CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01231/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Messina che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Catania il 2 marzo 2011 (irrevocabile in data 22 marzo 2016) che ne ha affermato la penale responsabilità quale mandante dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che deduce vizi di violazione di legge e vizi di motivazione poiché la Corte non avrebbe considerato che l'assoluzione dello Spinella, ritenuto snodo fondamentale della ricostruzione dell'ipotesi concorsuale omicidiaria, minerebbe la piattaforma probatoria, così come non avrebbe considerato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], mai comparso nell'incarto processuale quale soggetto organizzatore del fatto e che colliderebbero con la ricostruzione operata dai precedenti giudici del merito, e avrebbe infine errato nel sovrapporre alla delibazione sull'ammissibilità dell'istanza la questione di merito — è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della ordinanza impugnata logicamente corretta (a pag. 4 e 5 sul punto dell'assoluzione dello Spinella, che non avrebbe spezzato alcuna catena di trasmissione dell'ordine omicidiario posto che l'accertamento nei confronti dello Spinella, attinente alla responsabilità per la fase esecutiva del delitto, non contrasta in alcun modo con gli accertamenti circa la posizione dei mandanti; a pag. 5 e 6 sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il cui ruolo di mandante ed organizzatore dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA] non presenta alcun elemento di contraddizione rispetto al ruolo di ideatore e mandante spiegato dal [OSCURATO:PERSONA] dall'interno del carcere), non vi si confronta e, per di più, dimentica che il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, per il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, deve essere inteso con riferimento all'oggettiva incompatibilità dei fatti stabiliti a fondamento delle diverse pronunce (ex multis, Cass. sez.1, n.8419 del 14/10/2016, Mortola, Rv. 269757) e non può certo essere desunto dalla mera constatazione dell'intervenuta assoluzione, in un diverso procedimento penale, di uno dei concorrenti nel reato per il quale il ricorrente è stato invece condannato; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme