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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2020

Cassazione n. 07428/2024

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12236/20 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 137 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 128, giusta procura in atti; –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -intimato- avverso la sentenza n. 1325/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata in data 16/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso; per la parte ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con delega scritta, riportandosi agli scritti difensivi già depositati, ha insistito per l’accoglimento del ricorso; per la parte resistente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con delega scritta, riportandosi agli scritti difensivi già depositati, ha insistito per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] perché fosse condannato a rilasciare il proprio immobile e a demolire il locale “cavedio”, che l’attrice affermava essere stato costruito su area condominiale.

Il convenuto, oltre al rigetto della pretesa, avanzò domanda riconvenzionale.

Il Tribunale, per quel che ancora qui rileva, condannò il convenuto alla consegna di ogni chiave di accesso alla proprietà dell’attrice e a risarcire il danno a costei procurato, liquidato nella somma di € 1.549,37.

Condannò, a sua volta, la Masuccio a pagare al convenuto la somma di € 11.940,66 quale saldo degli effettuati lavori di ricostruzione dell’intero stabile .

Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], successori “mortis causa” di [OSCURATO:PERSONA], impugnarono la sentenza di primo grado e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], successori “mortis causa” di [OSCURATO:PERSONA], resistettero.

La Corte d’appello di Napoli, constatata la violazione del litisconsorzio necessario, essendo stata avanzata domanda di demolizione di un immobile senza che fossero stati presenti in giudizio tutti i comproprietari, disattesa l’istanza di una declaratoria parziale di nullità, dichiarò l’integrale nullità della sentenza appellata, rimettendo le parti davanti al Tribunale e compensò per intero fra le parti le spese dei due gradi.

2. Gli appellanti proponevano ricorso sulla base di due motivi.

Resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Relatore, cui la causa era stata assegnata, giudicati manifestamente infondati entrambi i motivi, propose, ai sensi dell’allora vigente art. 380 bis cod. proc. civ., trattarsi la controversia in camera di consiglio non partecipata della Sesta sezione civile .

4. Entrambe le parti depositano memorie illustrative.

5. Con l’ordinanza interlocutoria n. 18153/2021, depositata il 21/6/2021, la Sesta Sezione, all’esito della camera di consiglio disponeva rimettersi la causa alla pubblica udienza, evidenziando, in particolare che la quaestio iuris relativa all’autonomia delle domande di pagamento in relazione ad un’opera di cui si chiede la demolizione – ed in relazione alla quale il giudice ha dichiarato la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio – non è connotata dall’evidenza decisoria .

6. All’approssimarsi della fissata pubblica udienza, pervenute le conclusioni del P.G., con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso, entrambe le parti hanno depositato nuove memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 112 e 354 cod. proc. civ.

Si assume che la Corte di Napoli, piuttosto che dichiarare la nullità di tutta la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto, previa separazione delle cause, rimettere al primo giudice solo quella concernente la domanda di demolizione, in ordine alla quale si era registrato il difetto di contraddittorio.

2. Il motivo deve essere disatteso. 2.

1. Da una corretta ricostruzione giuridica si dipartono i ricorrenti laddove riportano il principio sulla base del quale questa Corte ha circoscritto la regressione del processo limitatamente alla causa in ordine alla quale si sia registrato il difetto di contraddittorio.

Il principio risulta ancorato a una oramai risalente pronuncia (Sez. 2, n. 2302, 16/04/1981), alla quale hanno fatto séguito decisioni più recenti.

Così si è affermato: Quando il giudice d'appello rilevi che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, la rimessione al primo giudice è limitata alle sole ipotesi di litisconsorzio necessario, ex art. 354 c.p.c., perché la violazione del precetto di cui all'art. 102 c.p.c. dà luogo alla pronuncia di sentenza "inutiliter data", per l'oggettiva inidoneità della decisione a produrre effetti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti in una situazione giuridica unitaria e plurilaterale, evenienza che non ricorre, invece, nel caso in cui venga omessa la chiamata del terzo in garanzia, atteso che l'iniziativa ex art. 106 c.p.c. dà origine a causa scindibile (Sez. 3, n. 18496, 21/09/2015, Rv. 637032).

Successivamente si è applicato il principio alla ipotesi in cui una domanda riconvenzionale affianchi quella principale e solo a riguardo di quest’ultima sussista la violazione dell’integrità del contraddittorio, nei termini di cui alla massima seguente: In presenza di due domande autonome tra loro, una soltanto delle quali decisa in primo grado in violazione del principio del contraddittorio, per essere stato pretermesso un litisconsorte necessario, il giudice d'appello deve disporre la separazione delle cause e rimettere al giudice di primo grado unicamente quella rispetto alla quale si è verificato il detto vizio (nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito che, in presenza di due domande, principale e riconvenzionale, volte alla demolizione di fabbricati eretti a distanza non legale, aveva rimesso entrambe al giudice di primo grado, nonostante solo la prima fosse stata esaminata a contraddittorio non integro, perché proposta nei confronti di uno solo dei comproprietari dell'immobile e difettasse, al contempo, la prova che le distanze tra gli edifici fossero reciprocamente condizionate) – Sez. 2, n. 19210, 28/09/2016, Rv. 641562 –.

In epoca recente si è compiutamene definita e circoscritta la “regola iuris” da applicare, nei termini seguenti: In presenza di più domande proposte dalle parti del giudizio, alcune delle quali soggette al litisconsorzio necessario ed altre no, tra le quali non si ravvisi un rapporto di pregiudizialità, né alcun profilo di necessario collegamento logico-giuridico, la remissione della causa al giudice di prime cure, a cagione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno o più litisconsorti pretermessi in primo grado, si giustifica solo in relazione alle domande soggette a tale regime; ne consegue che, in siffatta evenienza, il giudice di secondo grado deve separare le cause, rimettendo al primo grado solo le domande assoggettate a litisconsorzio necessario, mentre deve esaminare i motivi di impugnazione relativi alle altre domande (Sez. 2, n. 21610, 28/07/2021, Rv. 662056).

L’aspirazione alla massima speditezza processuale, che impone la separazione, trova limite invalicabile nella presenza di un rapporto di pregiudizialità o anche un profilo di necessario collegamento tra le plurime domande proposte dalle parti.

La ragione del limite risiede nell’esigenza, peraltro evidente, di scongiurare l’insorgere di sentenze fra loro in conflitto, scaturite dalla separazione di cause fra loro condizionate da un rapporto di pregiudizialità o anche solo collegate sul piano logico-giuridico, con l’effetto, a parte ogni altra considerazione – che investe la propensione dell’ordinamento a evitare incertezze giuridiche e l’insorgere di nuovi conflitti–, di causare, invece che la veloce definizione giudiziale della lite, il suo irragionevole protrarsi. 2.

2. Nel caso in esame, per vero, i Guardabascio impugnarono davanti alla Corte d’appello la sentenza di primo grado, la quale, se per un verso, aveva dato parzialmente ragione alla loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] a consegnare le chiavi per accedere al proprio immobile; per altro verso, aveva condannato l’attrice, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, al rimborso della somma di € 11.940,66 quale saldo degli effettuati lavori di ricostruzione dello intero stabile .

La Corte di Napoli riporta che oggetto dell’odierno giudizio è, tra l’altro, la legittimità di un manufatto (cavedio) che gli appellanti assumono realizzato anche dal comproprietario [OSCURATO:PERSONA] su suolo condominiale senza alcuna autorizzazione della comproprietaria [OSCURATO:PERSONA] .

Di conseguenza, il diritto al conseguimento del saldo degli effettuati lavori di ricostruzione dello intero stabile - quindi anche di quelli occorsi per il contestato manufatto - è subordinato al vaglio della domanda proposta dalla Masuccio e oggi proseguita dai di lei eredi.

Se infatti il manufatto venisse riconosciuto illegittimo, e perciò di esso ne fosse ordinata la demolizione, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], non solo non avrebbero diritto al rimborso di somma alcuna, riferita, ovviamente, ai lavori di messa in opera del predetto manufatto, ma anzi dovrebbero assicurare pieno ripristino ex ante.

Ne deriva che la separazione delle cause non era consentita, in quanto la domanda riconvenzionale, o parte di essa (il che non muta la conclusione) risulta condizionata dall’epilogo della domanda principale, nel senso che è condizionata da quella.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 91, co. 1, 100 e 354 cod. proc. civ., assumendo che, dovendosi addebitare a colpa degli appellati la mancanza d’integrità del contraddittorio, male aveva fatto la Corte d’appello a decidere sulle spese anche del primo grado.

4. La doglianza è infondata.

Questa Corte ha, in epoca recente, affermato il principio secondo il quale, in presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicché è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito (Sez. 2, n. 23132, 9/08/2021, Rv. 662070).

In ogni caso, nel passato si è più volte chiarito che il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello.

Inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa (Sez. 2, n. 16765, 16/07/2010, Rv. 614173; conf. già Cass. n. 6762/2003 e successivamente Cass. n. 11865/2021).

La tesi di parte ricorrente si adagia su un orientamento, espresso dalle decisioni nn. 13550/2006 e 1711/1980, in precedenza (Cass. nn. 2344/1975, 2273/1985, 11668/2000) e successivamente (come si è visto) contraddetto e poi superato consapevolmente dalla Corte.

Anche ove non si volesse aderire al più radicale indirizzo inaugurato con la decisione n. 23132/2021, non v’è dubbio che il Giudice dell’appello era in possesso di solidi elementi per attribuire la irregolare costituzione del contraddittorio alla parte attrice.

Ad essa, infatti, compete di individuare correttamente il proprio contraddittore, senza che possa assumere rilievo la sede ove la irregolarità venga accertata.

5. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, a carico dei ricorrenti e in favore dei controricorrenti, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è dichiarato anticipatario.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, distratti in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12236/20 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 137 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 128, giusta procura in atti; –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -intimato- avverso la sentenza n. 1325/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata in data 16/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso; per la parte ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con delega scritta, riportandosi agli scritti difensivi già depositati, ha insistito per l’accoglimento del ricorso; per la parte resistente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con delega scritta, riportandosi agli scritti difensivi già depositati, ha insistito per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] perché fosse condannato a rilasciare il proprio immobile e a demolire il locale “cavedio”, che l’attrice affermava essere stato costruito su area condominiale. Il convenuto, oltre al rigetto della pretesa, avanzò domanda riconvenzionale. Il Tribunale, per quel che ancora qui rileva, condannò il convenuto alla consegna di ogni chiave di accesso alla proprietà dell’attrice e a risarcire il danno a costei procurato, liquidato nella somma di € 1.549,37. Condannò, a sua volta, la Masuccio a pagare al convenuto la somma di € 11.940,66 quale saldo degli effettuati lavori di ricostruzione dell’intero stabile . Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], successori “mortis causa” di [OSCURATO:PERSONA], impugnarono la sentenza di primo grado e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], successori “mortis causa” di [OSCURATO:PERSONA], resistettero. La Corte d’appello di Napoli, constatata la violazione del litisconsorzio necessario, essendo stata avanzata domanda di demolizione di un immobile senza che fossero stati presenti in giudizio tutti i comproprietari, disattesa l’istanza di una declaratoria parziale di nullità, dichiarò l’integrale nullità della sentenza appellata, rimettendo le parti davanti al Tribunale e compensò per intero fra le parti le spese dei due gradi. 2. Gli appellanti proponevano ricorso sulla base di due motivi. Resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Relatore, cui la causa era stata assegnata, giudicati manifestamente infondati entrambi i motivi, propose, ai sensi dell’allora vigente art. 380 bis cod. proc. civ., trattarsi la controversia in camera di consiglio non partecipata della Sesta sezione civile . 4. Entrambe le parti depositano memorie illustrative. 5. Con l’ordinanza interlocutoria n. 18153/2021, depositata il 21/6/2021, la Sesta Sezione, all’esito della camera di consiglio disponeva rimettersi la causa alla pubblica udienza, evidenziando, in particolare che la quaestio iuris relativa all’autonomia delle domande di pagamento in relazione ad un’opera di cui si chiede la demolizione – ed in relazione alla quale il giudice ha dichiarato la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio – non è connotata dall’evidenza decisoria . 6. All’approssimarsi della fissata pubblica udienza, pervenute le conclusioni del P.G., con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso, entrambe le parti hanno depositato nuove memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 112 e 354 cod. proc. civ. Si assume che la Corte di Napoli, piuttosto che dichiarare la nullità di tutta la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto, previa separazione delle cause, rimettere al primo giudice solo quella concernente la domanda di demolizione, in ordine alla quale si era registrato il difetto di contraddittorio. 2. Il motivo deve essere disatteso. 2. 1. Da una corretta ricostruzione giuridica si dipartono i ricorrenti laddove riportano il principio sulla base del quale questa Corte ha circoscritto la regressione del processo limitatamente alla causa in ordine alla quale si sia registrato il difetto di contraddittorio. Il principio risulta ancorato a una oramai risalente pronuncia (Sez. 2, n. 2302, 16/04/1981), alla quale hanno fatto séguito decisioni più recenti. Così si è affermato: Quando il giudice d'appello rilevi che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, la rimessione al primo giudice è limitata alle sole ipotesi di litisconsorzio necessario, ex art. 354 c.p.c., perché la violazione del precetto di cui all'art. 102 c.p.c. dà luogo alla pronuncia di sentenza "inutiliter data", per l'oggettiva inidoneità della decisione a produrre effetti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti in una situazione giuridica unitaria e plurilaterale, evenienza che non ricorre, invece, nel caso in cui venga omessa la chiamata del terzo in garanzia, atteso che l'iniziativa ex art. 106 c.p.c. dà origine a causa scindibile (Sez. 3, n. 18496, 21/09/2015, Rv. 637032). Successivamente si è applicato il principio alla ipotesi in cui una domanda riconvenzionale affianchi quella principale e solo a riguardo di quest’ultima sussista la violazione dell’integrità del contraddittorio, nei termini di cui alla massima seguente: In presenza di due domande autonome tra loro, una soltanto delle quali decisa in primo grado in violazione del principio del contraddittorio, per essere stato pretermesso un litisconsorte necessario, il giudice d'appello deve disporre la separazione delle cause e rimettere al giudice di primo grado unicamente quella rispetto alla quale si è verificato il detto vizio (nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito che, in presenza di due domande, principale e riconvenzionale, volte alla demolizione di fabbricati eretti a distanza non legale, aveva rimesso entrambe al giudice di primo grado, nonostante solo la prima fosse stata esaminata a contraddittorio non integro, perché proposta nei confronti di uno solo dei comproprietari dell'immobile e difettasse, al contempo, la prova che le distanze tra gli edifici fossero reciprocamente condizionate) – Sez. 2, n. 19210, 28/09/2016, Rv. 641562 –. In epoca recente si è compiutamene definita e circoscritta la “regola iuris” da applicare, nei termini seguenti: In presenza di più domande proposte dalle parti del giudizio, alcune delle quali soggette al litisconsorzio necessario ed altre no, tra le quali non si ravvisi un rapporto di pregiudizialità, né alcun profilo di necessario collegamento logico-giuridico, la remissione della causa al giudice di prime cure, a cagione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno o più litisconsorti pretermessi in primo grado, si giustifica solo in relazione alle domande soggette a tale regime; ne consegue che, in siffatta evenienza, il giudice di secondo grado deve separare le cause, rimettendo al primo grado solo le domande assoggettate a litisconsorzio necessario, mentre deve esaminare i motivi di impugnazione relativi alle altre domande (Sez. 2, n. 21610, 28/07/2021, Rv. 662056). L’aspirazione alla massima speditezza processuale, che impone la separazione, trova limite invalicabile nella presenza di un rapporto di pregiudizialità o anche un profilo di necessario collegamento tra le plurime domande proposte dalle parti. La ragione del limite risiede nell’esigenza, peraltro evidente, di scongiurare l’insorgere di sentenze fra loro in conflitto, scaturite dalla separazione di cause fra loro condizionate da un rapporto di pregiudizialità o anche solo collegate sul piano logico-giuridico, con l’effetto, a parte ogni altra considerazione – che investe la propensione dell’ordinamento a evitare incertezze giuridiche e l’insorgere di nuovi conflitti–, di causare, invece che la veloce definizione giudiziale della lite, il suo irragionevole protrarsi. 2. 2. Nel caso in esame, per vero, i Guardabascio impugnarono davanti alla Corte d’appello la sentenza di primo grado, la quale, se per un verso, aveva dato parzialmente ragione alla loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] a consegnare le chiavi per accedere al proprio immobile; per altro verso, aveva condannato l’attrice, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, al rimborso della somma di € 11.940,66 quale saldo degli effettuati lavori di ricostruzione dello intero stabile . La Corte di Napoli riporta che oggetto dell’odierno giudizio è, tra l’altro, la legittimità di un manufatto (cavedio) che gli appellanti assumono realizzato anche dal comproprietario [OSCURATO:PERSONA] su suolo condominiale senza alcuna autorizzazione della comproprietaria [OSCURATO:PERSONA] . Di conseguenza, il diritto al conseguimento del saldo degli effettuati lavori di ricostruzione dello intero stabile - quindi anche di quelli occorsi per il contestato manufatto - è subordinato al vaglio della domanda proposta dalla Masuccio e oggi proseguita dai di lei eredi. Se infatti il manufatto venisse riconosciuto illegittimo, e perciò di esso ne fosse ordinata la demolizione, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], non solo non avrebbero diritto al rimborso di somma alcuna, riferita, ovviamente, ai lavori di messa in opera del predetto manufatto, ma anzi dovrebbero assicurare pieno ripristino ex ante. Ne deriva che la separazione delle cause non era consentita, in quanto la domanda riconvenzionale, o parte di essa (il che non muta la conclusione) risulta condizionata dall’epilogo della domanda principale, nel senso che è condizionata da quella. 3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 91, co. 1, 100 e 354 cod. proc. civ., assumendo che, dovendosi addebitare a colpa degli appellati la mancanza d’integrità del contraddittorio, male aveva fatto la Corte d’appello a decidere sulle spese anche del primo grado. 4. La doglianza è infondata. Questa Corte ha, in epoca recente, affermato il principio secondo il quale, in presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicché è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito (Sez. 2, n. 23132, 9/08/2021, Rv. 662070). In ogni caso, nel passato si è più volte chiarito che il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello. Inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa (Sez. 2, n. 16765, 16/07/2010, Rv. 614173; conf. già Cass. n. 6762/2003 e successivamente Cass. n. 11865/2021). La tesi di parte ricorrente si adagia su un orientamento, espresso dalle decisioni nn. 13550/2006 e 1711/1980, in precedenza (Cass. nn. 2344/1975, 2273/1985, 11668/2000) e successivamente (come si è visto) contraddetto e poi superato consapevolmente dalla Corte. Anche ove non si volesse aderire al più radicale indirizzo inaugurato con la decisione n. 23132/2021, non v’è dubbio che il Giudice dell’appello era in possesso di solidi elementi per attribuire la irregolare costituzione del contraddittorio alla parte attrice. Ad essa, infatti, compete di individuare correttamente il proprio contraddittore, senza che possa assumere rilievo la sede ove la irregolarità venga accertata. 5. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, a carico dei ricorrenti e in favore dei controricorrenti, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è dichiarato anticipatario. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, distratti in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorre
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