CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40414/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17384/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso che denunzia il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, oltre che formulato in termini generici, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30