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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 44894/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ROMAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di" ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicemb-e 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. t Ritenuto in tatto Il pubblico ministero presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione, per abnormità, avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, in composizione collegiale, del 12 aprile 2023, con la quale, nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stata dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso dal g.u.p. presso il medesimo Tribunale in data 30 gennaio 2023 all'esito dell'udienza preliminare, con la restituzione degli atti a quest'ultimo.

Il Tribunale ha accolto l'eccezione sollevata dal difensore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in udienza nel corso dell'accertamento della regolarità della costituzione delle parti, che ha fatto rilevare l'omessa notifica al proprio assistito dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, in quanto - pur avendo eletto domicilio presso lo studio del difensore sin dall'aprile 2021 - era stato destinatario, nell'agosto 2022, di un tentativo di notifica, non andato a buon fine, dell'avviso ex art. 419 cod. proc. pen. presso la sua residenza, sicchè l'atto era stato depositato presso la casa comunale "ai sensi dell'art. 140 c.p.p." (rectius: c.p.c.).

Il ricorso per cassazione della pubblica accusa ha lamentato l'abnormità dell'ordinanza per indebita regressione del procedimento ad una fase già esauritasi per ciascuno degli imputati, nei cui confronti il rapporto processuale avrebbe dovuto ritenersi correttamente instaurato sin dall'udienza preliminare, anche in considerazione del fatto che la questione formulata dalla difesa della persona offesa era stata espressamente motivata dalla necessità di esercitare il diritto alla costituzione di parte civile, asseritamente "preclusa dalla nuova formulazione dell'art. 78 c.p.p." (rectius:79 c.p.p.); la parte civile, insomma, non sarebbe legittimata ad ottenere un "nuovo giudizio" già definito, nei confronti degli imputati, con il completamento dell'udienza preliminare e con l'emissione del decreto dispositivo della fase dibattimentale, che non costituisce decisione avversa agli interessi della persona offesa.

Insomma, se l'interesse dell'offeso era quello di costituirsi parte civile, lo "stallo" processuale così determinato avrebbe potuto essere evitato dal giudice del dibattimento attraverso una rimessione in termini, senza retrocessione di fase, per la formalizzazione della costituzione e per l'esercizio degli altri diritti di pertinenza della parte civile, con la consentanea ammissione delle difese degli imputati all'esercizio delle facoltà di controdeduzione e di richiesta di riti alternativi.

Ad avviso del ricorrente, l'ordinanza impugnata porrebbe "il giudice dell'udienza preliminare nella impossibilità di assumere una decisione diversa da quella già presa e, dunque, nella impossibilità di tenere la fase processuale che, in modo abnorme, le si demanda ex novo".

Considerato in diritto Il ricorso è fondato.

LE' noto e consolidato principio di diritto quello secondo il quale l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass. sez.2, n.2484 del 21/10/2014, Tavoloni e altro, Rv 262275). 2.11 pubblico ministero ricorrente ha esplicitamente dedotto un profilo di abnormità funzionale, assumendo che il pronunciamento dell'ordinanza impugnata genererebbe una situazione di "stasi" procedimentale, con particolare riferimento all'avvenuto ed irretrattabile perfezionamento del rapporto processuale con gli imputati, destinatari del decreto dispositivo del giudizio, che - a suo avviso - dovrebbe in ogni caso essere pedissequamente riproposto dal giudice per l'udienza preliminare.

Il collegio condivide tale interpretazione, non tanto con riferimento alla prospettata produzione di un risultato di "stallo" processuale, quanto piuttosto perché il provvedimento ha determinato una indebita regressione del procedimento ad una fase ormai definita (cfr. per il principio espresso, in linea generale, sulla necessità di limitare la retrocessione fasica del procedimento Sez.

U n. 5307 del 20/12/2007, P.M. in proc.

Battistella, Rv.238240).

Ed invero, il collegio ritiene di condividere l'orientamento secondo il quale la persona offesa, pur non essendo parte nel processo in senso tecnico, possa chiedere ed ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile (Sez. 5, n. 34974 del 22/06/2022, Halimhamiti, Rv. 283673; n. Sez. 3, n. 18844 del 5/2/2019, Semeraro, Rv. 275742; Sez. 6,. n. 41575 del 23/2/2018, D'Antoni, Rv. 275673, in motivazione; vedi anche Sez. 5, n. 18712 del 22/4/2022, Ficara, Rv. 283012); con la precisazione che, pur avendo la persona offesa tale possibilità, ella non può, tuttavia, in presenza di una valida notificazione della "vocatio in ius" ai sensi dell'art. 154 cod. proc. pen., far valere a tal fine la mancata conoscenza del processo (Sez. 5, n. 8543 del 15/1/2021, A., Rv. 280537).

A sostegno di tale indirizzo, si è argomentato che ll'art. 175 cod. proc. pen. si applica anche nella fase delle indagini preliminari, in cui non compaiono "parti" processuali in senso stretto, ma solo soggetti del procedimento e che, inoltre, il codice di rito non sempre, e non necessariamente, impiega il termine "parti" nel senso specifico di "parti del processo".

Direttrice di tali coordinate interpretative è la giurisprudenza della Corte costituzionale, ed in particolare la sentenza interpretativa di rigetto n. 559 del 1990 - che ha riconosciuto alla persona offesa, in sede d'incidente probatorio, la facoltà di parteciparvi anche attraverso la nomina di un consulente tecnico - in base al cui autorevole tenore è agevole pervenire alla conclusione favorevole a che (anche) la persona offesa possa invocare il rimedio di cui all'art. 175 cod. proc. proc. pen..

La Corte costituzionale ha chiarito come la nuova disciplina processuale concernente la persona offesa si caratterizzi, rispetto al codice previgente, per un complessivo rafforzamento del suo ruolo e per il rapporto di complessiva omogeneità tra le garanzie per essa apprestate nella fase delle indagini preliminari e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale.

Si è osservato che la persona offesa può, nel corso del procedimento, se danneggiata dal reato, assumere il ruolo di parte civile e la partecipazione all'assunzione di prove nel corso delle indagini preliminari deve essere funzionalmente considerata come anticipazione di quanto ad essa spetterà una volta che la costituzione di parte civile sarà stata formalizzata.

Pertanto, è corretta l'adozione di un criterio interpretativo che faccia ricorso alla normativa in tema di parte civile ove la disciplina concernente la persona offesa non risulti espressamente delineata.

Dai richiamati argomenti, che non mancano di sottolineare che il codice di rito associa talvolta al ruolo di "parte" anche la persona offesa dal reato (artt. 93 e 95 cod. proc. pen.), l'orientamento ermeneutico di più largo respiro cristallizza il corollario che se il ruolo attivo della persona offesa è precipuamente funzionale alla tutela della futura portata propulsiva dei diritti riconosciuti alla parte civile, allora un accostamento conforme a Costituzione dell'art. 175 cod. proc. pen. impone una lettura del termine "parti" in senso ampio, tale cioè da ricomprendere anche la persona offesa dal reato.

E ciò evidentemente a maggior ragione nell'ipotesi in cui la rimessione in termini sia finalizzata alla costituzione di parte civile, poiché in tal caso la diretta connessione tra esercizio del diritto e legittimazione della "futura" parte processuale è di immediata percezione. 3.0rbene, fatta tale premessa, sono circostanze pacifiche, nel caso in esame: che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non abbia ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e non sia stata posta in condizioni di parteciparvi né, in particolare - per quanto emerga dagli atti, in relazione agli obbiettivi della comparizione e dell'eccezione sollevata dal suo difensore nella fase degli atti preliminari al dibattimento fissato dinanzi al Tribunale di Roma - di costituirsi, in quella fase, parte civile; che la lagnanza difensiva attenga specificamente all'impossibilità - per causa non imputabile alla persona offesa - di rispettare il termine decadenziale di cui all'art. 79 commi 1 e 2 cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 5 comma 1 lett. c) del Decr.

Lgs. n. 150 del 2022).

Ne viene che, in linea con l'esegesi alla quale il collegio ritiene di aderire, il Tribunale di Roma avrebbe dovuto restituire la persona offesa nel termine "stabilito a pena di decadenza", non potuto osservare "per caso fortuito o per forza maggiore" ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. e consentire a quest'ultima di formalizzare la costituzione di parte civile - e più latamente di esercitare tutte le facoltà processuali ad essa conseguenti - evitando di determinare la regressione del procedimento alla fase della udienza preliminare nel rispetto dei principi generali, di rango costituzionale, debitamente contemperati, della tutela del contraddittorio, della ragionevole durata del processo e della conservazione degli atti processuali. 4.Merita peraltro di essere precisato che dal verbale dell'udienza preliminare del 31 ottobre 2022 - rinviata al 30 gennaio 2023 su istanza del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] al fine di valutare un possibile accesso a riti alternativi - si enuclea che il giudice, in limine litis, ha esaurito la verifica della costituzione delle parti ("il GUP, ritenuto che tutti gli imputati, regolarmente citati, non sono comparsi, verificata la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 420 bis c.p.p., ne dichiara l'assenza, disponendo procedersi o)tre").

Deve pertanto trovare applicazione la norma transitoria di cui all'art. 85 bis del Decr.Lgs. n. 150 del 2022, secondo la quale "nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'art. 429 comma 4 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

La costituzione di parte civile della persona offesa - nei cui riguardi il mancato perfezionamento del rapporto processuale in sede di udienza preliminare è insuscettibile di riverberarsi in suo pregiudizio - avrebbe potuto avvenire fino a che non fossero stati compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 cod. proc. pen. (ovvero alla luce del testo dell'art. 79 comma 1 cod. proc. pen. vigente prima del 30 dicembre 2022), certamente non ancora conclusi alla data del 12 aprile 2023 in presenza di un vizio di notifica della citazione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento impugnato, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, deve dunque essere annullato senza rinvio, con la restituzione degli atti al Tribunale di Roma in composizione collegiale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ROMAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di" ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicemb-e 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. t Ritenuto in tatto Il pubblico ministero presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione, per abnormità, avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, in composizione collegiale, del 12 aprile 2023, con la quale, nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stata dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso dal g.u.p. presso il medesimo Tribunale in data 30 gennaio 2023 all'esito dell'udienza preliminare, con la restituzione degli atti a quest'ultimo. Il Tribunale ha accolto l'eccezione sollevata dal difensore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in udienza nel corso dell'accertamento della regolarità della costituzione delle parti, che ha fatto rilevare l'omessa notifica al proprio assistito dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, in quanto - pur avendo eletto domicilio presso lo studio del difensore sin dall'aprile 2021 - era stato destinatario, nell'agosto 2022, di un tentativo di notifica, non andato a buon fine, dell'avviso ex art. 419 cod. proc. pen. presso la sua residenza, sicchè l'atto era stato depositato presso la casa comunale "ai sensi dell'art. 140 c.p.p." (rectius: c.p.c.). Il ricorso per cassazione della pubblica accusa ha lamentato l'abnormità dell'ordinanza per indebita regressione del procedimento ad una fase già esauritasi per ciascuno degli imputati, nei cui confronti il rapporto processuale avrebbe dovuto ritenersi correttamente instaurato sin dall'udienza preliminare, anche in considerazione del fatto che la questione formulata dalla difesa della persona offesa era stata espressamente motivata dalla necessità di esercitare il diritto alla costituzione di parte civile, asseritamente "preclusa dalla nuova formulazione dell'art. 78 c.p.p." (rectius:79 c.p.p.); la parte civile, insomma, non sarebbe legittimata ad ottenere un "nuovo giudizio" già definito, nei confronti degli imputati, con il completamento dell'udienza preliminare e con l'emissione del decreto dispositivo della fase dibattimentale, che non costituisce decisione avversa agli interessi della persona offesa. Insomma, se l'interesse dell'offeso era quello di costituirsi parte civile, lo "stallo" processuale così determinato avrebbe potuto essere evitato dal giudice del dibattimento attraverso una rimessione in termini, senza retrocessione di fase, per la formalizzazione della costituzione e per l'esercizio degli altri diritti di pertinenza della parte civile, con la consentanea ammissione delle difese degli imputati all'esercizio delle facoltà di controdeduzione e di richiesta di riti alternativi. Ad avviso del ricorrente, l'ordinanza impugnata porrebbe "il giudice dell'udienza preliminare nella impossibilità di assumere una decisione diversa da quella già presa e, dunque, nella impossibilità di tenere la fase processuale che, in modo abnorme, le si demanda ex novo". Considerato in diritto Il ricorso è fondato. LE' noto e consolidato principio di diritto quello secondo il quale l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass. sez.2, n.2484 del 21/10/2014, Tavoloni e altro, Rv 262275). 2.11 pubblico ministero ricorrente ha esplicitamente dedotto un profilo di abnormità funzionale, assumendo che il pronunciamento dell'ordinanza impugnata genererebbe una situazione di "stasi" procedimentale, con particolare riferimento all'avvenuto ed irretrattabile perfezionamento del rapporto processuale con gli imputati, destinatari del decreto dispositivo del giudizio, che - a suo avviso - dovrebbe in ogni caso essere pedissequamente riproposto dal giudice per l'udienza preliminare. Il collegio condivide tale interpretazione, non tanto con riferimento alla prospettata produzione di un risultato di "stallo" processuale, quanto piuttosto perché il provvedimento ha determinato una indebita regressione del procedimento ad una fase ormai definita (cfr. per il principio espresso, in linea generale, sulla necessità di limitare la retrocessione fasica del procedimento Sez. U n. 5307 del 20/12/2007, P.M. in proc. Battistella, Rv.238240). Ed invero, il collegio ritiene di condividere l'orientamento secondo il quale la persona offesa, pur non essendo parte nel processo in senso tecnico, possa chiedere ed ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile (Sez. 5, n. 34974 del 22/06/2022, Halimhamiti, Rv. 283673; n. Sez. 3, n. 18844 del 5/2/2019, Semeraro, Rv. 275742; Sez. 6,. n. 41575 del 23/2/2018, D'Antoni, Rv. 275673, in motivazione; vedi anche Sez. 5, n. 18712 del 22/4/2022, Ficara, Rv. 283012); con la precisazione che, pur avendo la persona offesa tale possibilità, ella non può, tuttavia, in presenza di una valida notificazione della "vocatio in ius" ai sensi dell'art. 154 cod. proc. pen., far valere a tal fine la mancata conoscenza del processo (Sez. 5, n. 8543 del 15/1/2021, A., Rv. 280537). A sostegno di tale indirizzo, si è argomentato che ll'art. 175 cod. proc. pen. si applica anche nella fase delle indagini preliminari, in cui non compaiono "parti" processuali in senso stretto, ma solo soggetti del procedimento e che, inoltre, il codice di rito non sempre, e non necessariamente, impiega il termine "parti" nel senso specifico di "parti del processo". Direttrice di tali coordinate interpretative è la giurisprudenza della Corte costituzionale, ed in particolare la sentenza interpretativa di rigetto n. 559 del 1990 - che ha riconosciuto alla persona offesa, in sede d'incidente probatorio, la facoltà di parteciparvi anche attraverso la nomina di un consulente tecnico - in base al cui autorevole tenore è agevole pervenire alla conclusione favorevole a che (anche) la persona offesa possa invocare il rimedio di cui all'art. 175 cod. proc. proc. pen.. La Corte costituzionale ha chiarito come la nuova disciplina processuale concernente la persona offesa si caratterizzi, rispetto al codice previgente, per un complessivo rafforzamento del suo ruolo e per il rapporto di complessiva omogeneità tra le garanzie per essa apprestate nella fase delle indagini preliminari e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale. Si è osservato che la persona offesa può, nel corso del procedimento, se danneggiata dal reato, assumere il ruolo di parte civile e la partecipazione all'assunzione di prove nel corso delle indagini preliminari deve essere funzionalmente considerata come anticipazione di quanto ad essa spetterà una volta che la costituzione di parte civile sarà stata formalizzata. Pertanto, è corretta l'adozione di un criterio interpretativo che faccia ricorso alla normativa in tema di parte civile ove la disciplina concernente la persona offesa non risulti espressamente delineata. Dai richiamati argomenti, che non mancano di sottolineare che il codice di rito associa talvolta al ruolo di "parte" anche la persona offesa dal reato (artt. 93 e 95 cod. proc. pen.), l'orientamento ermeneutico di più largo respiro cristallizza il corollario che se il ruolo attivo della persona offesa è precipuamente funzionale alla tutela della futura portata propulsiva dei diritti riconosciuti alla parte civile, allora un accostamento conforme a Costituzione dell'art. 175 cod. proc. pen. impone una lettura del termine "parti" in senso ampio, tale cioè da ricomprendere anche la persona offesa dal reato. E ciò evidentemente a maggior ragione nell'ipotesi in cui la rimessione in termini sia finalizzata alla costituzione di parte civile, poiché in tal caso la diretta connessione tra esercizio del diritto e legittimazione della "futura" parte processuale è di immediata percezione. 3.0rbene, fatta tale premessa, sono circostanze pacifiche, nel caso in esame: che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non abbia ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e non sia stata posta in condizioni di parteciparvi né, in particolare - per quanto emerga dagli atti, in relazione agli obbiettivi della comparizione e dell'eccezione sollevata dal suo difensore nella fase degli atti preliminari al dibattimento fissato dinanzi al Tribunale di Roma - di costituirsi, in quella fase, parte civile; che la lagnanza difensiva attenga specificamente all'impossibilità - per causa non imputabile alla persona offesa - di rispettare il termine decadenziale di cui all'art. 79 commi 1 e 2 cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 5 comma 1 lett. c) del Decr. Lgs. n. 150 del 2022). Ne viene che, in linea con l'esegesi alla quale il collegio ritiene di aderire, il Tribunale di Roma avrebbe dovuto restituire la persona offesa nel termine "stabilito a pena di decadenza", non potuto osservare "per caso fortuito o per forza maggiore" ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. e consentire a quest'ultima di formalizzare la costituzione di parte civile - e più latamente di esercitare tutte le facoltà processuali ad essa conseguenti - evitando di determinare la regressione del procedimento alla fase della udienza preliminare nel rispetto dei principi generali, di rango costituzionale, debitamente contemperati, della tutela del contraddittorio, della ragionevole durata del processo e della conservazione degli atti processuali. 4.Merita peraltro di essere precisato che dal verbale dell'udienza preliminare del 31 ottobre 2022 - rinviata al 30 gennaio 2023 su istanza del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] al fine di valutare un possibile accesso a riti alternativi - si enuclea che il giudice, in limine litis, ha esaurito la verifica della costituzione delle parti ("il GUP, ritenuto che tutti gli imputati, regolarmente citati, non sono comparsi, verificata la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 420 bis c.p.p., ne dichiara l'assenza, disponendo procedersi o)tre"). Deve pertanto trovare applicazione la norma transitoria di cui all'art. 85 bis del Decr.Lgs. n. 150 del 2022, secondo la quale "nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'art. 429 comma 4 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto". La costituzione di parte civile della persona offesa - nei cui riguardi il mancato perfezionamento del rapporto processuale in sede di udienza preliminare è insuscettibile di riverberarsi in suo pregiudizio - avrebbe potuto avvenire fino a che non fossero stati compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 cod. proc. pen. (ovvero alla luce del testo dell'art. 79 comma 1 cod. proc. pen. vigente prima del 30 dicembre 2022), certamente non ancora conclusi alla data del 12 aprile 2023 in presenza di un vizio di notifica della citazione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento impugnato, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, deve dunque essere annullato senza rinvio, con la restituzione degli atti al Tribunale di Roma in composizione collegiale. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi
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