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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 21304/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24199/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 294/2023 depositata il04/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.Pierdavide, Matteo e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Cagliari ha, per quanto ancora interessa, rigettato l’appello di essi ricorrenti contro la sentenza del Tribunale di Cagliari reiettiva della originaria domanda di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della proprietà di un immobile in Villasimius (CA).

La Corte di Appello ha, in primo luogo, ricordato che Pierdavide, Matteo e [OSCURATO:PERSONA] avevano sempre sostenuto che il loro genitore Gianfranco aveva ottenuto dall’amministratore unico della società Edilizia Generale srl l’attribuzione in proprietà del bene in questione, che il contratto di vendita non era mai stato formalizzato per scritto, che, tuttavia, l’amministratore aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA] le chiavi dell’immobile e che, per oltre trent’anni, l’acquisto mai era stato messo in discussione.

La Corte di Appello ha, in secondo luogo, ricordato che il Tribunale di Cagliari aveva rilevato che non era stata allegata una interversione della detenzione in possesso ed aveva rigettato “con puntuale motivazione su ogni singolo capo dedotto”, le istanze istruttorie avanzate dagli originari attori.

La Corte di Appello ha poi precisato che, con la comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata davanti a sé il 25 novembre 2021, gli appellanti avevano “sviluppato nuove argomentazioni a confutazione della pronunzia del Tribunale di inammissibilità delle istanze istruttorie” lamentando “segnatamente che i capitoli n.2, n.3 e n.4 sarebbero fondamentali perché in essi le circostanze in fatto concernono i rapporti tra Pisola e l’immobile definiti col il temine “occupazione” che esclude la possibilità di concessione degli immobili a titolo di comodato”.

Tali argomentazioni, ha evidenziato la Corte di Appello, erano inammissibili perché tardive e, in ogni caso, per il loro stesso tenore letterale, non esprimevano l’allegazione della interversione del possesso e ciò in particolare perché, al contrario di quanto preteso dagli appellanti, detta allegazione non poteva desumersi dall’impiego del termine “occupazione” in luogo della espressione “mera detenzione”; La Corte di Appello ha dato conto del fatto che inizialmente erano stati “individuati i contraddittori nelle persone di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” e che il giudice di primo grado aveva poi dichiarato cessata la materia del contendere quanto a questi ultimi per accordo tra gli stessi e gli attori essendo essi risultati estranei alla causa.

2. la srl Edilizia Generale resiste con controricorso; 3.i ricorrenti hanno depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica di “violazione degli artt. 1142, 1146, 1147, 1158 c.c. e falsa applicazione degli artt.1341, 1350, 1803 e ss. c.c. (art.360, primo comma, n.3 c.p.c.) nonché erronea applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. (art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.)”, viene dedotto che la Corte di merito, nel ritenere “sostanzialmente inammissibile” l’appello degli attuali ricorrenti, avrebbe erroneamente applicato gli artt. 342 e 345 c.p.c.

Viene altresì dedotto che la Corte, nel ritenere necessaria la allegazione e la prova della interversione del possesso, avrebbe violato o falsamente applicato le evocate disposizioni del codice civile in quanto, al contrario, “l’aver ricevuto la consegna del bene in forza di contratto di vendita nullo per vizio di forma consentiva di configurare ab origine un possesso ad usucapionem per cui non vi era necessità di dimostrare alcuna interversio possessionis”;

2. con il secondo motivo di ricorso sotto la rubrica di “nullità della sentenza per omessa decisione con violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.)”, viene dedotto che la Corte di merito avrebbe omesso di decidere sul motivo di appello con cui era stato censurato “il travisamento”, da parte del Tribunale, delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero da [OSCURATO:PERSONA].

In base a tali dichiarazioni la stessa aveva ritenuto (“ritengo”) che suo padre, Gianfranco, avesse “ottenuto la disponibilità dell’immobile con il consenso dell’amministratore” della società Edilizia Generale il quale “per accedere all’immobile aveva dato le chiavi”.

Sostengono i ricorrenti che la Corte di Appello, con l’affermare che quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] era coerente con la “prospettazione attrice” e che, come dedotto dalla società appellata, non valeva a confutare “taluni passaggi motivazionali” della sentenza del Tribunale “riguardanti appunto la mancata allegazione e prova di una interversione della detenzione” in possesso, avrebbe finito per “non escludere né il carattere confessorio né il contenuto” delle dichiarazioni “riportato dal primo giudice”;

3. con il terzo motivo di ricorso sotto la rubrica di “violazione e falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, 116, secondo comma, 188, 244 c.p.c., in relazione alla mancata ammissione delle prove (art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.)”, viene dedotto che dovendosi affermare, al contrario di quanto affermato dalla Corte di Appello, che “pur in seguito a vendita nulla per vizio di forma si è venuto a instaurare un vero e proprio rapporto possessorio con la res”, la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere che incombesse ai ricorrenti provare l’interversione del possesso laddove invece avrebbe dovuto ritenere onere della società Edilizia Generale provare che “l’occupazione era avvenuta a titolo di detenzione”.

Viene poi contestata la decisione della Corte di Appello di non ammettere i capitoli di prova per interrogatorio e per testi formulati dai ricorrenti “nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. reiterata nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. e nell’atto di appello”;

4. il primo motivo di ricorso è per la prima parte inammissibile, per la seconda è invece fondato.

È inammissibile per difetto di interesse per la parte in cui viene dedotto che la Corte di Appello avrebbe “sostanzialmente dichiarato inammissibile” l’appello degli attuali ricorrenti ed avrebbe con ciò violato gli artt. 342 e 345 c.p.c.

L’inammissibilità deriva dal fatto che la Corte di Appello non ha dichiarato l’appello inammissibile.

Ha ritenuto invece l’appello infondato e lo ha espressamente respinto ( la formula del dispositivo è: “rigetta l’appello”) dopo un esame nel merito : in termini tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30354 del 18/12/2017; Sez. 2, Ordinanza n. 2608 del 2024).

Il motivo è invece fondato per la parte in cui viene dedotto che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che la disponibilità dell’immobile acquisita da parte di [OSCURATO:PERSONA] per effetto della consegna delle chiavi da parte dell’amministratore della società Edilizia Generale, in esecuzione di un contratto di vendita nullo perché non formalizzato per scritto (art.1350 c.c.), è riconducibile ad una situazione di detenzione e non è qualificabile come possesso.

I giudici di appello si sono posti in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, nell'ipotesi di compravendita di un bene immobile, nulla perché realizzata in forma verbale, alla quale le parti abbiano dato esecuzione mediante la consegna della "res", l’accipiens viene a trovarsi in una situazione di possesso e non di detenzione (Cass. 4 giugno 2013, n. 14115: Ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'"accipiens" può possedere il bene "animo domini", ed anzi proprio la circostanza che la "traditio" sia stata eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido (perché non concluso nella necessaria forma scritta), era comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretto dall'"animus rem sibi habendi; Cass.n.14395 del 29/07/2004: Ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'"accipiens" può possedere il bene "animo domini", ed anzi, proprio la circostanza che la "traditio" venga eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido, è comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretto dall'"animus rem sibi habendi; Cass. 27 maggio 2010, n.13003, in motivazione: "l'animus possidendi che, ai sensi dell'art. 1141 c.c. si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui; v. altresì Cass.n.1132 del 2022, relativa ad un caso in cui il titolo traslativo nullo - un atto di donazione- proveniva non da un possessore ma da un detentore e in cui è stato affermato che in tal caso mancava “il necessario presupposto a monte dell’atto di trasferimento invalido, ovvero il possesso in capo al donante” ed è stato precisato: Deve affermarsi pertanto che la situazione di possesso e non di detenzione in capo al tradens è il presupposto necessario affinché operi il principio secondo il quale, ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo; v. nello stesso senso anche Cass. n. 9566/2024; e ancoraCass. n. 32105/202 1 ).

Merita aggiungere, in relazione ad un richiamo contenuto nella sentenza impugnata alla sentenza delle Sezioni Unite 27 marzo 2008, n.7939 che tale sentenza era relativa ad una situazione diversa da quella su cui la Corte di Appello era chiamata a decidere.

Si trattava, precisamente, dell’ipotesi di contratto preliminare seguito da anticipazione degli effetti del definitivo -consegna del bene; pagamento del prezzo-, in cui è stata ravvisata la conclusione di un contratto di comodato e di un contratto di mutuo, collegati al preliminare stesso.

Il contratto di comodato dava titolo alla detenzione.

Questa avrebbe potuto mutare in possesso utile all’acquisto per usucapione solo per effetto di un atto di interversione ex art. 1141 c.c.

Nella fattispecie che occupa, la Corte di Appello non ha individuato un contratto di comodato (valido) ma solo un contratto di vendita nullo;

5. per effetto della riconosciuta fondatezza, nei limiti sopra precisati, del primo motivo di ricorso, gli altri motivi restano logicamente assorbiti e la sentenza deve essere cassata per nuovo esame sulla scorta dei citati principi.

La causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese; PQM la Corte accoglie il primo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24199/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 294/2023 depositata il04/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.Pierdavide, Matteo e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Cagliari ha, per quanto ancora interessa, rigettato l’appello di essi ricorrenti contro la sentenza del Tribunale di Cagliari reiettiva della originaria domanda di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della proprietà di un immobile in Villasimius (CA). La Corte di Appello ha, in primo luogo, ricordato che Pierdavide, Matteo e [OSCURATO:PERSONA] avevano sempre sostenuto che il loro genitore Gianfranco aveva ottenuto dall’amministratore unico della società Edilizia Generale srl l’attribuzione in proprietà del bene in questione, che il contratto di vendita non era mai stato formalizzato per scritto, che, tuttavia, l’amministratore aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA] le chiavi dell’immobile e che, per oltre trent’anni, l’acquisto mai era stato messo in discussione. La Corte di Appello ha, in secondo luogo, ricordato che il Tribunale di Cagliari aveva rilevato che non era stata allegata una interversione della detenzione in possesso ed aveva rigettato “con puntuale motivazione su ogni singolo capo dedotto”, le istanze istruttorie avanzate dagli originari attori. La Corte di Appello ha poi precisato che, con la comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata davanti a sé il 25 novembre 2021, gli appellanti avevano “sviluppato nuove argomentazioni a confutazione della pronunzia del Tribunale di inammissibilità delle istanze istruttorie” lamentando “segnatamente che i capitoli n.2, n.3 e n.4 sarebbero fondamentali perché in essi le circostanze in fatto concernono i rapporti tra Pisola e l’immobile definiti col il temine “occupazione” che esclude la possibilità di concessione degli immobili a titolo di comodato”. Tali argomentazioni, ha evidenziato la Corte di Appello, erano inammissibili perché tardive e, in ogni caso, per il loro stesso tenore letterale, non esprimevano l’allegazione della interversione del possesso e ciò in particolare perché, al contrario di quanto preteso dagli appellanti, detta allegazione non poteva desumersi dall’impiego del termine “occupazione” in luogo della espressione “mera detenzione”; La Corte di Appello ha dato conto del fatto che inizialmente erano stati “individuati i contraddittori nelle persone di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” e che il giudice di primo grado aveva poi dichiarato cessata la materia del contendere quanto a questi ultimi per accordo tra gli stessi e gli attori essendo essi risultati estranei alla causa. 2. la srl Edilizia Generale resiste con controricorso; 3.i ricorrenti hanno depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica di “violazione degli artt. 1142, 1146, 1147, 1158 c.c. e falsa applicazione degli artt.1341, 1350, 1803 e ss. c.c. (art.360, primo comma, n.3 c.p.c.) nonché erronea applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. (art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.)”, viene dedotto che la Corte di merito, nel ritenere “sostanzialmente inammissibile” l’appello degli attuali ricorrenti, avrebbe erroneamente applicato gli artt. 342 e 345 c.p.c. Viene altresì dedotto che la Corte, nel ritenere necessaria la allegazione e la prova della interversione del possesso, avrebbe violato o falsamente applicato le evocate disposizioni del codice civile in quanto, al contrario, “l’aver ricevuto la consegna del bene in forza di contratto di vendita nullo per vizio di forma consentiva di configurare ab origine un possesso ad usucapionem per cui non vi era necessità di dimostrare alcuna interversio possessionis”; 2. con il secondo motivo di ricorso sotto la rubrica di “nullità della sentenza per omessa decisione con violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.)”, viene dedotto che la Corte di merito avrebbe omesso di decidere sul motivo di appello con cui era stato censurato “il travisamento”, da parte del Tribunale, delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero da [OSCURATO:PERSONA]. In base a tali dichiarazioni la stessa aveva ritenuto (“ritengo”) che suo padre, Gianfranco, avesse “ottenuto la disponibilità dell’immobile con il consenso dell’amministratore” della società Edilizia Generale il quale “per accedere all’immobile aveva dato le chiavi”. Sostengono i ricorrenti che la Corte di Appello, con l’affermare che quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] era coerente con la “prospettazione attrice” e che, come dedotto dalla società appellata, non valeva a confutare “taluni passaggi motivazionali” della sentenza del Tribunale “riguardanti appunto la mancata allegazione e prova di una interversione della detenzione” in possesso, avrebbe finito per “non escludere né il carattere confessorio né il contenuto” delle dichiarazioni “riportato dal primo giudice”; 3. con il terzo motivo di ricorso sotto la rubrica di “violazione e falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, 116, secondo comma, 188, 244 c.p.c., in relazione alla mancata ammissione delle prove (art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.)”, viene dedotto che dovendosi affermare, al contrario di quanto affermato dalla Corte di Appello, che “pur in seguito a vendita nulla per vizio di forma si è venuto a instaurare un vero e proprio rapporto possessorio con la res”, la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere che incombesse ai ricorrenti provare l’interversione del possesso laddove invece avrebbe dovuto ritenere onere della società Edilizia Generale provare che “l’occupazione era avvenuta a titolo di detenzione”. Viene poi contestata la decisione della Corte di Appello di non ammettere i capitoli di prova per interrogatorio e per testi formulati dai ricorrenti “nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. reiterata nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. e nell’atto di appello”; 4. il primo motivo di ricorso è per la prima parte inammissibile, per la seconda è invece fondato. È inammissibile per difetto di interesse per la parte in cui viene dedotto che la Corte di Appello avrebbe “sostanzialmente dichiarato inammissibile” l’appello degli attuali ricorrenti ed avrebbe con ciò violato gli artt. 342 e 345 c.p.c. L’inammissibilità deriva dal fatto che la Corte di Appello non ha dichiarato l’appello inammissibile. Ha ritenuto invece l’appello infondato e lo ha espressamente respinto ( la formula del dispositivo è: “rigetta l’appello”) dopo un esame nel merito : in termini tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30354 del 18/12/2017; Sez. 2, Ordinanza n. 2608 del 2024). Il motivo è invece fondato per la parte in cui viene dedotto che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che la disponibilità dell’immobile acquisita da parte di [OSCURATO:PERSONA] per effetto della consegna delle chiavi da parte dell’amministratore della società Edilizia Generale, in esecuzione di un contratto di vendita nullo perché non formalizzato per scritto (art.1350 c.c.), è riconducibile ad una situazione di detenzione e non è qualificabile come possesso. I giudici di appello si sono posti in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, nell'ipotesi di compravendita di un bene immobile, nulla perché realizzata in forma verbale, alla quale le parti abbiano dato esecuzione mediante la consegna della "res", l’accipiens viene a trovarsi in una situazione di possesso e non di detenzione (Cass. 4 giugno 2013, n. 14115: Ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'"accipiens" può possedere il bene "animo domini", ed anzi proprio la circostanza che la "traditio" sia stata eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido (perché non concluso nella necessaria forma scritta), era comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretto dall'"animus rem sibi habendi; Cass.n.14395 del 29/07/2004: Ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'"accipiens" può possedere il bene "animo domini", ed anzi, proprio la circostanza che la "traditio" venga eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido, è comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretto dall'"animus rem sibi habendi; Cass. 27 maggio 2010, n.13003, in motivazione: "l'animus possidendi che, ai sensi dell'art. 1141 c.c. si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui; v. altresì Cass.n.1132 del 2022, relativa ad un caso in cui il titolo traslativo nullo - un atto di donazione- proveniva non da un possessore ma da un detentore e in cui è stato affermato che in tal caso mancava “il necessario presupposto a monte dell’atto di trasferimento invalido, ovvero il possesso in capo al donante” ed è stato precisato: Deve affermarsi pertanto che la situazione di possesso e non di detenzione in capo al tradens è il presupposto necessario affinché operi il principio secondo il quale, ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo; v. nello stesso senso anche Cass. n. 9566/2024; e ancoraCass. n. 32105/202 1 ). Merita aggiungere, in relazione ad un richiamo contenuto nella sentenza impugnata alla sentenza delle Sezioni Unite 27 marzo 2008, n.7939 che tale sentenza era relativa ad una situazione diversa da quella su cui la Corte di Appello era chiamata a decidere. Si trattava, precisamente, dell’ipotesi di contratto preliminare seguito da anticipazione degli effetti del definitivo -consegna del bene; pagamento del prezzo-, in cui è stata ravvisata la conclusione di un contratto di comodato e di un contratto di mutuo, collegati al preliminare stesso. Il contratto di comodato dava titolo alla detenzione. Questa avrebbe potuto mutare in possesso utile all’acquisto per usucapione solo per effetto di un atto di interversione ex art. 1141 c.c. Nella fattispecie che occupa, la Corte di Appello non ha individuato un contratto di comodato (valido) ma solo un contratto di vendita nullo; 5. per effetto della riconosciuta fondatezza, nei limiti sopra precisati, del primo motivo di ricorso, gli altri motivi restano logicamente assorbiti e la sentenza deve essere cassata per nuovo esame sulla scorta dei citati principi. La causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese; PQM la Corte accoglie il primo
Sentenza Cassazione n. 21304/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris