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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17188/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 del TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del RG., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza con cui il 10/2/2021 il Giudice di Pace di Pescara aveva condannato l'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 400 euro di multa e al risarcimento dei danni alla costituita parte civile in quanto riconosciutala colpevole del reato di cui all'art.. 590, co. 1 cod. pen. perché, con colpa consistita in negligenza, impru- denza, imperizia e violazione delle norme sulla circolazione stradale, conducendo l'autovettura Smart tg.

FA803YF, nel mentre percorreva [OSCURATO:PERSONA], direzione marcia est-ovest, giunta in corrispondenza dell'intersezione con [OSCURATO:PERSONA]- zione, ometteva di cedere la precedenza al pedone [OSCURATO:PERSONA], che attraversava la carreggiata, direzione sud.

Nord, nel ratto largo della "[OSCURATO:PERSONA]", al di fuori delle strisce pedonali (posizionate a mt. 42, direzione ovest, rispetto al punto di attraversamento), cagionando allo stesso lesioni personali consistite in "Trauma distorsivo contusivo del ginocchio sinistro in policontuso" giudicate guaribili in gg 15 s. c. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiedendo annullarsi sen- za rinvio la sentenza impugnata, essendo venuta meno la condizione di procedi- bilità a seguito di intervenuta remissione di querela, con contestuale accettazio- ne, che ha allegato.

Il PG presso questa Corte ha formulato le proprie conclusioni scritte come riportato in epigrafe.

3. In premessa va ricordato come le Sezioni Unite di questa Corte di legitti- mità, proprio in un caso di remissione di querela ed accettazione della stessa in- tervenute nelle more di un ricorso per cassazione abbiano chiarito che la manca- ta instaurazione del rapporto giuridico processuale di impugnazione non impedi- sce di rilevare l'aboliti° criminis, la dichiarazione di illegittimità costituzionale del- la norma incriminatrice, la morte del reo ovvero l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p. (Sez.

Un., n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681; conf.

Sez. 5, n. 21201 del 26/2/2009, Faraon, Rv. 244635).

Pacifico, dunque, è che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso (Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247088) purché il ricorso sia stato tempe- stivamente proposto (Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 dep.2021, Durante, Rv.2 Peraltro, Sez. 3, n. 24146 del 14/3/2019, M., Rv. 275981 ha chiarito che la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche davanti alla Corte di cassa- zione, sebbene non dedotta nel grado di appello.

Essendo state acquisite agli atti una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa (cfr. atto di remissione di querela a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale della persona offesa e parte civi- le [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi ai CC di Montesilvano con contestuale accettazione della stessa da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], procurato- re speciale dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]), il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, è pertanto estinto, non emergendo, da un'analisi delle sen- tenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

La sentenza impugnata va dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

4. Consegue l'eliminazione delle statuizioni civili, in quanto, come chiarito da questa Corte la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassa- zione, determina l'estinzione del reato per tale causa, anche in presenza di even- tuali cause di inammissibilità del ricorso, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989, fattispecie in cui la sentenza impugnata aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato e confermato la condanna per il risarcimento dei danni in favore della parte civile; conf.

Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247088).

In difetto di diversa pattuizione le spese, come per legge, vanno poste a ca- rico della querelata [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per re- missione di querela.

Elimina le statuizioni civili.

Spese a carico della querelata [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma il 15 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 del TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del RG., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza con cui il 10/2/2021 il Giudice di Pace di Pescara aveva condannato l'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 400 euro di multa e al risarcimento dei danni alla costituita parte civile in quanto riconosciutala colpevole del reato di cui all'art.. 590, co. 1 cod. pen. perché, con colpa consistita in negligenza, impru- denza, imperizia e violazione delle norme sulla circolazione stradale, conducendo l'autovettura Smart tg. FA803YF, nel mentre percorreva [OSCURATO:PERSONA], direzione marcia est-ovest, giunta in corrispondenza dell'intersezione con [OSCURATO:PERSONA]- zione, ometteva di cedere la precedenza al pedone [OSCURATO:PERSONA], che attraversava la carreggiata, direzione sud. Nord, nel ratto largo della "[OSCURATO:PERSONA]", al di fuori delle strisce pedonali (posizionate a mt. 42, direzione ovest, rispetto al punto di attraversamento), cagionando allo stesso lesioni personali consistite in "Trauma distorsivo contusivo del ginocchio sinistro in policontuso" giudicate guaribili in gg 15 s. c. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiedendo annullarsi sen- za rinvio la sentenza impugnata, essendo venuta meno la condizione di procedi- bilità a seguito di intervenuta remissione di querela, con contestuale accettazio- ne, che ha allegato. Il PG presso questa Corte ha formulato le proprie conclusioni scritte come riportato in epigrafe. 3. In premessa va ricordato come le Sezioni Unite di questa Corte di legitti- mità, proprio in un caso di remissione di querela ed accettazione della stessa in- tervenute nelle more di un ricorso per cassazione abbiano chiarito che la manca- ta instaurazione del rapporto giuridico processuale di impugnazione non impedi- sce di rilevare l'aboliti° criminis, la dichiarazione di illegittimità costituzionale del- la norma incriminatrice, la morte del reo ovvero l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p. (Sez. Un., n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681; conf. Sez. 5, n. 21201 del 26/2/2009, Faraon, Rv. 244635). Pacifico, dunque, è che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso (Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247088) purché il ricorso sia stato tempe- stivamente proposto (Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 dep.2021, Durante, Rv.2 Peraltro, Sez. 3, n. 24146 del 14/3/2019, M., Rv. 275981 ha chiarito che la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche davanti alla Corte di cassa- zione, sebbene non dedotta nel grado di appello. Essendo state acquisite agli atti una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa (cfr. atto di remissione di querela a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale della persona offesa e parte civi- le [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi ai CC di Montesilvano con contestuale accettazione della stessa da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], procurato- re speciale dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]), il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, è pertanto estinto, non emergendo, da un'analisi delle sen- tenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La sentenza impugnata va dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. 4. Consegue l'eliminazione delle statuizioni civili, in quanto, come chiarito da questa Corte la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassa- zione, determina l'estinzione del reato per tale causa, anche in presenza di even- tuali cause di inammissibilità del ricorso, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989, fattispecie in cui la sentenza impugnata aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato e confermato la condanna per il risarcimento dei danni in favore della parte civile; conf. Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247088). In difetto di diversa pattuizione le spese, come per legge, vanno poste a ca- rico della querelata [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per re- missione di querela. Elimina le statuizioni civili. Spese a carico della querelata [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma il 15 marz
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