CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07707/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 22305-2023 proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato2026ANGELINA ASTORINO;1017- controricorrente -avverso la sentenza n. 714/2023 della CORTE D’APPELLO diCATANZARO, depositata il 23/05/2023 R.G.N. 594/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22305/2023Numero di raccolta generale 7707/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catanzaro,Data pubblicazione 30/03/2026accogliendo il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], hacondannato l’Inps al pagamento in favore del medesimo deltrattamento di disoccupazione NASpI, oltre accessori.1.1. La Corte d’appello ha accolto il motivo di impugnazione amezzo del quale [OSCURATO:PERSONA] censurava la sentenza appellataladdove aveva affermato che la speciale decadenza previstadall’art. 11 del d.lgs. n. 22 del 2015 doveva trovare applicazioneanche nel caso di specie, in cui egli, che aveva cessato ilrapporto di lavoro subordinato a tempo parziale svoltosi fra il 26giugno ed il 31 agosto 2018, non aveva assolto all’onere dicomunicare, entro il termine decadenziale di legge, il redditoche presumeva di ricavare dall’attività imprenditoriale cheaveva avviato ancor prima di instaurare tale rapportosubordinato, aprendo una partita Iva che, al momento in cui hachiesto l’indennità, era attiva.1.2. Secondo la Corte territoriale, la decadenza in questioneriguardava il caso del lavoratore che già fruiva dell’indennitàNASpI e che aveva intrapreso un’attività di lavorosuccessivamente alla percezione della medesima indennità.Pertanto, non poteva predicarsi la decadenza di chi, già titolaredi partita Iva al momento della presentazione della domandaper conseguire la NASpI, non aveva tempestivamentecomunicato all’Inps il reddito che presumeva di ricavaredall’attività di lavoro autonomo già intrapresa, atteso che lenorme in materia di decadenza non possono essere applicateper analogia fuori dai casi in relazione ai quali la decadenza èespressamente prevista.2. Avverso detta pronuncia l’Inps ha proposto ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito mediante controricorso.Numero registro generale 22305/2023Numero sezionale 1017/2026Entrambe le parti hanno depositato memoria. Numero di raccolta generale 7707/2026Data pubblicazione 30/03/20263. All’esito della camera di consiglio del 26 febbraio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., viene denunciata la violazione efalsa applicazione dagli artt. 10, primo comma, e 11, lettera c),del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento all’art. 12 disp.prel. c.c., per avere la Corte d’appello affermato che l’assicuratonon decade dalla fruizione della prestazione allorché omette dicomunicare, entro un mese dalla data di presentazione delladomanda amministrativa della prestazione ovvero dall’iniziodell’attività, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma ed ilrelativo reddito presunto ricavabile da detta attività.L’Inps sostiene che l’obbligo di effettuare la comunicazionerelativa all’attività di lavoro in forma autonoma o d’impresasvolta dal percettore va adempiuto in rapporto al momento incui inizia la concomitanza tra indennità e attività, cioè all’atto dipresentazione della domanda (qualora l’attività di lavoroautonomo sia stata intrapresa prima della data di cessazione delrapporto di lavoro subordinato), ovvero al momento di effettivoinizio dell’attività medesima (qualora essa sia stata intrapresain epoca successiva alla cessazione del lavoro subordinato).Osserva che è irragionevole l’interpretazione secondo cui,mentre nel caso in cui l’attività di lavoro autonomo sia iniziatadopo la percezione della NASpI la comunicazione dell’attività dilavoro autonomo dovrebbe essere effettuata entro lo stringentetermine di trenta giorni, nell’ipotesi di preesistenza di taleNumero registro generale 22305/2023Numero sezionale 1017/2026Data pubblicazione 30/03/2026obbligo.Deduce che la diversa interpretazione proposta in ricorso non sipone in contrasto con l’art. 12 disp. prel. c.c., giacché secondoil costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità le normeeccezionali (come quelle che introducono ipotesi di decadenza)sono pur sempre suscettibili di interpretazione estensiva.Sottolinea, infine, che, come precisato nella propria circolare n.174/2017, la comunicazione va fatta in ogni caso, anche quandoi redditi percepiti sono pari a zero, in quanto trattasi di attivitàpotenzialmente produttiva di reddito, a prescindere poi dal fattoche vi sia stata produzione di reddito.2. Il ricorso è fondato.2.1. Il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito un’indennitàmensile di disoccupazione (denominata Nuova prestazione diAssicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI), avente lafunzione di fornire un sostegno al reddito dei lavoratori conrapporto di lavoro subordinato che abbiano perdutoinvolontariamente la propria occupazione.Al fine di regolamentare le condizioni di avvio all’occupazione,l’art. 10 del citato d.lgs. disciplina la compatibilità deltrattamento con lo svolgimento di un’attività lavorativa in formaautonoma o d’impresa individuale. Esso prescrive per illavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASpI,intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresaindividuale, l’obbligo di «informare l’INPS entro un mesedall’inizio dell’attività», dichiarando il reddito annuo che prevededi trarne. Ai sensi del successivo art. 11, tuttavia, il lavoratoredecade dalla fruizione del trattamento nel caso di inizio di unasenza provvedere alla comunicazione predetta.Numero registro generale 22305/20232.2. In ordine alla questione relativa all’applicabilità dellaN umero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 7707/2026decadenza di cui all’art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015,Data pubblicazione 30/03/2026anche in caso di attività autonoma cominciata prima del periododi godimento della NASpI, questa Corte ha già avuto occasionedi chiarire che la decadenza dalla sua fruizione per l’ipotesi diinizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresaindividuale senza aver provveduto alla comunicazione di cuiall’art. 10, comma 1, primo periodo, del medesimo d.lgs. neltermine ivi stabilito, si applica anche nel caso in cui tale attivitàlavorativa sia cominciata prima della presentazione delladomanda amministrativa per la prestazione, rilevando il solofatto della contemporaneità tra godimento del trattamento didisoccupazione e svolgimento dell’attività lavorativa, edecorrendo il termine per effettuare la comunicazione dallapresentazione di detta domanda amministrativa (v. Cass. n. 846del 2024).È stato osservato, in particolare, che il corretto significato delleparole «entro un mese dall’inizio dell’attività» dev’essere riferitoalla data dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomorilevante ai fini della NASpI, ossia dall’inizio della concomitanzadell’indennità e dell’attività di lavoro autonomo, cioè dalmomento della presentazione della domanda amministrativa,nel caso in cui lo svolgimento di attività di lavoro autonomofosse stata intrapresa prima della data della cessazione delrapporto di lavoro subordinato che aveva dato corso al periododi disoccupazione, senza quindi alcuna distinzione tra omessa etardiva comunicazione oltre i trenta giorni e tra chi già aveva incorso, al momento della domanda di NASpI, un’attività di lavoroautonomo e chi la inizia dopo aver cominciato ad usufruire dellaNaspi (v. Cass. n. 1053 del 2024).Numero registro generale 22305/2023Si tratta di indirizzo ormai consolidato, cui si è uniformata laN umero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 7707/2026giurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le più recenti,Data pubblicazione 30/03/2026Cass. nn. 4742, 4740, 3596 e 2398 del 2025), ed al quale ilCollegio intende assicurare continuità, non essendo statiprospettati argomenti tali da indurre a ripensamenti.2.3. Si è rilevato, altresì, che l’applicazione della previsionedell’art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, al casodell’assicurato che, nel termine di trenta giorni dalla data dipresentazione della domanda di prestazione, abbia omesso dicomunicare all’Inps il contemporaneo svolgimento di attività dilavoro autonomo, non integra affatto un’ipotesi di estensioneanalogica della decadenza a fattispecie non espressamenteprevista dal legislatore, come tale vietata dall’art. 14 disp. prel.c.c., trattandosi, al contrario, di un risultato coerente conun’interpretazione del combinato disposto dell’art. 10, comma1, e dell’art. 11, comma 1, lett. c), cit., che, tenendo conto della“intenzione del legislatore”, di cui all’art. 12 disp. prel. c.c., nonfa che estendere la regula juris della decadenza ad unafattispecie da reputarsi implicitamente considerata dalla norma,che nella specie minus dixit quam voluit (così Cass. n. 11543del 2024, in motivazione; nello stesso senso cfr. Cass. n. 374del 2025 e Cass. n. 22921 del 2024).3. La sentenza impugnata non è conforme all’espostainterpretazione perché la Corte d’appello ha affermato che ladecadenza non opera nel caso in cui l’attività sia iniziata inepoca antecedente alla presentazione della domandaamministrativa finalizzata ad ottenere l’indennità. Cosìstatuendo, non ha correttamente applicato l’art. 11, lett. c), deld.lgs. n. 22 del 2015, da interpretarsi nel senso che ladecadenza ivi prevista opera anche qualora l’attività lavorativasia cominciata prima della presentazione della domandaNumero registro generale 22305/2023Numero sezionale 1017/2026amministrativa per la prestazione, rilevando il solo fattoNu mdeerol ldai r accolta generale 7707/2026Data pubblicazione 30/03/2026contemporaneità tra godimento del trattamento didisoccupazione e svolgimento dell’attività medesima.3.1. Dalla sentenza, peraltro, risulta che la decisione delTribunale di Crotone (di segno negativo per l’assicurato) avevafatto leva su due argomenti, e cioè: a) l’assenza dicomunicazione del reddito presuntivamente ricavabile; b)l’effettivo svolgimento, da parte dell’assicurato, dell’attività dilavoro autonomo, desunto dall’apertura della partita Iva, ancoraDalla stessa sentenza risulta, altresì, che l’appello proposto dallavoratore aveva attinto entrambi i rilievi su cui poggiava ladecisione del primo Giudice, perché secondo l’assicurato ladecadenza non poteva operare nell’ipotesi in cui l’attività erapreesistente rispetto alla fruizione della NASpI e, inoltre, non viera prova del fatto che egli aveva in concreto esercitato le3, della motivazione).La Corte di merito ha accolto il primo motivo di gravame, con laconseguenza che, una volta affermato che la decadenza non siapplica al caso di specie, non ha vagliato il secondo. La Corte,invero, ha osservato che la questione dei redditi derivanti dallapreesistente attività di lavoro attiene al profilo dellacompatibilità con il requisito della disoccupazione (v. punto 11della motivazione), ma non ha esaminato la diversa questione,pure devoluta alla sua cognizione e nuovamente prospettatadalla parte che era risultata vittoriosa in appello (v. pag. 7 e s.del controricorso), della rilevanza dell’apertura della partita Ivaai fini della prova dell’effettivo inizio dell’attività di lavoro da cuiè scaturito l’obbligo di comunicazione rimasto inadempiuto.Numero registro generale 22305/2023Numero sezionale 1017/20263.2. Ne deriva che, trattandosi di questione la cui risolNuuzmieoron dei r accolta generale 7707/2026Data pubblicazione 30/03/2026implica un accertamento di fatto devoluto alla cognizione delgiudice di merito, la sentenza impugnata dev’essere cassata conrinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione,che procederà ad un nuovo esame della controversia. Qualegiudice del rinvio, alla Corte territoriale è demandato il compitodi regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata erinvia, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Catanzaro,in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche inordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio2026La PresidenteRossana Mancino