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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 41415/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; E .31_ , jb, Q e n2 C Okn _ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], e il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Cassino ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, comma primo, n. 7), cod. pen., commesso in data 15 ottobre 2014.

Considerato che manifestamente infondato è il primo motivo proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale si eccepisce l'improcedibilità del reato per difetto di querela, atteso che agli atti del fascicolo — consultabile in questa sede in ragione della natura processuale dell'eccezione - risulta il "verbale di ricezione di denuncia orale", formalizzato il giorno 23 ottobre 2014 presso il Comando dei Carabinieri di Sora, nel quale è riportata l'esplicita richiesta di punizione degli autori del furto, articolata da [OSCURATO:PERSONA], direttore responsabile del punto vendita "Eurospin" sito in Atina (FR) in Via le Forme n. 400, all'interno del quale era stato perpetrato il delitto.

Ritenuto che il secondo motivo, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura, perché illogica, la motivazione della pronuncia in verifica in relazione all'affermazione di penale responsabilità degli imputati, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, è volto a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità.

Invero, sufficiente ed esente da illogicità è l'iter argomentativo, con il quale il giudice ha valutato il compendio probatorio a carico degli imputati, evidenziando, tra l'altro, il rinvenimento della refurtiva nel bagagliaio dell'auto e l'assenza di una ricostruzione alternativa dei fatti da parte degli stessi.

Considerato che il terzo motivo, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale si lamenta la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede di cui all'art. 625, comma n. 7) cod. pen., è generico e manifestamente infondato atteso che neanche la presenza nei locali del supermercato di un sistema di videosorveglianza avrebbe determinato l'estromissione della aggravante stessa, alla luce del principio di diritto secondo cui "in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, _ _ (2 é comma primo, n. 7, cod. pen." (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01); Rilevato che il quarto motivo, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta l'esito del giudizio di bilanciamento, in termini di equivalenza, tra le circostanze aggravanti contestate e le circostanze attenuanti concesse, non è consentito in questa sede, in quanto espressione di una valutazione discrezionale, tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).

Ritenuto che il primo motivo interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si lamenta che, in spregio alle rituali richieste di trattazione orale formulate dalle parti, il processo innanzi la Corte d'Appello di Roma sia stato celebrato nelle forme di cui all'art. 23-bis, legge n. 149 del 2020, è manifestamente infondato, atteso che, al di là del mero refuso che affligge la seconda pagina della motivazione della sentenza di appello (in cui si legge che il processo veniva deciso "nelle forme previste dall'art. 23 bis della

I. 149/2020), dal verbale di udienza del giorno 05 ottobre 2022 - consultabile in questa sede in ragione della natura processuale dell'eccezione - risulta che la stessa si svolse dinanzi alla Sezione 4 penale della corte territoriale nelle forme del rito ordinario e, quindi, in forma orale.

Considerato che il secondo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della pronuncia di secondo grado, è manifestamente infondato, in quanto, sebbene la difesa abbia correttamente ha individuato il dies ad quem della prescrizione, tuttavia ha trascurato di considerare le sospensioni disposte nel giudizio di primo grado presso il Tribunale di Cassino, sicché, il reato non solo non si è prescritto prima della sentenza di appello, ma il termine di prescrizione neanche oggi risulta decorso.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; E .31_ , jb, Q e n2 C Okn _ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], e il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Cassino ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, comma primo, n. 7), cod. pen., commesso in data 15 ottobre 2014. Considerato che manifestamente infondato è il primo motivo proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale si eccepisce l'improcedibilità del reato per difetto di querela, atteso che agli atti del fascicolo — consultabile in questa sede in ragione della natura processuale dell'eccezione - risulta il "verbale di ricezione di denuncia orale", formalizzato il giorno 23 ottobre 2014 presso il Comando dei Carabinieri di Sora, nel quale è riportata l'esplicita richiesta di punizione degli autori del furto, articolata da [OSCURATO:PERSONA], direttore responsabile del punto vendita "Eurospin" sito in Atina (FR) in Via le Forme n. 400, all'interno del quale era stato perpetrato il delitto. Ritenuto che il secondo motivo, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura, perché illogica, la motivazione della pronuncia in verifica in relazione all'affermazione di penale responsabilità degli imputati, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, è volto a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità. Invero, sufficiente ed esente da illogicità è l'iter argomentativo, con il quale il giudice ha valutato il compendio probatorio a carico degli imputati, evidenziando, tra l'altro, il rinvenimento della refurtiva nel bagagliaio dell'auto e l'assenza di una ricostruzione alternativa dei fatti da parte degli stessi. Considerato che il terzo motivo, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale si lamenta la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede di cui all'art. 625, comma n. 7) cod. pen., è generico e manifestamente infondato atteso che neanche la presenza nei locali del supermercato di un sistema di videosorveglianza avrebbe determinato l'estromissione della aggravante stessa, alla luce del principio di diritto secondo cui "in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, _ _ (2 é comma primo, n. 7, cod. pen." (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01); Rilevato che il quarto motivo, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta l'esito del giudizio di bilanciamento, in termini di equivalenza, tra le circostanze aggravanti contestate e le circostanze attenuanti concesse, non è consentito in questa sede, in quanto espressione di una valutazione discrezionale, tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Ritenuto che il primo motivo interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si lamenta che, in spregio alle rituali richieste di trattazione orale formulate dalle parti, il processo innanzi la Corte d'Appello di Roma sia stato celebrato nelle forme di cui all'art. 23-bis, legge n. 149 del 2020, è manifestamente infondato, atteso che, al di là del mero refuso che affligge la seconda pagina della motivazione della sentenza di appello (in cui si legge che il processo veniva deciso "nelle forme previste dall'art. 23 bis della I. 149/2020), dal verbale di udienza del giorno 05 ottobre 2022 - consultabile in questa sede in ragione della natura processuale dell'eccezione - risulta che la stessa si svolse dinanzi alla Sezione 4 penale della corte territoriale nelle forme del rito ordinario e, quindi, in forma orale. Considerato che il secondo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della pronuncia di secondo grado, è manifestamente infondato, in quanto, sebbene la difesa abbia correttamente ha individuato il dies ad quem della prescrizione, tuttavia ha trascurato di considerare le sospensioni disposte nel giudizio di primo grado presso il Tribunale di Cassino, sicché, il reato non solo non si è prescritto prima della sentenza di appello, ma il termine di prescrizione neanche oggi risulta decorso. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tre
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