CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 10113/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11418/2021 R.G. proposto da -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Lisbona n. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] N angano , che li rappresenta e difende -controricorrenti e ricorrenti incidentali - e con MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCAe [OSCURATO:PERSONA] -intimati incidentali - e ancora con [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana n. 66, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente incidentale successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, ; -controricorrente al ricorso successivo - econtro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati incidentali - avverso la sentenza n. 1522/2021, depositata il26.2.2021della Corte d’Appello di Roma; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.2.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si rivolse ro al Tribunale di Roma , insieme a molti altri colleghi medici, per chiedere la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri(insieme a vari Ministeri, di cui la Corte d’Appello ha correttamente la carenza di una legittimazione passiva distinta e autonoma ) al pagamento di una somma pari a quella che avrebbero dovuto percepire durante lo svolgimento del corso di specializza zione medica, a partire dal 1°.1.1983, qualora l’Italia avesse tempestivamente adempiuto all’obbligo, imposto dalla (allora) Comunità europea, di assicurare ai medici in formazione un adeguato trattamento economico. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale respinse l e domande di tutti i medici , mentre la Corte d’Appello di Roma accolse i gravami delle sole [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo:per le prime due, che vi fosse l’equipollenza tra i corsidi specializzazione da loro frequentati e quelli istituiti in almeno altri due Stati dell’Unione europea; per la terza, che il diritto al trattamento economico successivamente al 1°.1.1983 dovesse essere riconosciuto anche agli specializzandiin quel momento già iscritti ma tuttora in corsodi formazione. Contro la decisione della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.Le tre dottoresse si sono difese con controricorso, nel quale atto è contenuto anche il ricorso incidentale di altri specializzandi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), le cui domande vennero respinte dalla Corte territoriale, s ul l’assorbente presupposto della intervenuta prescrizione dei loro diritti. [OSCURATO:PERSONA], altro medico la cui domanda è stata respinta per prescrizione del diritto, ha presentato autonomo ricorso successivo, a valere quale ulteriore ricorso incidentale, per difendersi dal quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato controricorso incidentale. I ricorsi sono trattati in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso principale la Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia « violazione dell e Direttiv e CEE 75/362, 75/363, 82/76; art. 6 d.lgs. n. 25 del 1991; art. 11legge n. 370/1999; art. 2043 c.c.; violazione sentenza CGUE del 24.1.2018)», in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. In sostanza, la ricorrentelamenta che la Corte territoriale abbia riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diritto al pagamento di un importo corrispondente alla borsa di studio introdotta con il d.lgs. n. 257 del 1991nonostante i cors i di specializzazione di due di loro fossero iniziat i prima del 1°.1.1983, data entro la quale gli Stati membri avrebbero dovuto adempiere al l’obbligo di garantire ai medici in formazione un adeguato trattamento economico, e quello frequentato dalla terza fosse estraneo all’ordinamento comunitario(tale è prospettazione del fatto nel ricorso,peraltro errata, come si vedrà qui di seguito). 1.1. Il ricorso è in ammissibile , perché privo di qualsiasi effettiva censura rispetto alla motivazione d ella decisione impugnata. La ricorrente si limita a riportare il testo della sentenza della Corte d’Appello e a ribadire, senza argomentazioni, la propria contraria opinione. 1.2. Inoltre, nel ricorso vengono travisati i fatti di causa, posto che si attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] alla scuola di specializzazione risalente all’anno accademico 1978/1979 e la sua posizione viene accomunata a quella della collegaMaria [OSCURATO:PERSONA], iscrittasi prima del 1°.1.1983. Viceversa, dalla sentenza impugnata risulta che l’iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] avvenne dopo il 1°.1.1983 (avendo ella frequentato il corso dal 1989 al 1993), tant’è che in primo grado la sua domanda era stata respinta sotto il diverso profilo della non corrispondenza del corso da lei frequentato con quelli elencati nelle direttive comunitarie(e, infatti, la sua posizione è stata accomunata, nella motivazione della sentenza impugnata, a quella diMaria [OSCURATO:PERSONA] e non a quella della dottoressa Liguori). 1.3. In ogni caso, la decisione della Corte territoriale è in linea con le previsioni normative, così come interpretate nella giurisprudenza di legittimità. 1.3.1. Per quanto riguarda l’epoca dell’iscrizione alle scuole di specializzazione, deve essere ribadito il seguente principio di diritto: «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982 - 1983, ma solo a partire dal 1 ° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a dueo più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE»(principio di diritto espresso da Cass. S.U. n. 20278/2022, sulla scia di Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 3 .3. 2022 in causa C - 590/20 ; successivamente conf. v. , ex multis , Cass. n n. 4060/2024; 12677/2023). 1.3.2. Anche la rilevanza della equipollenza sostanziale dei corsi di specializzazione, a prescindere dalla corrispondenza nominalecon quelli inseriti negli elenchi delle direttive europee, è principio assodato (v. , tra le tante, Cass. nn. 19313/2023; 18736/2023;14404/2023; 25363/2022; 37251/2021). 2. I ricorsi incidentali – anche quello successivamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] – sono tutti volti a contestare la prescrizione dei rispettivi diritti al trattamento economico, accertata dalla Corte d’Appello sul presupposto della fissazione del dies a quoper la decorrenza del termine alla data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. 2.1. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con un unico motivo,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle Direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76 e 2005/36/CE e al relativo termine di recepimento; agli artt. 4 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nonché agli artt. 2935 c.c. e ss.». I ricorrenti incidentali sostengono che non avrebbero potuto esercitare il loro diritto, prima che esso fosse chiaramente affermato nella sentenza delle Sezioni U nite di questa Corte n. 2203 del 4.2.2005,e che, quindi, solo da questa data avrebbe potuto iniziare a decorrere il termine di prescrizione. 2.1.1. Si tratta però evidentemente di una contraddizione in termini, perché la pronuncia di una sentenza che accerta un determinato diritto soggettivo presuppone la preesistente azionabilità di quel diritto (altrimenti non si potrebbe giungere a una sentenza di accoglimento della domanda), ovverosia, secondo la terminologia adottata dall’art. 2935 c.c., che quel diritto poteva «essere fatto valere» prima della pronuncia della sentenza che accoglie la domanda. 2.2. Il ricorso incidentale successivo del dottorRenzo Sani è articolato nei due seguenti motivi : «violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per omesso esamedelle doglianze dell’atto d’appello»; «violazione art. 2935 c.c., art. 11 legge n. 370 del 1999, art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea». 2.2.1. Il primo motivo è chiaramente inammissibile, perché il ricorrente incidentale non fa altro chelamentarsi della brevità della motivazione della sentenza d’appello in punto decorrenza della prescrizione, il che non si vede come possa integrare gli estremi del vizio denunciato, ovverosia la violazione dell’art. 112 c.p.c.e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Senza che occorra qui ricordare i limiti entro i quali il difetto di motivazione può essere denunciato in sede di legittimità (v. Cass. S.U. n. 8053/2014), posto che tale vizio non viene neppure denunciato dal ricorrente incidentale. 2.2.2. Il secondo motivo è infondato, al pari di quello posto a sostegno dell’altro ricorso incidentale, seppure diversamente argomentato, perché , una volta appurato che la legge n. 370 del 1999 attribuì ai medici specializzandi e specializzati il diritto di chiedere il pagamento di un adeguato trattamento economico, la decorrenza del l’ordinario termine di prescrizionedi tale diritto dalla data di entrata in vigore di quella legge non può viola re alcun principio di diritto unionale o interno. Anzi si potrebbe rilevare che, poiché qui si discute del diritto al risarcimento del danno subito dai medici specializzandi per il mancato tempestivo adeguamento della Repubblica italiana al diritto dell’Unione, l a possibilità di fare valere nel nostro ordinamento tale diritto sussisteva, in astratto, anche prima dell’entrata in vigore d ella citata legge n. 370 del 1999 , che a quell’inadempimento ha cercato di porre rimedio. Non vi è quindi alcuna ragione per discostarsi da l consolidato principio di diritto – fatto proprio nella sentenza impugnata –secondo cui «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell ’ ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE en. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prest azione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da q uel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea; nei confrontidi costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11» (Cass. n. 16452/2019, che richiama Cass. nn. 10813/2011 e molti altri precedenti conformi; successivamente, ex multis,1589/2020). 3. Dato l’analogo esito dei contrapposti ricorsi, sussistono valide ragioni per compensare integralmente le spese del presente giudizio di legittimitàtra tutte le parti. 4. Si dà atto che l’esito del ricorso comporta la sussistenza, a carico dei ricorrenti incidentali, dei presuppost i per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 . Viceversa, tali presupposti non sussistono a carico dellaricorrente principale, perché si tratta di un’amministrazione dello Stato , per la quale la legge non prevede il pagamento delcontributo . P.Q.M. La Corte:dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta entrambi i ricorsi incidentali; ai sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de