CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 06069/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, unitariamente prospettato nell'interesse dei due imputati, è inammissibile perché la sentenza non merita censure in ordine alla ritenuta non configurabilità dell'ipotesi di reato prevista dal comma 5 dell'art. 73 DPR n. 309 del 1990, coerentemente esclusa, con valutazione puntuale, alla luce della unitarietà del fatto siccome contestato e ritenuto e, in questa cornice, in considerazione degli elementi valorizzati al fine da entrambi i giudici del merito (l'eterogeneià, la quantità e la qualità delle sostanze), che il ricorso non contrasta nel loro complessivo e sincronico portato logico, senza peraltro rimarcare sulla base di quali dati, trascurati dai giudice del merito, si dovrebbe pervenire nel caso ad una soluzione si segno opposto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dì Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]