CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 08924/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21242/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MATANO GIUSEPPEe D'[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1233/2017 , depositata il05/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 7 marzo 2023 – Pres. Mancino, rel. Buffa causa numero 8 –r.g. 21242/18 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 5/1/18 la Corte d'Appello di Palermo, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede, ha rigettato l'opposizione del contribuente in epigrafe indicato ad avviso di addebito di cui in atti, in particolare ritenendo - a differenza del giudice di prime cure - che la prescrizione era stata interrotta con avviso bonario (notificato con raccomandata con avviso di ricevimento secondo le regole del servizio postale, quindi , senza necessità di relata di notifica e di annotazione della persona cui era consegnato il plico, operando la presunzione ex articolo 1335 del codice civile) e pertanto la pretesa contributiva non era prescritta. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per tre motivi, resiste l'INPS con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli da 32 a 39 e 43 del decreto ministeriale 9.4.2001, per avere la c orte territoriale trascurato che la disciplina postale richiede la firma,per ricevuta, di chi riceve il plico. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver trascurato che il firmatario dell'avviso (tale “Cicero”) non era familiare del destinatario, non essendosi qualificato tale e come comunque si desume dal certificato storico di famiglia. Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art.2697 c.c., per avere la corte territoriale trascurato che andava provata l'interruzione della prescrizione, con onere a carico del creditore INPS. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati. Risulta dagli atti che la notifica dell’avviso bonario (interruttiva della prescrizione dei contributi previdenziali) è stata effettuata a mezzo del servizio postale e che l’avviso di ricevimento del plico – con segnato all’indirizzo del destinatario- è stato sottoscritto da persona – pur non identificata esattamente - che lo ha ritirato. In tale contesto, trova applicazione il principio affermato da questa Corte in numerose sentenze, secondo il quale, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 5 - , Sentenza n. 29642 del 14/11/201 9, Rv. 655744 –01; nello stesso senso, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018, Rv. 650926 – 01, secondo la quale non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata postale venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico; così anche Sez. 5, Ordinanza n. 946 del 17/01/2020, Rv. 656665 – 01). Opera la presunzione di conoscenza dell’atto in ragione della consegna dell’atto a persona rinvenuta all’indirizzo del destinatario, come attestato dall’ufficiale postale, e tale presunzione opera anche nel caso di firma illeggibile o apparentemente apocrifa (come ritenuto anche da Sez. 6-5, ordinanza n. 16289 del 31/07/2015): si è infatti affermato (Cass. Sez. Lav. Ordinanza 4160 del 21/02/2022) che pur se manchino, nell'avviso di ricevimento , le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale (v. anche Cass. nn. 946, 6753 e 19680del 2020 ed ivi ulteriori precedenti, che attribuiscono addirittura alla detta attestazione l'efficacia probatoria di cuiall'art. 2700 cod.civ.). Nel descritto contesto del caso di specie, la produzionedi certificato storico di famiglia - atto a dimostrare che nessun familiare vivesse presso l’abitazione del destinatario all’epoca della notifica postale - non costituisce elemento sufficiente a fornire la prova liberatoria richiesta dall’art. 1335 c.c., operando dunque la presunzione di conoscenza e occorrendo, per vincere tale presunzione, la prova di impossibilità di aver notizia dell’atto e dunque la prova che colui che risulta aver firmato l’atto è completamente individuato e persona diversa dal destinatario e completamente estraneo alla sua sfera di conoscibilità. Per quanto detto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,