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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1988

ECLI:EU:C:1988:398
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61985CJ0103_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa 103/85, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] AG, con sede a [OSCURATO:PERSONA], con gli avv.ti Deringer, Tessin, Herrmann e Sedemund, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . [OSCURATO:PERSONA], 8, rue Zithe, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig . [OSCURATO:PERSONA], suo consigliere giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA], edificio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, causa vertente sul rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad un adeguamento delle quote nei confronti della ricorrente per quote di consegna di prodotti della categoria III ( profilati ) conformemente all' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA della [OSCURATO:PERSONA], del 31 gennaio 1984, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica ( GU L 29, pag . 1 ), LA CORTE ( seconda sezione ), composta dai signori O .

Due, presidente di sezione, K .

Bahlmann e T.F . [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale : J .

Mischo cancelliere : H.A .

Ruehl, amministratore principale vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 7 ottobre 1987, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 17 novembre 1987, ha pronunziato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 aprile 1985, la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ") ha proposto, a norma dell' art . 35 del trattato CECA, un ricorso diretto all' annullamento della decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha implicitamente rifiutato di procedere ad un adeguamento delle quote di consegna della ricorrente di prodotti della categoria III ( profilati ) relative al primo trimestre del 1985, a norma dell' art . 14 della decisione generale n . 234/84/CECA della [OSCURATO:PERSONA], del 31 gennaio 1984, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica ( GU L 29, pag . 1 ). 2 Con lettera del 15 gennaio 1985, la ricorrente chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere all' adeguamento soprammenzionato .

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non adottava entro il termine di due mesi prescritto dall' art . 35 del trattato CECA alcuna decisione su tale richiesta, la ricorrente ha proposto il presente ricorso .

Con una decisione individuale esplicita dell' 11 giugno 1985, adottata in corso di causa, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non procedere ad un adeguamento delle quote in forza dell' art . 14 precitato nei confronti della ricorrente per il primo e per il secondo trimestre del 1985 . [OSCURATO:PERSONA] sua replica, la ricorrente ha esteso il suo ricorso alla decisione esplicita della [OSCURATO:PERSONA] 11 giugno 1985 e chiesto l' annullamento di detta decisione in quanto essa respinge la richiesta della ricorrente diretta ad un adeguamento delle quote in forza dell' art . 14 per i prodotti della categoria III relativamente al primo trimestre del 1985 . 3 Conformemente al sistema di vigilanza e di quote di produzione di taluni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica, la [OSCURATO:PERSONA] fissa trimestralmente le quote di produzione e la parte di tali quote che possono essere consegnate nel mercato comune ( quota di consegna ) in base alle produzioni ed ai quantitativi di riferimento stabiliti al momento dell' istituzione del sistema e previa applicazione a tali produzioni e quantitativi di riferimento di determinati tassi di riduzione fissati trimestralmente . 4 L' art . 14 della decisione generale n . 234/84/CECA stabilisce : "Qualora, a causa dell' alto tasso di riduzione di una data categoria di prodotti fissato per un trimestre, la disciplina di quote crei difficoltà eccezionali ad un' impresa che durante i dodici mesi precedenti il trimestre in questione - non ha ricevuto aiuti autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per coprire perdite di gestione, - non è stata oggetto di sanzioni per quanto riguarda le norme sui prezzi o ha pagato le ammende dovute, la [OSCURATO:PERSONA] (...) procede, per il trimestre in questione, ad un idoneo adeguamento delle quote e/o delle parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune per la o le categorie di prodotti in questione (...)". 5 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è un' impresa siderurgica .

In particolare essa produce acciai laminati della categoria III ( profilati ) che costituiscono il 16% della sua produzione globale .

Per tale categoria di prodotti, il rapporto tra la quota di produzione e la parte di questa quota che può essere consegnata nel mercato ( detto rapporto I : P ) è eccezionalmente sfavorevole nel caso della ricorrente, sia in assoluto che in confronto alla media comunitaria, ed era all' epoca dei fatti inferiore a quest' ultima del 24% circa per la suddetta categoria . 6 Consapevole delle difficoltà della ricorrente a causa del rapporto I : P, e a seguito della richiesta di quest' ultima, la [OSCURATO:PERSONA] procedeva ad un adeguamento della parte di quota che può essere consegnata nel mercato per il secondo, terzo e quarto trimestre del 1984, a norma dell' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA .

Relativamente al primo trimestre del 1985, la [OSCURATO:PERSONA] tuttavia lasciava intendere di non voler concedere alla ricorrente adeguamenti di quote sulla base dell' art . 14, summenzionato, dato che ad essa erano stati concessi dalle autorità della Repubblica federale di Germania, nel corso del quarto trimestre del 1984, aiuti destinati a miglioramenti strutturali per ammortamenti speciali autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] .

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali aiuti per miglioramenti strutturali vanno considerati aiuti per coprire perdite di gestione che, in forza del suddetto art . 14, ostano alla concessione di quote supplementari a norma dello stesso articolo .

La decisione esplicita della [OSCURATO:PERSONA] 11 giugno 1985 era del pari basata sullo stesso ragionamento .

In questa decisione, del resto, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che dato che i risultati dell' impresa ricorrente erano nel loro complesso positivi dal quarto trimestre 1984, non sussistevano più "difficoltà eccezionali" ai sensi dell' art . 14 . 7 E pacifico che la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto all' epoca indicata aiuti in forza della "direttiva del ministro federale dell' economia 28 dicembre 1983, relativa alla concessione di aiuti per il miglioramento delle strutture alle imprese siderurgiche" ( Bundesanzeiger 31 dicembre 1983, n . 245 ).

Gli aiuti destinati a miglioramenti strutturali riguardano : - le spese in favore dei lavoratori colpiti da misure di ristrutturazione e che abbandonano l' impresa perché direttamente o indirettamente interessati da tali misure; - l' ammortamento speciale degli impianti destinati alla produzione siderurgica ai sensi del trattato CECA, cioè per la chiusura di tali impianti o, in casi eccezionali, a seguito di riduzione durevole della capacità utilizzata . 8 La ricorrente riceveva aiuti in favore dei lavoratori colpiti da misure di ristrutturazione e che abbandonano l' impresa, così come aiuti concessi per l' ammortamento della chiusura degli impianti e a seguito di riduzione durevole della capacità utilizzata .

Questi ultimi soltanto sono oggetto della presente causa . 9 Per una più ampia esposizione degli antefatti, del procedimento e dei mezzi e degli argomenti dalle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza .

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sulla ricevibilità 10 [OSCURATO:PERSONA] esprime dubbi sulla ricevibilità della trasformazione di un ricorso per carenza in un ricorso per annullamento, senza tuttavia contestarla formalmente . 11 Occorre rilevare al riguardo che la decisione esplicita 11 giugno 1985 la quale, in corso di causa, sostituisce la decisione implicita anteriore avente lo stesso oggetto, vale a dire il rifiuto, ai sensi dell' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA, dell' adeguamento delle quote di consegna della ricorrente di prodotti della categoria III per il primo trimestre 1985, va considerata come un elemento nuovo che consente alla ricorrente di adeguare le proprie conclusioni e le proprie difese .

Come la Corte ha dichiarato nelle sentenze 3 marzo 1982 ( causa 14/81, [OSCURATO:PERSONA] . / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 749 ) e 29 settembre 1987 ( cause riunite 351 e 360/85, [OSCURATO:PERSONA] de fer de Charleroi SA e [OSCURATO:PERSONA] AG / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . 1987, pag . 3639 ) sarebbe in contrasto con una sana amministrazione della giustizia e con l' esigenza di economia processuale costringere la ricorrente a proporre un nuovo ricorso dinanzi alla Corte . 12 Sarebbe inoltre ingiusto che la [OSCURATO:PERSONA], per far fronte alle censure contenute in un ricorso proposto alla Corte contro una decisione implicita, potesse adottare una decisione esplicita avente lo stesso oggetto e valersi, in corso di causa, di tale decisione esplicita per privare la controparte della possibilità di estendere le proprie conclusioni e i propri mezzi iniziali alla decisione esplicita o di presentare ulteriori conclusioni e mezzi contro di essa . 13 Ne consegue che il ricorso è ricevibile .

Sul merito 14 La controversia verte su due questioni, ossia in primo luogo quella se l' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], non si applichi in quanto la disciplina delle quote non provoca più "difficoltà eccezionali" alla ricorrente dal primo trimestre del 1984, e in secondo luogo quella se gli aiuti ricevuti dalla ricorrente vadano considerati come aiuti per coprire perdite di gestione ai sensi del suddetto art . 14 .

Sulla nozione di "difficoltà eccezionali" 15 La ricorrente contesta l' asserzione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la ricorrente si trova in attivo dal quarto trimestre del 1984 .

Benché i risultati della ricorrente, ove si eliminino le perdite riportate in passato, siano stati positivi, essa continuerebbe a subire perdite per quel che riguarda la produzione dei profilati a causa dello sfavorevole rapporto I : P .

Per giunta, l' esistenza di un passivo non andrebbe considerata come criterio di applicazione non scritto dell' art . 14 e nella pratica la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proceduto all' adeguamento, contemplato nel suddetto articolo, di quote di imprese non in passivo .

Infine, l' esistenza di "difficoltà eccezionali" sarebbe determinata dalla situazione all' interno di una data categoria di prodotti e non già dai risultati complessivamente positivi o negativi di un' impresa . 16 [OSCURATO:PERSONA] osserva che l' art . 14 non si applica ad un' impresa in attivo .

L' esistenza di "difficoltà eccezionali" dipenderebbe dalla situazione dell' impresa nel suo complesso e non dalla situazione prevalente in una data categoria di prodotti . 17 La tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] non può essere accolta .

Risulta infatti dal tenore dell' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA che detto articolo contempla possibilità limitate di adeguamento delle quote solo allorché un' impresa debba affrontare "difficoltà eccezionali" "a causa dell' alto tasso di riduzione di una data categoria di prodotti fissato per un trimestre ".

Solo le difficoltà che sono conseguenza diretta dell' istituzione e dell' applicazione della disciplina delle quote possono essere prese in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di applicazione dell' art . 14 . 18 Emerge dalla sentenza della Corte 22 giugno 1983 ( causa 317/82, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de fer de Maubeuge / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 2041 ) che la [OSCURATO:PERSONA] può procedere ad un adeguamento delle quote solo in circostanze eccezionali allorché tale adeguamento è necessario per le categorie alle quali si applica un tasso di riduzione elevato .

Dalla sentenza testé citata discende che la [OSCURATO:PERSONA] non può tener conto, per determinare l' esistenza di "difficoltà eccezionali", della situazione delle altre categorie di prodotti .

Del pari, la [OSCURATO:PERSONA] non può fondare la propria tesi in ordine all' esistenza di "difficoltà eccezionali" sulla circostanza che l' impresa sia nel suo complesso in attivo . 19 Infine, va rilevato al riguardo che dai documenti prodotti agli atti su richiesta della Corte sembra che in vari casi la [OSCURATO:PERSONA] abbia concesso quote supplementari in forza dell' art . 14 mentre le imprese interessate erano in attivo .

Sulla qualificazione degli aiuti controversi 20 La ricorrente fa valere che gli aiuti controversi non erano destinati a coprire perdite di gestione ai sensi dell' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA .

Si tratterebbe di aiuti per ammortamenti speciali riguardanti misure causate dalla chiusura totale o parziale di impianti siderurgici .

Secondo la ricorrente è la finalità di un aiuto, e non già la sua oggettiva idoneità a ridurre le perdite di gestione, ad essere determinante ai fini della sua qualificazione . 21 [OSCURATO:PERSONA] osserva che l' applicazione dell' art . 14 dipende dal se gli aiuti siano oggettivamente idonei a contribuire alla copertura di perdite di gestione .

Poiché gli aiuti per ammortamenti controversi hanno per conseguenza quella di ridurre le perdite dell' impresa, sarebbe escluso che quest' ultima benefici inoltre di un adeguamento delle sue quote ai sensi dell' art . 14, dato che la finalità di quest' articolo sarebbe proprio quella di evitare il cumulo dei due benefici . 22 Va rilevato in proposito che l' art . 14 ha subito un' evoluzione nelle decisioni generali successive che hanno prorogato la disciplina delle quote . [OSCURATO:PERSONA] versione originaria di tale articolo, contenuta nella decisione generale n . 2177/83/CECA della [OSCURATO:PERSONA], del 28 luglio 1983, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica ( GU L 208, pag . 1 ) tutte le imprese che avevano ricevuto un qualsivoglia aiuto, salvo quello relativo alla chiusura, venivano escluse dall' applicazione dell' art . 14 .

Per contro, nelle decisioni generali successive, ivi compresa la decisione n . 234/84/CECA di cui è causa, tutte le imprese, anche quelle che avevano ricevuto un aiuto, potevano ottenere l' applicazione dell' art . 14, con l' unica eccezione di quelle che avevano ricevuto un aiuto per coprire perdite di gestione . 23 Poiché il fatto di aver ottenuto un aiuto di un altro tipo non è sufficiente ad escludere un' impresa dall' applicazione dell' art . 14, ne consegue che l' effetto che un aiuto può esercitare sul conto profitti e perdite di un' impresa non potrebbe essere considerato come un valido criterio per individuare gli aiuti destinati a coprire perdite di gestione ai sensi del suddetto articolo .

Dato infatti che qualsiasi aiuto può avere il risultato di compensare in tutto o in parte le eventuali perdite di gestione, la tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] porterebbe ad escludere, ai fini dell' applicazione dell' art . 14, la concessione della quasi totalità degli aiuti che non siano aiuti per la chiusura . 24 Pertanto sono le condizioni di concessione e la finalità di un aiuto che vanno presi in considerazione onde risolvere la questione se un aiuto costituisca un aiuto diretto a coprire perdite di gestione ai sensi dell' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA . 25 [OSCURATO:PERSONA] sua sentenza 15 gennaio 1985 ( causa 250/83, Finsider / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 131 ) la Corte ha affermato che la decisione generale che proroga la disciplina delle quote persegue lo scopo di promuovere la ristrutturazione necessaria per adeguare la produzione e le capacità alla domanda prevedibile e ripristinare così la competitività della siderurgia europea .

La Corte ha rilevato che è conforme a questo scopo che le imprese le quali abbiano fruito di una forma d' aiuto che rischia di ritardare l' auspicata ristrutturazione, cioè di un aiuto destinato a coprire le perdite di gestione, siano escluse dal beneficio di quote supplementari, la cui concessione può del pari affievolire lo stimolo a detta ristrutturazione .

Da questa sentenza discende che gli aiuti che sono effettivamente idonei a promuovere la ristrutturazione ed il miglioramento della competitività perseguiti non possono essere considerati alla stregua degli aiuti destinati a coprire perdite di gestione ai sensi dell' art . 14 della vigente decisione generale . 26 Orbene, nel caso in esame gli aiuti di cui è causa sono stati concessi proprio in funzione di "un programma di ristrutturazione particolarmente utile sul piano politico-economico (...)", programma la cui attuabilità sia stata verificata ed accertata da un revisore dei conti indipendente o da una società di revisione dei conti indipendente ( punto 4 della direttiva precitata ).

Del resto, a certe condizioni, essi possono essere restituiti qualora l' impresa revochi la chiusura o la limitazione di capacità ( punto 12 della direttiva citata ).

Stando così le cose, essi non possono essere considerati come aiuti che rischiano di ritardare l' auspicata ristrutturazione, giusta la summenzionata sentenza della Corte 15 giugno 1985 .

Gli aiuti di cui trattasi non possono quindi essere considerati aiuti destinati a coprire perdite di gestione ai sensi dell' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA . 27 Ne consegue che gli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] al riguardo devono essere respinti . 28 Alla luce di quanto sopra esposto, va constatato che la decisione esplicita della [OSCURATO:PERSONA] 11 giugno 1985, con cui essa rifiuta di adeguare, a norma dell' art . 14 della decisione generale n . 234/84/CECA, le quote della ricorrente per i prodotti della categoria III per il primo trimestre del 1985, decisione che ha sostituito la decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA] di identico contenuto, è fondata su un' erronea interpretazione del suddetto art . 14 e va di conseguenza annullata .

Decisione relativa alle spese Sulle spese 29 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese .

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE ( seconda sezione ) dichiara e statuisce : 1 ) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 giugno 1985, con cui essa rifiuta di adeguare, a norma dell' art . 14 della decisione generale n . 234/84/CECA, le quote della ricorrente per i prodotti della categoria III per il primo trimestre del 1985, è annullata . 2 ) Le spese sono poste a carico della [OSCURATO:PERSONA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61985CJ0103_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa 103/85, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] AG, con sede a [OSCURATO:PERSONA], con gli avv.ti Deringer, Tessin, Herrmann e Sedemund, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . [OSCURATO:PERSONA], 8, rue Zithe, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig . [OSCURATO:PERSONA], suo consigliere giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA], edificio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, causa vertente sul rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad un adeguamento delle quote nei confronti della ricorrente per quote di consegna di prodotti della categoria III ( profilati ) conformemente all' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA della [OSCURATO:PERSONA], del 31 gennaio 1984, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica ( GU L 29, pag . 1 ), LA CORTE ( seconda sezione ), composta dai signori O . Due, presidente di sezione, K . Bahlmann e T.F . [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale : J . Mischo cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 7 ottobre 1987, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 17 novembre 1987, ha pronunziato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 aprile 1985, la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ") ha proposto, a norma dell' art . 35 del trattato CECA, un ricorso diretto all' annullamento della decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha implicitamente rifiutato di procedere ad un adeguamento delle quote di consegna della ricorrente di prodotti della categoria III ( profilati ) relative al primo trimestre del 1985, a norma dell' art . 14 della decisione generale n . 234/84/CECA della [OSCURATO:PERSONA], del 31 gennaio 1984, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica ( GU L 29, pag . 1 ). 2 Con lettera del 15 gennaio 1985, la ricorrente chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere all' adeguamento soprammenzionato . Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non adottava entro il termine di due mesi prescritto dall' art . 35 del trattato CECA alcuna decisione su tale richiesta, la ricorrente ha proposto il presente ricorso . Con una decisione individuale esplicita dell' 11 giugno 1985, adottata in corso di causa, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non procedere ad un adeguamento delle quote in forza dell' art . 14 precitato nei confronti della ricorrente per il primo e per il secondo trimestre del 1985 . [OSCURATO:PERSONA] sua replica, la ricorrente ha esteso il suo ricorso alla decisione esplicita della [OSCURATO:PERSONA] 11 giugno 1985 e chiesto l' annullamento di detta decisione in quanto essa respinge la richiesta della ricorrente diretta ad un adeguamento delle quote in forza dell' art . 14 per i prodotti della categoria III relativamente al primo trimestre del 1985 . 3 Conformemente al sistema di vigilanza e di quote di produzione di taluni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica, la [OSCURATO:PERSONA] fissa trimestralmente le quote di produzione e la parte di tali quote che possono essere consegnate nel mercato comune ( quota di consegna ) in base alle produzioni ed ai quantitativi di riferimento stabiliti al momento dell' istituzione del sistema e previa applicazione a tali produzioni e quantitativi di riferimento di determinati tassi di riduzione fissati trimestralmente . 4 L' art . 14 della decisione generale n . 234/84/CECA stabilisce : "Qualora, a causa dell' alto tasso di riduzione di una data categoria di prodotti fissato per un trimestre, la disciplina di quote crei difficoltà eccezionali ad un' impresa che durante i dodici mesi precedenti il trimestre in questione - non ha ricevuto aiuti autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per coprire perdite di gestione, - non è stata oggetto di sanzioni per quanto riguarda le norme sui prezzi o ha pagato le ammende dovute, la [OSCURATO:PERSONA] (...) procede, per il trimestre in questione, ad un idoneo adeguamento delle quote e/o delle parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune per la o le categorie di prodotti in questione (...)". 5 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è un' impresa siderurgica . In particolare essa produce acciai laminati della categoria III ( profilati ) che costituiscono il 16% della sua produzione globale . Per tale categoria di prodotti, il rapporto tra la quota di produzione e la parte di questa quota che può essere consegnata nel mercato ( detto rapporto I : P ) è eccezionalmente sfavorevole nel caso della ricorrente, sia in assoluto che in confronto alla media comunitaria, ed era all' epoca dei fatti inferiore a quest' ultima del 24% circa per la suddetta categoria . 6 Consapevole delle difficoltà della ricorrente a causa del rapporto I : P, e a seguito della richiesta di quest' ultima, la [OSCURATO:PERSONA] procedeva ad un adeguamento della parte di quota che può essere consegnata nel mercato per il secondo, terzo e quarto trimestre del 1984, a norma dell' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA . Relativamente al primo trimestre del 1985, la [OSCURATO:PERSONA] tuttavia lasciava intendere di non voler concedere alla ricorrente adeguamenti di quote sulla base dell' art . 14, summenzionato, dato che ad essa erano stati concessi dalle autorità della Repubblica federale di Germania, nel corso del quarto trimestre del 1984, aiuti destinati a miglioramenti strutturali per ammortamenti speciali autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] . Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali aiuti per miglioramenti strutturali vanno considerati aiuti per coprire perdite di gestione che, in forza del suddetto art . 14, ostano alla concessione di quote supplementari a norma dello stesso articolo . La decisione esplicita della [OSCURATO:PERSONA] 11 giugno 1985 era del pari basata sullo stesso ragionamento . In questa decisione, del resto, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che dato che i risultati dell' impresa ricorrente erano nel loro complesso positivi dal quarto trimestre 1984, non sussistevano più "difficoltà eccezionali" ai sensi dell' art . 14 . 7 E pacifico che la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto all' epoca indicata aiuti in forza della "direttiva del ministro federale dell' economia 28 dicembre 1983, relativa alla concessione di aiuti per il miglioramento delle strutture alle imprese siderurgiche" ( Bundesanzeiger 31 dicembre 1983, n . 245 ). Gli aiuti destinati a miglioramenti strutturali riguardano : - le spese in favore dei lavoratori colpiti da misure di ristrutturazione e che abbandonano l' impresa perché direttamente o indirettamente interessati da tali misure; - l' ammortamento speciale degli impianti destinati alla produzione siderurgica ai sensi del trattato CECA, cioè per la chiusura di tali impianti o, in casi eccezionali, a seguito di riduzione durevole della capacità utilizzata . 8 La ricorrente riceveva aiuti in favore dei lavoratori colpiti da misure di ristrutturazione e che abbandonano l' impresa, così come aiuti concessi per l' ammortamento della chiusura degli impianti e a seguito di riduzione durevole della capacità utilizzata . Questi ultimi soltanto sono oggetto della presente causa . 9 Per una più ampia esposizione degli antefatti, del procedimento e dei mezzi e degli argomenti dalle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte . Sulla ricevibilità 10 [OSCURATO:PERSONA] esprime dubbi sulla ricevibilità della trasformazione di un ricorso per carenza in un ricorso per annullamento, senza tuttavia contestarla formalmente . 11 Occorre rilevare al riguardo che la decisione esplicita 11 giugno 1985 la quale, in corso di causa, sostituisce la decisione implicita anteriore avente lo stesso oggetto, vale a dire il rifiuto, ai sensi dell' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA, dell' adeguamento delle quote di consegna della ricorrente di prodotti della categoria III per il primo trimestre 1985, va considerata come un elemento nuovo che consente alla ricorrente di adeguare le proprie conclusioni e le proprie difese . Come la Corte ha dichiarato nelle sentenze 3 marzo 1982 ( causa 14/81, [OSCURATO:PERSONA] . / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 749 ) e 29 settembre 1987 ( cause riunite 351 e 360/85, [OSCURATO:PERSONA] de fer de Charleroi SA e [OSCURATO:PERSONA] AG / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . 1987, pag . 3639 ) sarebbe in contrasto con una sana amministrazione della giustizia e con l' esigenza di economia processuale costringere la ricorrente a proporre un nuovo ricorso dinanzi alla Corte . 12 Sarebbe inoltre ingiusto che la [OSCURATO:PERSONA], per far fronte alle censure contenute in un ricorso proposto alla Corte contro una decisione implicita, potesse adottare una decisione esplicita avente lo stesso oggetto e valersi, in corso di causa, di tale decisione esplicita per privare la controparte della possibilità di estendere le proprie conclusioni e i propri mezzi iniziali alla decisione esplicita o di presentare ulteriori conclusioni e mezzi contro di essa . 13 Ne consegue che il ricorso è ricevibile . Sul merito 14 La controversia verte su due questioni, ossia in primo luogo quella se l' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], non si applichi in quanto la disciplina delle quote non provoca più "difficoltà eccezionali" alla ricorrente dal primo trimestre del 1984, e in secondo luogo quella se gli aiuti ricevuti dalla ricorrente vadano considerati come aiuti per coprire perdite di gestione ai sensi del suddetto art . 14 . Sulla nozione di "difficoltà eccezionali" 15 La ricorrente contesta l' asserzione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la ricorrente si trova in attivo dal quarto trimestre del 1984 . Benché i risultati della ricorrente, ove si eliminino le perdite riportate in passato, siano stati positivi, essa continuerebbe a subire perdite per quel che riguarda la produzione dei profilati a causa dello sfavorevole rapporto I : P . Per giunta, l' esistenza di un passivo non andrebbe considerata come criterio di applicazione non scritto dell' art . 14 e nella pratica la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proceduto all' adeguamento, contemplato nel suddetto articolo, di quote di imprese non in passivo . Infine, l' esistenza di "difficoltà eccezionali" sarebbe determinata dalla situazione all' interno di una data categoria di prodotti e non già dai risultati complessivamente positivi o negativi di un' impresa . 16 [OSCURATO:PERSONA] osserva che l' art . 14 non si applica ad un' impresa in attivo . L' esistenza di "difficoltà eccezionali" dipenderebbe dalla situazione dell' impresa nel suo complesso e non dalla situazione prevalente in una data categoria di prodotti . 17 La tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] non può essere accolta . Risulta infatti dal tenore dell' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA che detto articolo contempla possibilità limitate di adeguamento delle quote solo allorché un' impresa debba affrontare "difficoltà eccezionali" "a causa dell' alto tasso di riduzione di una data categoria di prodotti fissato per un trimestre ". Solo le difficoltà che sono conseguenza diretta dell' istituzione e dell' applicazione della disciplina delle quote possono essere prese in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di applicazione dell' art . 14 . 18 Emerge dalla sentenza della Corte 22 giugno 1983 ( causa 317/82, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de fer de Maubeuge / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 2041 ) che la [OSCURATO:PERSONA] può procedere ad un adeguamento delle quote solo in circostanze eccezionali allorché tale adeguamento è necessario per le categorie alle quali si applica un tasso di riduzione elevato . Dalla sentenza testé citata discende che la [OSCURATO:PERSONA] non può tener conto, per determinare l' esistenza di "difficoltà eccezionali", della situazione delle altre categorie di prodotti . Del pari, la [OSCURATO:PERSONA] non può fondare la propria tesi in ordine all' esistenza di "difficoltà eccezionali" sulla circostanza che l' impresa sia nel suo complesso in attivo . 19 Infine, va rilevato al riguardo che dai documenti prodotti agli atti su richiesta della Corte sembra che in vari casi la [OSCURATO:PERSONA] abbia concesso quote supplementari in forza dell' art . 14 mentre le imprese interessate erano in attivo . Sulla qualificazione degli aiuti controversi 20 La ricorrente fa valere che gli aiuti controversi non erano destinati a coprire perdite di gestione ai sensi dell' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA . Si tratterebbe di aiuti per ammortamenti speciali riguardanti misure causate dalla chiusura totale o parziale di impianti siderurgici . Secondo la ricorrente è la finalità di un aiuto, e non già la sua oggettiva idoneità a ridurre le perdite di gestione, ad essere determinante ai fini della sua qualificazione . 21 [OSCURATO:PERSONA] osserva che l' applicazione dell' art . 14 dipende dal se gli aiuti siano oggettivamente idonei a contribuire alla copertura di perdite di gestione . Poiché gli aiuti per ammortamenti controversi hanno per conseguenza quella di ridurre le perdite dell' impresa, sarebbe escluso che quest' ultima benefici inoltre di un adeguamento delle sue quote ai sensi dell' art . 14, dato che la finalità di quest' articolo sarebbe proprio quella di evitare il cumulo dei due benefici . 22 Va rilevato in proposito che l' art . 14 ha subito un' evoluzione nelle decisioni generali successive che hanno prorogato la disciplina delle quote . [OSCURATO:PERSONA] versione originaria di tale articolo, contenuta nella decisione generale n . 2177/83/CECA della [OSCURATO:PERSONA], del 28 luglio 1983, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica ( GU L 208, pag . 1 ) tutte le imprese che avevano ricevuto un qualsivoglia aiuto, salvo quello relativo alla chiusura, venivano escluse dall' applicazione dell' art . 14 . Per contro, nelle decisioni generali successive, ivi compresa la decisione n . 234/84/CECA di cui è causa, tutte le imprese, anche quelle che avevano ricevuto un aiuto, potevano ottenere l' applicazione dell' art . 14, con l' unica eccezione di quelle che avevano ricevuto un aiuto per coprire perdite di gestione . 23 Poiché il fatto di aver ottenuto un aiuto di un altro tipo non è sufficiente ad escludere un' impresa dall' applicazione dell' art . 14, ne consegue che l' effetto che un aiuto può esercitare sul conto profitti e perdite di un' impresa non potrebbe essere considerato come un valido criterio per individuare gli aiuti destinati a coprire perdite di gestione ai sensi del suddetto articolo . Dato infatti che qualsiasi aiuto può avere il risultato di compensare in tutto o in parte le eventuali perdite di gestione, la tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] porterebbe ad escludere, ai fini dell' applicazione dell' art . 14, la concessione della quasi totalità degli aiuti che non siano aiuti per la chiusura . 24 Pertanto sono le condizioni di concessione e la finalità di un aiuto che vanno presi in considerazione onde risolvere la questione se un aiuto costituisca un aiuto diretto a coprire perdite di gestione ai sensi dell' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA . 25 [OSCURATO:PERSONA] sua sentenza 15 gennaio 1985 ( causa 250/83, Finsider / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 131 ) la Corte ha affermato che la decisione generale che proroga la disciplina delle quote persegue lo scopo di promuovere la ristrutturazione necessaria per adeguare la produzione e le capacità alla domanda prevedibile e ripristinare così la competitività della siderurgia europea . La Corte ha rilevato che è conforme a questo scopo che le imprese le quali abbiano fruito di una forma d' aiuto che rischia di ritardare l' auspicata ristrutturazione, cioè di un aiuto destinato a coprire le perdite di gestione, siano escluse dal beneficio di quote supplementari, la cui concessione può del pari affievolire lo stimolo a detta ristrutturazione . Da questa sentenza discende che gli aiuti che sono effettivamente idonei a promuovere la ristrutturazione ed il miglioramento della competitività perseguiti non possono essere considerati alla stregua degli aiuti destinati a coprire perdite di gestione ai sensi dell' art . 14 della vigente decisione generale . 26 Orbene, nel caso in esame gli aiuti di cui è causa sono stati concessi proprio in funzione di "un programma di ristrutturazione particolarmente utile sul piano politico-economico (...)", programma la cui attuabilità sia stata verificata ed accertata da un revisore dei conti indipendente o da una società di revisione dei conti indipendente ( punto 4 della direttiva precitata ). Del resto, a certe condizioni, essi possono essere restituiti qualora l' impresa revochi la chiusura o la limitazione di capacità ( punto 12 della direttiva citata ). Stando così le cose, essi non possono essere considerati come aiuti che rischiano di ritardare l' auspicata ristrutturazione, giusta la summenzionata sentenza della Corte 15 giugno 1985 . Gli aiuti di cui trattasi non possono quindi essere considerati aiuti destinati a coprire perdite di gestione ai sensi dell' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA . 27 Ne consegue che gli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] al riguardo devono essere respinti . 28 Alla luce di quanto sopra esposto, va constatato che la decisione esplicita della [OSCURATO:PERSONA] 11 giugno 1985, con cui essa rifiuta di adeguare, a norma dell' art . 14 della decisione generale n . 234/84/CECA, le quote della ricorrente per i prodotti della categoria III per il primo trimestre del 1985, decisione che ha sostituito la decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA] di identico contenuto, è fondata su un' erronea interpretazione del suddetto art . 14 e va di conseguenza annullata . Decisione relativa alle spese Sulle spese 29 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE ( seconda sezione ) dichiara e statuisce : 1 ) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 giugno 1985, con cui essa rifiuta di adeguare, a norma dell' art . 14 della decisione generale n . 234/84/CECA, le quote della ricorrente per i prodotti della categoria III per il primo trimestre del 1985, è annullata . 2 ) Le spese sono poste a carico della [OSCURATO:PERSONA] .
Sentenza Corte di giustizia UE/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris