso con l'altro soggetto 8Cou. sopra indicato,p4assenza di qualsivoglia spiegazione alternativa dei fatti prospettata dall'imputato; la durata nel tempo del contributo fornito, certamente non circoscritto al periodo di tempo, inevitabilmente limitato, durante il quale l'imputato è stato ripreso sul luogo della coltivazione. Su tali ultimi assunti la difesa, dimentica, non prende posizione. 3.2. La difesa con evidente genericità allega quale quarto motivo della denunciata violazione di legge la mancata adeguata presa in carico di circostanze quali il numero di piante (tredici), il modesto contributo del ricorrente, la assenza di caratteri di professionalità nella condottain tesi assolutamente occasionale, e, in diritto, la non ostatività della negazione della invocata formula assolutoria per il correo (con rinvio al dictum di Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023 Ud. (dep. 11/07/2024 ) Rv. 286581 - 01: «[I]n tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.»). Intrinsecamente generico (le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094), il motivo lo è anche, ancora una volta, estrinsecamente ove non si fa carco della circostanza della ricavabilità da quanto posto sotto sequestro di 1656 dosi medie. 3.2.1. Si osserva, con Sez. 4, n. 27524 del 10/05/2017 Ud. (dep. 01/06/2017 ) Rv. 270493 - 01, che «[L]a causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., può essere applicata al reato di coltivazione di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti o psicotrope quando, sulla base di una valutazione in concreto dei quantitativi da esse ricavabili, delle caratteristiche della coltivazione, della destinazione del prodotto e, più in generale, dei parametri soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 133 cod. pen., la 9condotta illecita sia sussumibile nel paradigma della particolare tenuità dell'offesa». 3.2.2. Delle ragioni di esclusione ha dato adeguata per quanto sintetica contezza la Corte di merito, e il ricorso non ha invece adeguatamente confutato alcunchè. 3.3. Del pari generico è il quinto motivo. 3.3.1. La graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). 3.3.2. Il riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 7, Ord. n. 10291 del 09/01/2024, Mele, n.m.; Sez. 5, n. 2504 del 27/11/2023, dep. 2024, Vacca, n.m.; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Daistan, Rv. 275440 - 01; Sez. 3, n. 9836 del 9 marzo 2016, Piliero, Rv. 266460 - 01). 3.3.2. Nulla se non in termini meramente contestativi adduce la difesa a confutazione delle determinazioni della Corte di merito, che, nel validare lo scarto, minimo, rispetto al minimo edittale, ha dato congruamente atto del proprio 10percorso logico giuridico, ancorato alla natura della condotta, di coltivazione e alla intrinseca gravità del fatto come previamente descritto. 3.3.3. La motivazione, sintetica ma efficace, si sottrare sui dedotti punti alle censure sia di violazione di legge che di inidoneità motivazionale, a fronte, peraltro di una già generica formulazione dei motivi di appello. 4. N consegue la inammissibilità del ricorso nella sua totalità, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M